Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10799/2023 R.G. proposto da :
NOME, NOME e NOME COGNOME, domiciliati presso l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso gli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), dai quali è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO n. 104/2023 depositata il 15marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con atto di citazione notificato il 14 luglio 2017, conveniva davanti al Tribunale di Taranto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali parti di un contratto con cui NOME COGNOME padre degli altri due convenuti, avrebbe donato ai due figli la nuda proprietà di un immobile, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto per simulazione o comunque l’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.p.c.; ciò in relazione a determinati crediti che l’attrice avrebbe vantato nei confronti di NOME COGNOME quale fideiussore di RAGIONE_SOCIALE, debitrice della banca per un mutuo fondiario e per il saldo passivo di un conto corrente.
I convenuti si costituivano, resistendo.
Il Tribunale rigettava con sentenza n. 902/2020.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE – cessionaria dei crediti prospettati dalla banca – mediante la mandataria RAGIONE_SOCIALE; i COGNOME resistevano, riproponendo ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. la nullità della clausola di fideiussione derogante l’articolo 1957 c.c. per violazione dell’articolo 2 l. 10 ottobre 1990 n 287, nonché la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di cui all’articolo 38, secondo comma, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 104/2023, riformava la sentenza del primo giudice, dichiarando inefficace nei confronti dell’appellante, ex articolo 2901 c.c., la donazione di cui si tratta.
I COGNOME hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di Siena RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’articolo 112 c.p.c. nel rilevare d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni azionate e nel disattendere le eccezioni sollevate in comparsa conclusionale.
I ricorrenti si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che <>.
Lamentano non essersi considerato che <>.
Lamentano che, potendo essere <>, la corte di merito è invero <>, conseguentemente fondando la propria decisione <<su un errore rilevante, quando afferma nella propria motivazione a pagina 6 … che: sostenendo quindi la
nullità delle intere fideiussioni , laddove <>.
Con il 3° motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1421 c.c., 99 e 112 c.p.c.
Lamentano che, <>, la corte di merito ha <>, e peraltro <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, son p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
La corte territoriale, nella descrizione dello svolgimento del processo, dà atto che in primo grado i tre convenuti, costituendosi, avevano tra l’altro eccepito ‘la nullità della clausola della fideiussione di deroga all’art. 1957 c.c. per violazione dell’art. 2 L. 10. 10. 1990 n. 287’ (sentenza, pagina 2), e altresì che nel giudizio di appello, quali appellati, i suddetti avevano riproposto ‘in modo specifico’ anche la questione di ‘nullità della clausola della fideiussione di deroga all’art. 1957 c.c. ( ibidem ).
Quando poi affronta la questione (sentenza, pagina 6), il giudice d’appello premette che ‘COGNOME NOME ripropone la questione della nullità della clausola contenuta in ciascuna delle due fideiussioni prestate, di deroga all’art. 1957 c.c. per violazione dell’art. 2 l. 10. 10. 1990 n. 287, sostenendo quindi la nullità delle intere fideiussioni’.
Orbene, è evidente che, violando l’articolo 112 c.p.c., la corte territoriale ha deciso una questione diversa da quella sottopostale, come da essa stessa evidenziato, non essendo stata messa in
discussione la nullità di tutte le fideiussioni, bensì la validità o meno di una clausola specifica.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo di ricorso, consegue -assorbito il 2° motivo- la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025