Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17147/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato – avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI BARI n. 2578/2023 depositato il 05/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME chiedeva alla Corte d’Appello di Bari in composizione monocratica il risarcimento di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 per l’eccessiva durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, dichiarata aperta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 48 del 10.4.2008 e terminata con decreto di chiusura del fallimento del 26.10.2021.
In particolare, l’istante evidenziava la durata eccessiva RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale con riferimento alla propria posizione processuale, lavoratore dipendente RAGIONE_SOCIALE ditta fallita, dal deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione al passivo alla pubblicazione del decreto di chiusura RAGIONE_SOCIALE suddetta procedura.
La Corte d’Appello di Bari emetteva decreto di accoglimento parziale delle istanze dell’esponente, e la decisione veniva impugnata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 5 -ter legge n. 89 del 2001, innanzi alla medesima Corte in composizione collegiale, che -con il decreto in epigrafe – accoglieva parzialmente il gravame e liquidava le spese con una nuova disciplina unitaria.
Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale così argomentava:
considerando concretamente la natura alimentare del credito de quo , la circostanza che trattasi di ricorrente persona fisica, l’entità RAGIONE_SOCIALE stesso credito pari ad €. 178.697,43 (in realtà, ammesso al passivo nella misura del 50%, ossia €. 89.348,71, in via privilegiata ex art. 2751bis , comma 1, n. 1, a seguito di accordo transattivo con la Curatela fallimentare), la «posta in gioco» dell’opponente, rappresentata dal maggior patimento nell’attesa RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, è con certezza meritevole di maggiore considerazione, trattandosi di un soggetto che si è visto mancare improvvisamente i mezzi di sostentamento per il proprio nucleo
familiare, almeno sino all’intervenuta liquidazione dell’attivo fallimentare;
-contrariamente a quanto dedotto dall’odierno opponente, e in ragione del recente indirizzo segnato dall ‘ ordinanza n. 12696 del 19/05/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, non si ravvisano motivi per riconoscere il richiesto importo annuo nella misura massima di €. 800,00, non avendo l’odierno opponente fornito la prova di aver manifestato nei confronti degli organi RAGIONE_SOCIALE procedura uno specifico interesse alla definizione RAGIONE_SOCIALE stessa;
alla luce di tali argomentazioni, dunque, deve essere riconosciuto in favore di NOME COGNOME un equo indennizzo in misura superiore al minimo edittale (liquidato dal giudice monocratico) , ossia in €. 500,00 per ogni anno di irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare presupposta;
le spese per la fase di opposizione vengono liquidate in base al decreto ministeriale n. 147/2022 e ss. mm. nel minimo tabellare, perché non sono state depositate le comparse conclusionali, non previste per i procedimenti in camera di consiglio, e limitatamente alle fasi introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE controversia (scaglione compreso tra €1.101,00 ed €5.201,00) . Dunque, complessivamente liquidate in €. 1.250,60, di cui €. 962,00 per il compenso tabellare, € . 288,60 per l’aumento d ovuto alla utilizzazione di tecniche informatiche (art. 4, comma 1bis ), oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, ed oltre alle spese per i bolli e gli accessori di Iva e c.p.a.;
-è inammissibile l’istanza di condanna del RAGIONE_SOCIALE ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
Avverso il suddetto decreto proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Restava intimato il RAGIONE_SOCIALE.
Rileva preliminarmente il Collegio che dagli atti di causa il ricorso risulta notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE distrettuale di Bari , in luogo dell’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE notifica stessa, di cui deve, pertanto, essere disposta la rinnovazione all’RAGIONE_SOCIALE per il perfezionamento del contraddittorio, assegnando il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, per l’adempimento e co n rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione ordina al ricorrente la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda