Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22433/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1725/2023 depositata il 14/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dall’azione revocatoria proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti dei coniugi NOME e NOME COGNOME, con la quale l’istituto chiedeva che fosse dichiarata inefficace, nei suoi confronti, la costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai convenuti il 3 luglio 2014, mediante il quale erano stati conferiti tutti i beni di loro proprietà.
La banca fondava la propria pretesa sull’obbligazione assunta dai convenuti in qualità di fideiussori RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di NOME, debitrice principale per un importo complessivo di € 502.873,91, derivante da un rapporto di conto corrente estinto in data 11 settembre 2017.
I convenuti contestavano la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda, negando l’esistenza di una loro posizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito, nonché l’esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo
dell’azione revocatoria, rappresentati dall’ eventus damni e dalla scientia damni. In via preliminare, eccepivano inoltre la nullità delle fideiussioni prestate nel 2003 e nel 2007, sostenendo che le relative clausole -predisposte su schema ABI -fossero in contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287/1990), in quanto già oggetto di censura da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
A loro avviso, la dedotta nullità, incidendo direttamente sulla validità del credito vantato dalla banca, avrebbe dovuto essere vagliata anche nel presente giudizio, comportando l’infondatezza dell’azione.
Con sentenza n. 26/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda attorea, dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti RAGIONE_SOCIALE banca, ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’azione revocatoria, la sola esistenza di una pretesa creditoria anche solo potenziale, e ha giudicato irrilevante l’eccezione di nullità delle fideiussioni, escludendone il rilievo nel contesto del giudizio revocatorio.
Con sentenza n. 1725/2023, pubblicata il 14 agosto 2023, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dai coniugi NOME e NOME COGNOME, confermando integralmente la decisione del Tribunale.
Avverso la suindicata pronunzia RAGIONE_SOCIALE corte di merito l’ NOME e la COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo alla rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE nullità parziale delle fideiussioni poste a fondamento
RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria in sede di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
I ricorrenti censurano la sentenza per non aver rilevato d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria nella revocatoria ex art. 2901 c.c., nonostante la Corte d’appello avesse riconosciuto che le fideiussioni contenevano clausole (nn. 2, 6 e 8) conformi allo schema ABI, già ritenute anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 legge n. 287/1990.
Pur richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la Corte ha rigettato la doglianza sul presupposto che fosse stata dedotta solo la nullità integrale, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità parziale andava comunque rilevata d’ufficio, essendo i fatti ritualmente dedotti.
Inoltre, i ricorrenti lamentano il mancato esame dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., derivante dalla nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 6 e dal decorso di oltre sei mesi tra l’estinzione del rapporto principale e l’azione monitoria, con conseguente estinzione del credito e infondatezza dell’azione revocatoria.
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata assegnazione del termine per il contraddittorio su questione rilevata d’ufficio (nullità parziale RAGIONE_SOCIALE fideiussione) e rigetto del gravame sulla base di una qualificazione giuridica non previamente devoluta alle parti.
I ricorrenti denunciano la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, lamentando che la Corte d’appello ha fondato il rigetto del motivo relativo alla nullità delle fideiussioni su una qualificazione giuridica nuova (nullità parziale), mai previamente sottoposta alla discussione tra le parti.
In particolare, la Corte, pur riconoscendo la parziale nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI contenente clausole
anticoncorrenziali (Cass., S.U., n. 41994/2021), ha respinto il motivo d’appello sul rilievo che fosse stata dedotta solo la nullità integrale, senza tuttavia assegnare un termine alle parti per interloquire sulla diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE nullità.
Secondo i ricorrenti, tale decisione viola l’art. 101, comma 2, c.p.c., che impone al giudice, in presenza di una questione rilevata d’ufficio, di garantire alle parti il diritto di difesa mediante la concessione di un termine per il deposito di osservazioni.
Le Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243/2014) hanno chiarito che anche in ipotesi di nullità parziale rilevata per ragioni di protezione (come nel caso delle fideiussioni ABI), il rispetto del contraddittorio è necessario.
Pertanto, il rigetto del motivo d’appello, fondato su una diversa impostazione giuridica non previamente discussa, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio e determina un vizio del procedimento per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Atteso che nel giudizio di merito i ricorrenti hanno sempre sostenuto esclusivamente la nullità integrale delle fideiussioni per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust, senza mai dedurre in modo autonomo e tempestivo la nullità parziale dei contratti né allegare elementi fattuali concreti che potessero sorreggere tale diversa impostazione; e che la cote di merito ha espressamente dato atto che in tutti i propri scritti difensivi gli allora appellanti hanno fatto leva unicamente sulla tesi RAGIONE_SOCIALE nullità totale, va osservato che gli odierni ricorrenti non riportano debitamente né indicano nel ricorso in quali atti del giudizio di merito hanno asseritamente dedotto la nullità parziale del contratto de quo .
Va per altro verso ribadito che pur potendo la nullità contrattuale essere rilevata d’ufficio , anche in sede di legittimità (v. Cass. n. 4175/2020), non può al riguardo in ogni caso prescindersi dall’osservanza del principio dispositivo e dalle preclusioni processuali, essendo necessario che la questione risulti ex actis come proposta nel giudizio di merito, con le dovute allegazioni di fatto (Cass. nn. 11106/2021 e 40896/2021).
Deve in proposito sottolinearsi che non risulta dagli odierni ricorrenti essere stato nel giudizio di merito prodotto nemmeno il modulo ABI utilizzato per la fideiussione né il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55/2005, nonostante si tratti di documenti privi di efficacia normativa e dunque non conoscibili d’ufficio dal giudice (cfr. Cass., S.U., n. 9941/2009; Cass. nn. 2543/2019 e 21243/2019).
Quanto poi alla censura relativa alla clausola n. 6 RAGIONE_SOCIALE fideiussione e all’asserita decadenza RAGIONE_SOCIALE banca per mancata osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c., essa si rivela inammissibile perché proposta tardivamente, solo nella memoria di replica in appello.
Si tratta, infatti, di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e soggetta al regime delle preclusioni (Cass. n. 17352/2017).
Non sussiste, infine, alcuna violazione del principio del contraddittorio.
La c orte d’appello non ha fondato la propria decisione su una causa di nullità diversa da quella prospettata dalle parti, né ha riformulato d’ufficio il tema giuridico del contendere. Si è limitata, piuttosto, a rigettare il motivo di appello sulla base dell’erroneità RAGIONE_SOCIALE tesi RAGIONE_SOCIALE nullità totale, ritenuta infondata proprio alla luce del contenuto delle fideiussioni. In simili casi, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243/2014), non sussiste l’obbligo per il giudice di sollecitare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché non vi è alcuna questione
nuova rilevata d’ufficio su cui le parti non siano state messe in grado di difendersi.
In conclusione, le doglianze mosse dai ricorrenti si risolvono in una critica generica alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e mirano in realtà a introdurre in sede di legittimità una prospettazione (quella RAGIONE_SOCIALE nullità parziale) non dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano <> degli artt. 91, 92 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Erronea statuizione sulle spese di lite per mancato accoglimento delle domande dei ricorrenti a causa di un’erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali
Lamentano essersi erroneamente disposta la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, in violazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. Lamentano che ove il giudice del gravame avesse correttamente applicato le disposizioni di diritto sostanziale e processuale -in particolare in punto di nullità (totale o parziale) delle clausole fideiussorie e sull’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. -, avrebbe dovuto accogliere l’appello , con conseguente riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado e statuizione di condanna alle spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte odierna controricorrente.
7. Il motivo è infondato.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la statuizione sulle spese processuali quale conseguenza automatica del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. viene meno solo in caso di riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di merito cui accede, restando viceversa ferma ove la pronuncia venga confermata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 16 aprile 2025, n. 9860).
Orbene, essendo stata nella specie dal giudice del gravame integralmente confermata la decisione del giudice di prime cure,
corretta risulta invero la statuizione (anche ) sulle spese del giudizio d’appello.
In tale contesto, la doglianza formulata in via derivata, fondata sulla presunta erroneità RAGIONE_SOCIALE pronuncia in punto di merito, rimane priva di autonoma rilevanza.
Ne consegue il rigetto del motivo, con conferma RAGIONE_SOCIALE condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00 ( di cui 11.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME