Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31225/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (EMAIL) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3811/2021 depositata il 24/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 2 dicembre 2021 RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3811/2021, depositata il 24 maggio 2021, resa in un giudizio avviato dalla banca Agrileasing (cedente del credito della ricorrente) nei confronti dei sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi fideiussori eccipienti la nullità delle fideiussioni perché collegate a un lease back elusivo del patto commissorio. I controricorrenti hanno notificato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Il tribunale accoglieva la domanda attorea, mentre la Corte territoriale, riformando al sentenza, riteneva d’ufficio la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust delle clausole 2,6,e,8 in quanto conformi allo schema ABI, rigettando le ulteriori eccezioni di nullità.
Motivi della decisione
Con un unico motivo, ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1418,1419,1936 e 2697 cc, nonché dell’art.2 l. 287 -1990, assumendo che il
consumatore finale è del tutto estraneo all’intesa concorrenziale delle clausole che riprendono il modello ABI e che il rimedio demolitivo adottato dalla decisione di legittimità n. 29810/2017 non possa automaticamente valere per le intese ‘a valle’ delle intese ‘a monte’, avendo la Corte di legittimità altresì chiarito che il carattere uniforme delle clausole convenute allo schema ABI deve essere provata dall’attore (Cass. 30818/2018).
Il motivo è fondato.
Le clausole contrattuali valutate dalla Corte d’appello come generatrici di nullità assoluta del contratto di fideiussione posto a valle dell’intesa illecita, perché conformi al modello ABI giudicato nel 2005 in violazione della normativa antitrust dall’Authority domestica ( Banca dRAGIONE_SOCIALE) , sono le seguenti.
– L’art. 2, che obbliga il fideiussore «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo», assume, per la Corte di merito, il carattere di illecita gravosità per il fideiussore che, senza avere alcuno strumento di controllo, e costretto a tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento in contrasto, tra l’altro, con l’art. 1953 c.c. nell’ipotesi in cui, confidando nell’estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore, abbia trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso. Inoltre, la clausola in questione può comportare la deroga all’art. 1945 c.c. in tutti i casi in cui il debitore agisca nei confronti della banca per la restituzione di quanto ritenga di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto. In tal caso il fideiussore sarebbe comunque impegnato a rimborsare le somme che la stessa fosse tenuta a restituire all’originario debitore, senza poter far valere le eccezioni di pertinenza del debitore.
– L’art. 6, ove prevede che «I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato», e pertanto attribuisce un termine eccessivamente lungo (coincidente con quello della prescrizione dei diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria.
– L’art. 8, ove prevede che «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate», consentendo al creditore, in sede di concessione del credito, di dedicare una minore attenzione alla validità o all’efficacia dei rapporto instaurato con il debitore principale, potendo comunque contare sulla permanenza.
In merito, la Corte d’appello ha escluso che la rilevata nullità delle fideiussioni rilasciate sul suddetto modello ABI potesse essere parziale, cioè limitata alle sole clausole riproduttive delle condizioni predisposte in modo restrittivo della concorrenza da parte della banca “in quanto la gravità delle violazioni -che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo- alla luce dei superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale ( art. 2 Cost), che permeano tutto l’impia nto dei rapporti tra privati, dalla fase pre-negoziale ( art. 1337 c.c.) a quella esecutiva ( artt. 1175, 1375 c.c.) ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni”.
Nelle more del giudizio di legittimità, nella materia de qua, ritenuta sollevare questioni di principio di particolare rilevanza, sono intervenute le Sezioni Unite con la decisione n. 41994/2021 che hanno affermato la nullità solo parziale delle
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà di ritenere come essenziali dette clausole. Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto (Cass.Sez. 3 – , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass,Sez. 3 – , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024). Tale apprezzamento, da farsi in funzione dell’interesse in concreto perseguito, è rimesso al giudice del merito (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
Alla luce delle pronunce sopra citate, intervenute in seguito alla decisione delle Sezioni Unite, deve pertanto ritenersi che la sanzione della nullità dell’intero contratto avrebbe dovuto presupporre, nel rispetto dell’onere processuale gravante sulla parte eccipiente la nullità delle clausole in questione, un’analisi della volontà delle parti di far riferimento all’applicazione di dette clausole ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria (causa concreta del negozio), non potendo derivare da un’analisi ex officio della gravità della violazione in sé considerata, generatrice, per quanto sopra rilevato, della sola nullità relativa.
Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma,