Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
Oggetto: Fideiussione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sassari, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , e per essa la procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE a sua volta rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari- sede distaccata di Sassari- n. 43/2020 resa il 13.2.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con sentenza n. 1522/17 il Tribunale di Sassari ha accolto in parte l’opposizione proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/13, emesso dal medesimo tribunale per la somma di € 290.306,70, oltre interessi e spese, a titolo di scoperto del conto corrente n. 70083784 nonché di residua somma del mutuo n. 021/93103844, su istanza del Banco di Sardegna s.p.a., rivolta anche nei confronti dei fideiussori della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando in solido gli attori al pagamento in favore della banca intimante della minor somma pari ad € 173.800,23.
2. ─ Affermata la validità del contratto di fideiussione anche nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, la cui sottoscrizione era stata certamente apposta sull’approvazione del testo contrattuale, poiché a tal fine non era rilevante la mancata, o quantomeno dubbia, sottoscrizione sulla parte dedicata all’informativa precontrattuale, il Tribunale riteneva, sulla scorta di quanto accertato dal c.t.u., nominato nella causa instaurata dal debitore principale (nelle more dichiarato fallito), che il conto corrente di cui all’ingiunzione fosse autonomo rispetto ai precedenti conti accesi dalla società e che il saldo doveva essere rideterminato in conformità alle risultanze della consulenza tecnica, espungendo la c.m.s. e mantenendo l’anatocismo espressamente previsto nel contratto del 2007.
3 .-Avverso la sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
va respinta in primo luogo l’eccezione di nullità formulata dai fideiussori con riferimento alla disciplina contenuta a tutela della libera concorrenza nella legge n. 287/90, questione rilevabile in ogni stato e grado, sulla quale l’appellata si è ampiamente difesa nella comparsa di costituzione. Invero, i fideiussori hanno evidenziato l’illegittimità delle clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti, in quanto conformi a quelle predisposte dall’ABI, che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate, si ponevano in contrasto con la disciplina antitrust ai sensi dell’art. 2 L. 287/90, come rilevato dal provvedimento n. 55/05 della Banca d’Italia, essendo frutto, a monte, di un’intesa anticompetitiva tra imprenditori;
compete all’attore, che deduca un’intesa restrittiva, provare il carattere uniforme della clausola che assuma essere oggetto dell’intesa stessa;
la scheda contrattuale sottoscritta dagli odierni fideiussori contiene la clausola n. 6 – frutto di intese anticoncorrenziali, in quanto inserita in via seriale in tutti i contratti conformi al modello ABI e come tale lesiva del diritto alla libera scelta del consumatore in un mercato in concorrenza, trattandosi di deroga al disposto dell’art. 1957 c.c., che vincola il fideiussore alla pretesa del creditore indipendentemente dalle sorti del debitore principale;
l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto e non è stata formulata dagli appellanti, i quali si sono limitati a dedurre genericamente la nullità dell’intero contratto e non della singola clausola senza manifestare di volersi avvalere della decadenza in cui è incorsa la creditrice.
4 . ─ COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con un motivo. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
-Con il primo motivo: Omessa dichiarazione di nullità assoluta dei contratti di fideiussione impugnati. Violazione degli artt. 2 e 33 l.n. 287/1990 (Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 1419, comma 1, c.c. ( Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.). La Corte, erroneamente, ha ritenuto che il contratto di fideiussione fosse parzialmente nullo nelle sole clausole lesive della concorrenza ed in particolare della clausola in deroga all’art. 1957 c.c. in ogni caso il contratto sarebbe nullo sulla base del l’art. 1419 c.c.
5.1 -Questa Corte si è occupata più volte delle tematiche dedotte e ha statuito, per quanto qui di interesse che:
il provvedimento della Banca d’Italia non ha carattere normativo, bensì natura di mero provvedimento amministrativo accertativo della intesa anticoncorrenziale, il quale, pur essendo dotato di un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, è privo di carattere vincolante per il giudice, davanti al quale può comunque essere offerta la prova contraria (Cass., n. 13846/2019, nonché tutta la giurisprudenza di legittimità sugli analoghi provvedimenti sanzionatori di intese anticoncorrenziali assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, tra i quali Cass., n. 23655/2021; Cass., n.18176/2019). Trattandosi, peraltro, di provvedimento, e non di atto normativo, esso appartiene, per quanto riguarda i limiti del giudizio di legittimità, alla sfera del ‘fatto’, e non del ‘diritto’. Dunque, in quanto fatto, andava accertato dal giudice di merito. Sennonché un tale accertamento non risulta dalla sentenza impugnata, né può essere svolto in sede di legittimità, come invece pretenderebbero, inammissibilmente, i ricorrenti;
in ogni caso trattasi di nullità delle singole clausole e non di nullità dell’atto come la censura sembra delineare. «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle
dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., S.U., n. 41994/2021).
In ogni caso l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n. 11673/2007; Cass., n. 2314/2016).
Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia dedotto anche nel giudizio di merito la questione dell ‘applicabilità dell’art. 1419 , comma 1, c.c. ed in questo giudizio di legittimità la censura si sostanzia in una mera dichiarazione non supportata da alcuna rituale allegazione che consenta la sua valutazione senza ricorrere ad accertamenti fattuali preclusi nel giudizio di legittimità.
Infine, soltanto per completezza, la stessa sentenza n. 13846/2019 specifica che l’accertamento riguarda l’«inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8» (p.11 sentenza cit.).
E’ il caso, infine, di aggiungere il fatto che i ricorrenti non affrontano e non confutano il rilievo della Corte territoriale circa la mancata formulazione di specifica eccezione ex art.1957 c.c.
6. -Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che il definitivo orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (n. 41994/2021) sulla nullità parziale e non assoluta dei contratti di fideiussione è successivo alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione