Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26572/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. WALLY COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrenti-
contro
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE SPA, in persona del Responsabile del Servizio sofferenze, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 144/2020 depositata il 08/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla società RAGIONE_SOCIALE, resasi inadempiente agli obblighi restitutori di un mutuo ipotecario, e ad NOME, NOME e NOME COGNOME, suoi garanti, anche quali successor mortis causa degli originari co-fideiussori, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, veniva ingiunto, con decreto n. 633/2017, il pagamento di euro 1.715.434,40 a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
Il giudizio di opposizione che ne era seguito si era concluso con la sentenza n. 30/2019, con cui il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da NOME, NOME e NOME COGNOME e quella dei loro danti causa, in quanto l’atto sottoscritto era da qualificare come contratto autonomo di garanzia, rigettava quella proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, perché: i) la documentazione prodotta dalla banca a corredo del ricorso monitorio era idonea; ii) non sussisteva il lamentato superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori; iii) la clausola di salvaguardia non era stata contestata; iv) non era stata allegata alcuna circostanza atta a comprovare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘usura soggettiva, né l’indeterminatezza del tasso degli interessi; v) non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per invocare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 cod.civ.; per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta decisione proponevano appello la società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME e anche la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 144/2020, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE,
che non era stata parte del contratto di mutuo, non era stata destinataria del decreto ingiuntivo, non aveva proposto opposizione e neppure era stata presa in considerazione dalla sentenza del Tribunale; ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e da NOME, NOME e NOME COGNOME; segnatamente, ha disatteso il primo motivo -relativo al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di CTU -perché con esso gli appellanti non avevano confutato la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto non necessario l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa CTU; pur ritenendo anche i garanti legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha rigettato nel merito l’opposizione, in quanto: a) la documentazione prodotta dalla banca (il contratto di mutuo fondiario, la contabile relativa al versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo mutuato, l’estratto valora, l’estratto conto relativo al mutuo, i contratti di garanzia, la diffida contenente la decadenza dal beneficio del termine, la documentazione relativa alla successione degli originari garanti e la segnalazione alla centrale rischi) era sufficiente onde acquisire la prova del suo credito; b) le condizioni di credito risultavano chiaramente indicate nel contratto e pienamente conosciute dalla mutuataria; c) la consulenza depositata dagli opponenti aveva fatto emergere che il tasso nominale del 3,150% indicato nel contratto poteva al più discostarsi di 0,076 punti percentuali dal TAEG (3,226%); d) l’appellante aveva chiesto l’applicazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2 luglio 2009, relativo alla Trasparenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni e dei servizi finanziari, che era stato emanato sei anni dopo la stipula del mutuo, siccome l’art. 116 TUB relativo all’ISC che era stato previsto dall’art.116, comma 1 bis del dl n. 3/2015, convertito in l. n. 33/2015, ma al contratto non poteva essere applicato il TAEG perché all’epoca in cui era stato stipulato il mutuo la sua indicazione era stata prevista per il credito al consumo e tale non era quello stipulato dall’appellante; e) il
tasso di interesse era facilmente determinabile, attraverso gli indici indicati nel contratto, sulla scorta dei quali era possibile eseguire un merco calcolo aritmetico; f) non era stato provato come le manovre asseritamente manipolative relative al tasso Euribor avessero influenzato il rapporto in esame; g) il tasso RAGIONE_SOCIALE‘interesse corrispettivo e di quello moratorio si collocavano sotto il tasso soglia; h) non era stata provata la ricorrenza di ragioni che lasciassero ritenere sussistente l’usura soggettiva; i) non vi erano i presupposti per ritenere ricorrente l’usura sopravvenuta; l) non era stata efficacemente confutata la statuizione del Tribunale che aveva negato la ricorrenza dei presupposti per applicare l’art. 1956 cod.civ.; m) la nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per la presenza in essa di clausole (le nn.2,7,9) coincidenti con quelle RAGIONE_SOCIALEo schema contrattuale ABI ritenute in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287/1990 era stata invocata senza tener conto che, essendo detta nullità relativa, sarebbe stato necessario allegare e dimostrare che le parti non avrebbero stipulato il contratto, senza le clausole asseritamente nulle; n) in ogni caso, le pretese RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non erano state avanzate facendo leva sulle clausole ritenute viziate, perciò non vi era interesse da parte dei fideiussori a far valere la loro nullità.
Avverso detta sentenza ricorrono, chiedendone la cassazione la società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME e NOME COGNOME, formulando cinque motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.proc.civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Alla Corte d’appello si imputa di avere omesso di vagliare l’incidenza nel calcolo del TAEG RAGIONE_SOCIALEa penale per estinzione anticipata e dei costi relativi alle fideiussioni prestate.
Allo scopo di illustrare le argomentazioni a fondamento del motivo, i ricorrenti riproducono dalla pag. 8 alla pag. 12 il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza; dal suo tenore letterale dovrebbe emergere che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del superamento del tasso soglia avrebbe dovuto considerarsi anche il costo per la restituzione anticipata del finanziamento contenuto nella clausola 10 del contratto, la quale addebitava una commissione omnicomprensiva pari allo 0,40%-
Né la Corte territoriale avrebbe tenuto conto che anche le spese per la concessione RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni avrebbero dovuto confluire nel calcolo del TAEG.
Il motivo non merita accoglimento.
Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente
gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti RAGIONE_SOCIALEa fase di merito RAGIONE_SOCIALE‘onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924). A tanto non hanno provveduto i ricorrenti che si sono limitati a p. 8 del ricorso a rinviare al punto 3 capo IV RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione d’appello (pagine 9-11 del doc. 2, atto di citazione in appello del 30.9.2019, depositato in data 8.10.2019), ma non hanno soddisfatto l’onere di riportare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda su cui la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata; non può non rilevarsi, peraltro, che dalla impugnata sentenza si evince che la Corte territoriale ha esaminato e rigettato le doglianze contenute nei motivi quarto, quinto e sesto, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate (a p. 8 si dà atto che gli appellanti avevano rinunciato ad impugnare i capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure relativi all’anatocismo, all’ammortamento alla francese e al risarcimento del danno), e con specifico riferimento alla censura sub 3) di cui al quarto motivo, quella con cui si chiedeva di accertare, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 644, 3° comma, seconda parte cod. pen., se il tasso soglia fosse stato superato per effetto RAGIONE_SOCIALEa considerazione di tutti gli oneri che concorrono alla determinazione del costo del denaro (p. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), in sentenza il giudice a quo ha rilevato che dalla consulenza di parte emergeva ‘che il tasso corrispettivo concordato tra le parti all’atto RAGIONE_SOCIALEa stipula del mutuo era pari, secondo la consulenza stessa, ove si prendevano in considerazione tutte le voci ‘utilizzate per il calcolo del T.A.E.G. o I.S.C., al 3,226% (contro il 3,150% indicato in contratto'(p. 11); il che significa che la Corte d’Appello ha escluso che il tasso soglia fosse stato superato considerando, anche se non dà specificamente
conto di quali fossero, tutti gli oneri economici. Detta statuizione non è stata neppure lambita dalle censure dei ricorrenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.
In subordine, rispetto alla censura precedente, alla Corte territoriale si rimprovera di non avere esaminato l’incidenza nel calcolo del Taeg di tutte le spese connesse all’erogazione del credito, in particolar modo RAGIONE_SOCIALEa penale per estinzione anticipata e del costo RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni.
Il motivo è inammissibile, perché in presenza di una doppia conforme di merito la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., incontra la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., per superare la quale i ricorrenti avrebbero dovuto farsi carico di dimostrare che la base fattuale di riferimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello era stata diversa da quella assunta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale ( ex plurimis , cfr., tra le decisioni massimate, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
3) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1419 cod.civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha rigettato la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287/1990 sotto due profili: per aver ritenuto che la nullità non avrebbe avuto effetto caducatorio RAGIONE_SOCIALE‘intero contratto e per aver ritenuto insussistente un loro interesse a far rilevare detta nullità perché il giudizio monitorio promosso dalla banca creditrice non trovava fonte in alcuna RAGIONE_SOCIALEe clausole censurate.
Quanto al primo profilo contestano, in particolare, che le clausole in questione avessero rilievo secondario nell’economia generale del
contratto, poiché: a) con la clausola di reviviscenza la banca avrebbe ottenuto il rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme incassate qualora l’obbligo di restituzione fosse derivato da una declaratoria di inefficacia o di revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento RAGIONE_SOCIALEo stesso; b) con la rinuncia ai termini l’istituto bancario avrebbe potuto senza limiti temporali far valere la garanzia fideiussoria; c) con la clausola di sopravvivenza il fideiussore sarebbe stato gravato di obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni debitorie, poiché avrebbe reso il fideiussore garante nel caso di invalidità RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni garantite.
La nullità, secondo i ricorrenti, discenderebbe anche dall’applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod.civ., perché al fine di valutare l’essenzialità di una clausola non poteva farsi riferimento alla volontà presunta RAGIONE_SOCIALEe parti: il fideiussore ‘non ha di fatto il potere contrattuale di manifestare un’autonoma volontà quanto alla permanenza di alcune clausole del contratto’ (p. 22 del ricorso) e la banca in assenza di quelle clausole non avrebbe concesso il finanziamento, atteso che senza quelle clausole sarebbe venuta meno la funzione indennitaria RAGIONE_SOCIALEa fideiussione omnibus e con essa l’interesse RAGIONE_SOCIALEa banca al rilascio RAGIONE_SOCIALEa fideiussione.
I ricorrenti insistono, dunque, con la richiesta di nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni perché le pattuizioni colpite da nullità erano irrinunciabili.
Il motivo è infondato.
Premesso che la Corte territoriale ha escluso la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero contratto anche in ragione del fatto che non era stato efficacemente dimostrato che le parti, in assenza RAGIONE_SOCIALEe clausole contestate, non avrebbero stipulato la fideiussione né che dette pattuizioni fossero essenziali nell’economia del contratto, l’impugnata statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in presenza RAGIONE_SOCIALEe clausole vietate dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa
l. n. 287/1990, perché redatte su modulo conforme ABI per come deciso dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con provvedimento n. 55/2005, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente anche di quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è la nullità parziale, limitata – appunto – a tali clausole; la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero contratto ovvero all’opposto, per il principio ” utile per inutile non vitiatur “, la conservazione RAGIONE_SOCIALEo stesso in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa scindibilità del contenuto negoziale, richiede un accertamento circa la potenziale volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione all’eventualità del mancato inserimento RAGIONE_SOCIALEe clausole asseritamente nulle, e, dunque, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass. 10/11/2014, n. 23950); di talché la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione contenuta nell’art. 1419 cod.civ., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all’intero contenuto RAGIONE_SOCIALEa disciplina negoziale, se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; per converso, l’estensione all’intero negozio degli effetti RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.
Ebbene, con riguardo specifico alla posizione del garante, questa Corte ha già ritenuto che la riproduzione nelle fideiussioni RAGIONE_SOCIALEe clausole nn. 2, 6 e 8 RAGIONE_SOCIALEo schema ABI ha certamente prodotto l’effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante,
imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto – sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione – d’altro canto, però, chi ha prestato la fideiussione e risulti essere come in questo caso socio RAGIONE_SOCIALEa società debitrice principale – salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario; il provvedimento n. 55/2005 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia osserva infatti che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia; al contempo, è del tutto evidente che anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l’alternativa sarebbe quella RAGIONE_SOCIALE‘assenza completa RAGIONE_SOCIALEa fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti; la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli RAGIONE_SOCIALEo schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8), salve, di norma, le altre clausole; quando, infatti, RAGIONE_SOCIALEo schema dichiarato nullo dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato “principio di conservazione” degli atti negoziali, costituisce nell’ordinamento la “regola”; a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà RAGIONE_SOCIALEe partì, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘essenzialità per l’assetto di interessi divisato – RAGIONE_SOCIALEa parte del contratto colpita da nullità; stante la finalizzazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287/1990 ad elidere attività e comportamenti restrittivi RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza, i contratti a valle sono integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di
una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle; quest’ultimo è, invece, nullo solo in parte qua , là dove esso riproduca le clausole RAGIONE_SOCIALE‘intesa a monte dichiarate nulle dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza restrittiva RAGIONE_SOCIALEa concorrenza; tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece pienamente valide (Cass. , sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Avendo la Corte territoriale accertato la non essenzialità RAGIONE_SOCIALEe clausole raggiunta dalla nullità e l’assenza di prova che la volontà RAGIONE_SOCIALEe parti fosse quella di non stipulare la fideiussione in assenza di dette clausole, non bastano a scalfire detta statuizione le argomentazioni difensive dei ricorrenti che si limitano ad opporre la propria diversa valutazione a quella RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale (sulla sorte RAGIONE_SOCIALEe censure che hanno carattere meramente oppositivo cfr. Cass. 04/07/2023, n. 18794; Cass. 30/05/2023, n.15146).
È superfluo lo scrutinio del secondo ordine di censure, perché la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, ‘configura una pronuncia basata su due distinte ‘ rationes decidendi’ , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata’, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, ed utilmente, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. 18/04/2019, n. 10815 e successiva giurisprudenza conforme).
4) Con il quarto motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dalla ‘complessiva operazione economica posta in essere dalle parti, ossia la stipula di un contratto di mutuo di Euro 2.000.000,00 garantito da ingenti fideiussioni oer l’importo di Euro 3.133.000,00’ che l’avrebbero dovuta indurre a dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni per
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287/1990 e degli artt. 1418 e 1419 cod.civ.
Il motivo è inammissibile, perché dedotto in violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ. (cfr. supra , sub § 2).
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile