Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11497/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
VENETO BANCA SCPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente
e ricorrente incidentale-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME CATIA
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 295/2017 depositata il 13/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nell’aprile 2010, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE liquidazione convennero in giudizio la Banca Popolare di Intra s.p.a. (oggi RAGIONE_SOCIALE Banca s.p.a.) esponendo, tra l’altro, (causa n. 789/2010) che NOME COGNOME, il DATA_NASCITA, si era presentata presso la filiale di Arona della detta banca e si era fatta consegnare la somma di lire 450.000.000 tratta dal conto corrente 517420 intestato alla RAGIONE_SOCIALE.
Chiesero la reintegrazione del conto corrente e il risarcimento del danno indotto dall’indebita consegna del denaro alla COGNOME, oltre che l’ accertamento dell’eventuale debito esistente nei confronti della banca, da determinarsi tenuto conto del risarcimento dei danni.
La banca, costituitasi, chiese e ottenne la chiamata in causa della COGNOME per essere tenuta indenne dall’esborso dell’eventuale risarcimento.
La COGNOME si costituì a sua volta resistendo alle domande svolte nei suoi confronti.
Con successivo atto di citazione notificato a settembre 2012, gli attori e COGNOME COGNOME promossero un altro giudizio (n. 1644/2012) contro RAGIONE_SOCIALE Banca (già Banca Popolare di Intra RAGIONE_SOCIALE.p.a.), formulando analoghe domande.
Anche in tale giudizio si costituì la banca chiedendo il rigetto delle domande medesime.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 369/2014, riunite le cause condannò RAGIONE_SOCIALE Banca a pagare a favore della RAGIONE_SOCIALE la somma richiesta, oltre accessori, e in accoglimento della domanda di manleva condannò altresì la COGNOME, terza chiamata, a restituire alla banca la medesima somma.
Con sentenza del 10-2-2017, la Corte d ‘ appello di Torino, nella contumacia della COGNOME, ha respinto il gravame della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, come pure il gravame adesivo di NOME COGNOME e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE Banca.
Le società RAGIONE_SOCIALE liquidazione (questa quale fideiussore della prima quanto al rapporto di conto corrente), e personalmente i sig.ri NOME COGNOME (pure fideiussore) e NOME COGNOME (accomandatario), hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE Banca ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da un motivo.
Né la COGNOME, nei confronti della quale il contraddittorio è stato integrato a seguito di ordinanze interlocutorie di questa sezione n. 15074-22 e 3564723, né l’altro intimato hanno svolto difese.
Le società hanno depositato un controricorso in replica al ricorso incidentale.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. E’ infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE Banca in ragione della sopravvenuta sottoposizione a l.c.a.
Il giudizio di condanna instaurato contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99/2017 prima dell’apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata (come nella specie) la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’art. 96 legge fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione (in superamento del precedente citato dalla banca in memoria, cfr. Cass. Sez. 1 n. 17272-24, Cass. Sez. 1 n. 8463-22).
II. -Col primo motivo del ricorso principale gli impugnanti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. degli artt. 273 e 274 degli artt. 273 e 274, 162 e 183 cod. proc. civ.
Censurano la sentenza laddove non ha inteso riformare la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla conferma dell’ordinanza 28-11-2013 di riunione delle cause n. 789/2010 e 1644/12, instaurate dinanzi al Tribunale di Verbania, ritenendone l’identità ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ. e non invece, come avrebbe dovuto, la connessione ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., e rifiutando la concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, comma, cod. proc. civ. e l’assunzione delle necessarie misure sananti.
III. – Il motivo è infondato per la ragione che segue.
Le ricorrenti invocano l’orientamento espresso da una sentenza di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 1 n. 3607-07).
Tale orientamento trova base nel principio secondo cui ‘ il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado – per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l’appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum – può essere rilevato d’ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla res controversa e dal medesimo rimediato attraverso l’adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l’esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio in procedendo , inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161, primo comma, cod. proc. civ.), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte ‘ .
Il principio è stato replicato anche in altre occasioni (v. per es. Cass. Sez. 1 n. 9169-08).
IV. – Tuttavia, la citazione di esso non è conducente, perché la corte d’appello , dinanzi alla quale il vizio era stato dedotto con specifico riferimento ai non concessi termini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., non l’ha infranto.
La corte d’appello ha detto che, quand’anche si fosse ammesso l’errore del primo giudice nel non concedere i termini richiamati, in ragione dell’ anteriore errore circa la ritenuta identità delle domande avanzate nelle due cause, la nullità della sentenza non avrebbe potuto comportare la rimessione del processo nel grado inferiore, ma la semplice necessità di deciderla in appello sulla base delle prove eventualmente ivi dedotte; prove che tuttavia gli appellanti avevano mancato di articolare, non proponendo alcuna istanza istruttoria diversa dalla c.t.u. esaminata dal tribunale.
V. – Le ricorrenti criticano quest’affermazione perché, a loro dire, se il primo giudice, violando la legge, non concede il detto termine, ‘ la parte che ha visto lesa la propria posizione – non avendo potuto formulare mezzi istruttori entro la scansione legislativamente prevista per il primo grado dall’art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c. – non può, in assenza di pronuncia preliminare di nullità della sentenza di primo grado e/o di autorizzazione, proporre immediatamente nuovi mezzi di prova con l’atto di impugnazione avanti la corte d’appello ‘ .
L ‘ assunto, però, è totalmente errato.
Non solo nessuna norma impone alla parte di attendere la pronuncia di nullità prima di prospettare i mezzi istruttori, ma anzi, esattamente al contrario, essendo l’appello un’impugnazione sostitutiva (e non cassatoria), in tutti i casi nei quali il vizio di nullità denunciato non comporti la retrocessione del giudizio (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) è onere della parte dedurre direttamente in appello in mezzi istruttori da riprodurre secondo la regola desumibile dall’art. 163 cod. proc. civ. (norma non per nulla richiamata dall’art. 342 stesso codice ), come pure le prove ‘ nuove ‘ , secondo la nozione discendente dall’art. 345 cod. proc. civ.
La constatazione di non avvenuta prospettazione di istanze istruttorie in appello giustifica di per sé la decisione impugnata e la rende immune dal vizio denunziato.
Ove anche la corte d’appello avesse riconosciuto (come in parte ha fatto) la relazione di connessione, e non di identità, tra le cause, essa non avrebbe dovuto adottare nessuna misura ‘sanante’ (secondo il termine impiegato dalle parti ricorrenti) diversa dal vaglio dei mezzi istruttori: dei mezzi, cioè, proposti a suo tempo e riproposti in appello, ovvero direttamente formulati in base al carattere di novità di cui a ll’art. 345 cod. proc. civ.
Ma mezzi istruttori del genere, per quel che dalla sentenza si evince, non sono stati dedotti.
VI. -Col secondo motivo i ricorrenti principali denunziano la violazione o falsa applicazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. , avendo la sentenza confermato il pronunciamento del tribunale quanto alla non espunzione di poste accessorie sul capitale, diverse dagli interessi anatocistici, dal conteggio del saldo del conto corrente.
Il motivo è inammissibile.
L e stesse parti ricorrenti affermano che la corte d’appello ‘ ha confermato la pronuncia di primo grado ‘ .
Sostengono che la sentenza ha violato l’art. 112 cod. proc. civ. appunto confermando la sentenza che non aveva ritenuto di dare accesso alla richiesta di espungere dal conteggio del saldo del conto corrente le illegittime poste accessorie sul capitale diverse rispetto agli interessi anatocistici.
A parte il fatto che dalla sentenza medesima si comprende che la domanda in questione è stata ritenuta inammissibile, vi è che in ogni caso l’art. 112 presuppone, alternativamente, o l’omessa pronuncia su un motivo di gravame o la non corrispondenza della pronuncia al chiesto, per ultrapetizione o per extrapetizione.
In nessuna delle situazioni si verte nel caso di specie: non nella prima, visto che la pronuncia per l’appunto esiste; non nella seconda, perché né l’ultrapetizione né l’extrapetizione risulta dedotta .
VII. -Col terzo motivo i ricorrenti principali denunziano la violazione dell’art. 1224 cod. civ. per omesso riconoscimento della posta degli interessi al maggior tasso convenzionale applicato dalla banca sullo scoperto di conto corrente, in accessorio alla condanna della banca stessa al rimborso della sorte capitale maggiorata degli interessi legali.
Il motivo è inammissibile perché nella sua genericità si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti.
La questione riguarda la pretesa delle ricorrenti di ottenere il danno di cui all’art. 1224 cod. civ. nella misura degli interessi applicati dalla banca allo scoperto del conto.
La tesi si dipana dall’affermazione circa l’illiceità del ‘ prelievo ‘ consentito dalla banca al terzo – la COGNOME – sprovvisto di titolo per operare sul conto corrente intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale ha negato fondamento alla tesi e ha pronunciato la condanna alla restituzione della somma ma con maggiorazione di interessi legali dal fatto.
La corte d’appello ha confermato la decisione in quanto il tribunale aveva individuato la responsabilità della banca non per aver consentito che avvenisse un prelievo illegittimo dal conto della società, visto che il prelievo era stato in effetti disposto dal titolare del conto, ma per il fatto di non aver consegnato la corrispondente somma al titolare del conto, sebbene (appunto) a soggetto diverso ed estraneo.
Ha aggiunto che tale ricostruzione non aveva formato oggetto di impugnazione, sicché in definitiva l’individuazione del comportamento dannoso della banca ben giustificava che il risarcimento del danno avvenisse ‘ al di fuori ‘ del rapporto di conto.
L’affermazione è plausibilmente motivata in ragione della ricostruzione dei fatti storici, e in particolare del fatto che il titolare del conto aveva lui impartito (legittimamente) l’ordine di prelievo .
Ciò rende corretta la conseguente affermazione che il risarcimento dovesse operare mediante la semplice restituzione dell’importo che (questa volta illegittimamente) era stato consegnato a un soggetto diverso.
Le ricorrenti sostengono che esse avevano specificamente dedotto in appello che vi era stato un ‘illecito prelievo consentito a terzo sprovvisto di titolo sul conto corrente intrattenuto dalla “RAGIONE_SOCIALE“; e che quindi la questione della liceità del prelievo era stata contestata.
Ma tale assunto non possiede valenza alcuna, perché quel che conta è ciò che la corte d’appello, così come il tribunale, ha accertato; e cioè che il prelievo era stato consentito dalla banca in ragione di un ordine impartito dal soggetto legittimato.
L ‘odierno riferimento non sposta i termini del discorso se non supponendo una censura alla ricostruzione del fatto storico evinto dalla
sentenza; censura che tuttavia, ove anche prospettata (e tale non sembra potersi dire alla luce della mera formulazione in iure del motivo di ricorso, con asserita violazione della norma sostanziale), comunque andrebbe considerata come rivolta alla rivisitazione del fatto storico, in netto contrasto coi noti limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
VIII. -Col quarto motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1428, 1429, 1988 cod. civ. per avere la corte d’appello confermato la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di invalidazione dell’atto di ricognizione di debito e di assenso alla iscrizione ipotecaria rilasciato il 18-10-2002 per errore del dichiarante.
Il motivo è inammissibile.
L’impugnata sentenza ha respinto il corrispondente motivo d’appello pe r insussistenza dei presupposti dell’azione di annullamento per errore, in quanto la questione relativa all’indebito prelievo da parte della COGNOME era già nota alla data della sottoscrizione della ricognizione di debito.
Ha aggiunto che in ogni caso il riconoscimento di debito non costituisce fonte di obbligazioni e quindi non impediva, come in effetti poi avvenuto, di dedurre l ‘ inesistenza di parte del debito stesso.
La domanda di risarcimento dei danni nei confronti della banca presupponeva l’avvenuto prelievo della somma e la contestuale formazione di un corrispondente passivo del conto corrente, ed era volta a richiedere (giustappunto) il pagamento a titolo risarcitorio. Pertanto, non sussistevano i presupposti per ritenere esistente un errore di fatto ai fini dell’invalidazione del documento ricognitivo.
La sentenza ha soggiunto che l’eventuale approfittamento dello stato di necessità del COGNOME (quale legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE) avrebbe semmai potuto comportare la rescissione del contratto, non già la nullità; rescissione che però non era stata chiesta. Né erano rinvenibili rinunce del medesimo COGNOME all’esercizio dei propri diritti, ovvero esoneri di responsabilità della banca per colpa grave per aver consentito alla COGNOME di impossessarsi della somma.
Quanto alle garanzie, la corte d’appello infine ha osservato che non sussisteva alcuna sproporzione fra esse e l’affidamento concesso, essendo state le garanzie prestate a fronte non solo dell’ulteriore linea di credito
concessa dalla banca contestualmente al riconoscimento di debito, ma anche della notevole esposizione debitoria già formatasi.
Da ciò la conclusione di piena validità degli atti.
IX. -La critica svolta dalle ricorrenti si dipana nelle seguenti affermazioni:
l’atto di ricognizione di debito e assenso a iscrizione ipotecaria era del 18 ottobre 2002; la percezione dell’accaduto (e delle gravi e ·dirette responsabilità della banca) non era al momento riscontrabile; la ricognizione di debito comporta pur sempre un’ inversione dell’onere della prova, ossia l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, e quindi è un atto di una certa gravosità; la stessa sentenza ha dato atto che solo la deposizione in altra causa di un funzionario della banca, ad aprile del 2005, aveva chiarito le effettive modalità del prelievo della somma de qua dal conto corrente sociale; ciò era avvenuto anni dopo che NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, era stato indotto a sottoscrivere l’atto di riconoscimento di debito; pertanto si sarebbe dovuto considerare esistente l’errore essenziale, perché se NOME COGNOME avesse conosciuto, all’interno del saldo, il dettaglio delle illecite modalità del prelievo di 232.405,80 EUR non si sarebbe determinato alla sottoscrizione di un atto così gravoso e comportante pur sempre l’inversione di oneri probatori in danno della società.
NOME – Non ci vuol molto per rilevare come tutte codeste affermazioni integrino profili di fatto in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata.
Sostanziano quindi censure di merito, visto che richiedono a questa Corte di legittimità una rivisitazione integrale di quanto viceversa ritenuto dal giudice a quo sul piano probatorio.
Il che non è consentito in cassazione.
XI. -Da quanto precede nel complesso deriva il rigetto del ricorso principale.
Il ricorso incidentale della banca -che denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1856 e 1712 cod. civ. per avere la corte d’appello escluso l’applicabilità alla fattispecie delle dette norme nonostante la mancata tempestiva contestazione da parte del mandante dell’inadempimento del
mandato -è esplicitamente condizionato all’accoglimento terzo motivo del ricorso principale.
Di conseguenza resta assorbito.
XII. -Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’ incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, alle spese processuali, che liquida in 9.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì