Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24720 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il quale è pure domiciliata;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1258/2021 depositata il 21 giugno 2021 della Corte di appello di Firenze.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ A seguito della ricezione di una intimazione di pagamento concernente l’esposizione debitoria maturata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la debitrice, successivamente dichiarata fallita, e i suoi fideiussori, NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno evocato avanti al Tribunale di Firenze la detta banca chiedendo: accertarsi l’inesistenza, invalidità o inefficacia delle garanzie fideiussorie prestate; disporsi la compensazione del credito della convenuta per il rimborso residuo di un finanziamento in chirografo del 24 luglio 2013 con il controcredito rappresentato dal diritto di ripetizione de ll’indebito percepito dalla banca nell’esecuzione dei contratti di con to corrente, apertura di credito ed anticipazione; ordinarsi la rimozione di ogni segnalazione effettuata ai danni dei fideiussori presso la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE d’Italia ; condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avverse.
Il Tribunale di Firenze, in esito al giudizio di primo grado, ha dichiarato nulle alcune clausole del contratto di fideiussione, respinto le altre domande e condannato gli attori, ritenuti soccombenti, al pagamento delle spese processuali.
– I garanti hanno proposto appello, cui ha resistito la banca.
Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato « l’ inesistenza giuridica della fideiussione rilasciata in data 13 novembre 2015 da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., a garanzia dei debiti della RAGIONE_SOCIALE fino alla concorrenza di euro 190.000,00», confermato per il resto la decisione di merito del Tribunale e compensato per un quarto le spese del grado, condannando gli appellanti al residuo.
– NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto un ricorso per cassazione basato su sei motivi, cui resiste, con controricorso,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denuncia l’e rrata statuizione in ordine alla trasmissione dell’invalidità delle tre clausole censurate dal Provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55/2005 all’intera fideiussione , la violazione dell’art. 1424 c.c. e comunque la falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. , nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella prova privilegiata dell’obbligo degli istituti di credito aderenti all’ABI di dare seguito alle circolari tecniche di questa, nonché, infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c .. Si deduce che «la particolare specificità della causa della fideiussione modello ABI, la rende un negozio del tutto diverso dalla fideiussione codicistica, pertanto la regola in base alla quale si può attuare il principio di conservazione degli atti di autonomia privata no n è l’art. 1419 c.c. che riguarda la nullità di mere clausole che non attingono alla causa del negozio, ma l’art. 1424 c.c. che disciplina invece la conversione di un negozio nullo in un altro». Viene inoltre rilevato che la Corte di appello, nel motivare quanto alla mancata estensione della nullità all’intero negozio , avrebbe indagato e risolto la questione dell’elemento soggettivo della banca con una indagine ex post , mentre l’art. 1419 c.c. impone al giudice una valutazione ex ante . Si imputa poi alla sentenza impugnata di aver trascurato di considerare che dal provvedimento sanzionatorio della RAGIONE_SOCIALE d’Italia si ricavavano elementi atti a comprovare che in un mercato non falsato la controricorrente non avrebbe accettato un modello di fideiussione emendato delle clausole poi censurate. I ricorrenti lamentano pure che né il Giudice di primo grado, né la Corte di appello abbiano «minimamente preso in considerazione» che la banca «non avrebbe neanche potuto accettare una fideiussione priva delle tre clausole» frutto dell’intesa restrittiva e che non si sia stato affatto valorizzato il parere dell’RAGIONE_SOCIALE le cui
risultanze erano state portate specificamente all’attenzione del Giu dice del gravame.
Il motivo censura, in modo per la verità non sempre perspicuo, l’affermazio ne della sentenza impugnata secondo cui l’accertata nullità del contratto di fideiussione era parziale e non si estendeva all’intero negozio: la Corte territoriale ha infatti escluso che nella fattispecie trovasse applicazione l ‘art. 1419 comma 1, c.c. (secondo cui, come è noto, la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità).
Il motivo è nel complesso infondato.
Sul punto va fatta applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo ch e sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994). Vero è che la nullità della singola clausola può estendersi all’intero contratto in base al secondo comma del cit. art. 1419 c.c.: ma è altrettanto vero che la Corte distrettuale ha motivatamente escluso che questo risultato fosse possibile, negando, di fatto, che la richiamata clausola fosse essenziale per i contraenti, visto che i fideiussori traevano vantaggio dalla prestazione della garanzia -assicurando essa che il debitore principale avesse l’accesso al credito -e la banca aveva manifestato interesse alla conservazione della fideiussione, pure sterilizzata dalla nullità che l’affliggeva. Ed è, questa, una conclusione manifestamente ragionevole. Merita del resto
sottolineare come i rilievi svolti dalla Corte di appello siano sovrapponibili alle considerazioni svolte, sul punto, dalle dette Sezioni Unite. Queste hanno infatti precisato come l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale, che costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, integri « evenienza di ben difficile riscontro », avuto riguardo, da un lato, all’interesse del garante della banca alla prestazione della garanzia e , dall’altro, all’interesse del l’i mprenditore bancario quanto al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (sent. cit., in motivazione). Resta solo da aggiungere che è rimesso al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, adeguatamente e razionalmente motivato, il giudizio in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all’eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell’interesse in concreto perseguito (Cass. 26 aprile 2024, n. 11188).
2. – Col secondo mezzo si oppone la violazione o falsa applicazione dell’artt. 100 , 112, 115 e 116 e 132 c.p.c. e l’ omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella segnalazione delle fideiussioni impugnate alla RAGIONE_SOCIALE e nel l’avvio dell’azione revocatoria nei confronti di NOME COGNOME. La Corte di appello, nell’affermare che gli appellanti avevano mancato di indicare «quali conseguenze pregiudizievoli essi avrebbero subito dalla permanenza in vita della convenzione di anticipazione o dell’apertura di credito », avrebbe ommesso di considerare plurime circostanze: in tal senso, avrebbe dovuto valorizzarsi la lettera di messa in mora datata 19 febbraio 2016 – che la Corte di merito ha rilevato essere stata spedita dalla banca soltanto «per conoscenza» agli odierni ricorrenti -recante una intimazione al pagamento dell’esposizione della debitrice principale; era irrilevante che la banca, costituendosi in giudizio, non avesse «chiesto
la conferma dei rapporti impugnati», dal momento che l’interesse ad agire deve valutarsi con esclusivo riguardo alla sfera di chi avanza la pretesa giudiziale; gli odierni ricorrenti avevano coltivato una domanda di compensazione fondata sull’affermazione di un credito per indebito riferibile alla mancata pattuizione degli interessi poi applicati dalla banca per una convenzione di anticipazione e per un’apertura di credito non formalizzate; la diffida inviata dalla banca aveva avuto un seguito con l’azione revocatoria intrapresa dall’istituto di credito nei confronti di NOME COGNOME; l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione e quindi la sua sussistenza doveva essere valutata al momento della decisione, tenendo conto quindi della iniziativa sopra richiamata.
Col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1945 c.c. e 81 c.p.c.. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rilevata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti i quali, a detta della Corte di appello, non avevano titolo per contestare il rapporto obbligatorio principale se non nella misura in cui fosse stato «evocato nella loro posizione di garanzia». Viene osservato che a mente dell’art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità: onde – si assume «la disposizione non condiziona in alcun modo la legittimazione del fideiussore (a far valere le eccezioni spettanti al debitore principale) ad una preventiva escussione da parte del creditori».
Il quarto mezzo prospetta la falsa applicazione dell’art. 164 secondo comma, nn. 3) e 4), c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c.. con riguardo all’affermato difetto di allegazione e di specificazione di petitum e di causa petendi , nonché il vizio assoluto di motivazione ex art. 111 Cost, violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. con riguardo all’ asserito difetto di allegazione e di prova dell’avvenuta segnalazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei fideiussori. Si rileva che nell’atto di appello si
erano riepilogati gli addebiti ritenuti illegittimi in due distinte tabelle, contenenti i diversi addebiti effettuati dalla banca in forza dell’apertura di credito e della convenzione di anticipazioni non autorizzate.
Col quinto motivo si richiama, con riferimento al rigetto del settimo, dell’ottavo, del nono e del decimo motivo di appello, quanto dedotto col terzo motivo di ricorso.
I menzionati motivi si prestano a una trattazione congiunta e vanno disattesi.
In buona sintesi, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto che le domande intese alla declaratoria della nullità dell’apertura di credito e della convenzione di anticipazioni fossero indeterminate e non sorrette dall’interesse , oltre che dalla legittimazione ad agire, e che analoghe carenze siano da ravvisare nelle domande aventi ad oggetto l’illegittimità degli addebiti effettuati in conto corrente per interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale e per commissioni non dovute.
Deve qui rammentarsi che gli odierni ricorrenti avevano prestato garanzia per un finanziamento in chirografo per euro 100.000,00 e che, a fronte del debito per il rimborso di quanto mutuato alla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, avevano eccepito in compensazione crediti riferiti ad altri rapporti. Nel ricorso per cassazione è spiegato che alla fine del 2015 si era determinata la coesistenza del credito della banca per il residuo del finanziamento, pari ad euro 60.000,00, indicato in una lettera di messa in mora, concesso per ripianare uno scoperto di conto corrente, e il credito della società RAGIONE_SOCIALE per l’indebito «perpetrato dalla banca e contabilizzato sullo stesso conto corrente» per euro 60.791,88; tale indebito discenderebbe dalla nullità dei due contratti di apertura di credito e di anticipazione, oltre che da ll’ illegittima appostazione in conto corrente di interessi e commissioni.
La Corte territoriale ha osservato, in sintesi: che, quanto ai
contratti di apertura di credito e di anticipazione, era «arduo comprendere cosa specificamente si dovrebbe dichiarare nullo o giuridicamente inesistente nello svolgimento di annosi rapporti di durata tra la banca e il cliente (ovvero la RAGIONE_SOCIALE), né quali conseguenze diverse da quelle finora del tutto assenti andrebbero per l’effetto a riflettersi sulla posizione dei garanti», tenuto conto che essi avevano «ricevuto soltanto per conoscenza una vaga lettera di messa in mora e nient’altro»; che a tale sostanziale indeterminatezza della pretesa giudiziale corrispondeva la carenza d ell’ interesse attuale, il quale, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., deve assistere ogni azione; che gli odierni ricorrenti non avevano nemmeno titolo per contestare il rapporto obbligatorio principale, non essendo stata fatta valere la loro posizione di garanzia con riguardo a rapporti diversi da quello di finanziamento; che le stesse ragioni di inammissibilità valevano per la denunciata invalidità degli addebiti effettuati in conto corrente per interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni non dovute.
Con riguardo alle nullità relative alle pattuizioni di interessi e commissioni risulta assorbente il rilievo svolto dalla Corte di appello circa l’indeterminatezza della relativa domanda: rilievo che parte ricorrente non si è mostrata in grado di contrastare.
Con riferimento, invece, alle nullità, per vizio di forma, dei contratti di apertura di credito e di anticipazione e di conto corrente, è da osservare che le stesse non possono essere dedotte da chiunque vi abbia interesse , secondo la regola generale posta dall’art. 1421 c.c., ma, quali nullità speciali «di protezione», possono essere fatte valere, e quindi coltivate, dal solo cliente della banca , giusta l’art. 127, comma 2, t.u.b.: la relativa legittimazione era quindi riservata alla società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, oramai estranea al presente giudizio. Ciò detto, come rettamente osservato dalla Corte distrettuale, il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, ma non comporta l’attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest’ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31653; Cass. 20 agosto 2003, n. 12225). Non è qui in gioco l’escussione del debitore principale, come paiono sostenere i ricorrenti, ma la non proponibilità, da parte dei fideiussori, delle azioni che sono riservate a quell’obbligato.
Il sesto mezzo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. . Si deduce che, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo di gravame, la Corte di appello avrebbe dovuto condannare controparte al pagamento delle spese (salvo parziale compensazione) e operare una nuova liquidazione di quelle di primo grado.
Come in precedenza accennato, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata: la Corte di appello ha infatti dato atto non essere stato provata la prestazione dell ‘impugnata garanzia fideiussoria per l’importo di euro 190.000,00 del 13 novembre 2015; la posizione di fideiussori degli odierni ricorrenti discende, invece, dalla fideiussione inserita nel contratto di finanziamento in chirografo del 24 luglio 2013 (fideiussione cui gli stessi istanti hanno fatto puntuale riferimento nel loro ricorso: pag. 3).
Tanto detto, il motivo è fondato.
Anzitutto, nel complesso, stante quanto statuito dal Tribunale e dalla Corte di appello, le domande attrici sono state parzialmente accolte: ebbene, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento
solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass. 15 maggio 2023, n. 13212; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918).
In secondo luogo, la sentenza impugnata è censurabile per la mancata statuizione sulle spese del giudizio di primo grado: il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).
4. – La sentenza va dunque cassata in relazione al sesto motivo di ricorso.
Decidendo nel merito, visto che non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, le spese del giudizio dei due gradi merito possono essere compensate per l’intero , e ciò in considerazione dell’esito complessivo della lite.
5. Per tale ragione eguale statuizione viene adottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il sesto motivo e respinge gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese dei due precedenti gradi di giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME