Nullità Mutuo Euribor: La Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa delle Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria n. 33859/2024 della Corte di Cassazione segna un momento di attesa cruciale nella giurisprudenza sulla nullità mutuo Euribor. Con questa decisione, la Prima Sezione Civile ha scelto di sospendere il proprio giudizio, attendendo il pronunciamento delle Sezioni Unite su una questione fondamentale: la validità dei contratti di mutuo a tasso variabile legati a un indice Euribor oggetto di manipolazione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da una società e due privati contro un noto istituto di credito. I ricorrenti avevano chiesto di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi dei loro mutui. La loro tesi si fondava sul fatto che tali interessi erano calcolati in base al parametro Euribor, il quale, in un determinato periodo (dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008), era stato oggetto di una manipolazione accertata dalla Commissione Europea.
In precedenza, la Corte d’Appello aveva respinto la domanda, sostenendo che l’istituto di credito non avesse partecipato direttamente all’intesa restrittiva della concorrenza che aveva portato alla manipolazione dell’indice. I ricorrenti, insoddisfatti, hanno quindi portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione Rimessa alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito della vicenda. Ha invece preso atto di un’altra recente ordinanza (la n. 19900/2024) che ha già sottoposto la medesima, spinosa questione al vaglio delle Sezioni Unite. La domanda a cui le Sezioni Unite dovranno rispondere è la seguente: un contratto di mutuo che utilizza l’indice Euribor manipolato è un ‘negozio a valle’ dell’intesa illecita e, di conseguenza, nullo?
Il punto centrale del dibattito, che influenzerà migliaia di contratti, è se questa nullità operi automaticamente, anche quando la banca che ha concesso il mutuo:
1. Non ha partecipato all’intesa manipolatrice.
2. Non era a conoscenza dell’esistenza dell’intesa o dell’intenzione di avvalersene.
In sostanza, si deve stabilire se il semplice utilizzo di un parametro ‘inquinato’ sia sufficiente a invalidare la clausola degli interessi, a prescindere dalla buona o mala fede dell’istituto di credito.
Le Motivazioni della Sospensione e il principio di diritto in gioco
La motivazione della Prima Sezione è prettamente procedurale e di opportunità. Anziché emettere una decisione che potrebbe essere superata a breve dal pronunciamento dell’organo più autorevole della Cassazione, ha preferito attendere. Questo evita il rischio di creare contrasti giurisprudenziali.
Il principio di diritto in gioco è quello del collegamento funzionale tra un’intesa anticoncorrenziale (l’accordo a monte per manipolare l’Euribor) e i singoli contratti che ne fanno applicazione (i mutui a valle). Se le Sezioni Unite stabiliranno che il contratto di mutuo è lo ‘sbocco naturale’ dell’intesa illecita, essenziale per realizzarne gli effetti dannosi sul mercato, allora la nullità potrebbe essere dichiarata in modo quasi automatico, offrendo una tutela più ampia ai consumatori. In caso contrario, la prova del coinvolgimento o della conoscenza della banca rimarrà un onere a carico del mutuatario.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza interlocutoria non fornisce una risposta, ma la prepara. La decisione di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delle Sezioni Unite, congela la situazione per i ricorrenti ma apre uno scenario di fondamentale importanza per tutti i titolari di mutui a tasso variabile stipulati nel periodo incriminato. La futura sentenza delle Sezioni Unite farà da spartiacque, definendo con chiarezza i confini della tutela dei mutuatari di fronte a pratiche anticoncorrenziali che alterano elementi essenziali del contratto, come il tasso di interesse. Fino ad allora, il tema della nullità mutuo Euribor resta uno dei più caldi e dibattuti nel diritto bancario.
Qual è la questione principale affrontata da questa ordinanza?
L’ordinanza non decide la questione nel merito, ma sospende il giudizio. La questione centrale è se un contratto di mutuo con interessi basati sull’indice Euribor, che è stato oggetto di manipolazione, sia nullo anche se la banca mutuante non ha partecipato all’intesa illecita.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso la decisione?
La Corte ha sospeso la decisione perché una questione giuridica identica e di particolare importanza è già stata rimessa alle Sezioni Unite con una precedente ordinanza (n. 19900/2024). Per evitare possibili contrasti giurisprudenziali e garantire uniformità di giudizio, la Sezione ha deciso di attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite.
Cosa si intende per ‘negozio a valle’ in questo contesto?
Si intende un contratto (il mutuo) che è considerato una conseguenza diretta o l’applicazione pratica di un accordo illecito stipulato ‘a monte’ (l’intesa tra banche per manipolare l’Euribor). Le Sezioni Unite dovranno chiarire se questo legame funzionale sia sufficiente a determinare la nullità della clausola degli interessi nel contratto di mutuo.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33859 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27704/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMECOGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrenti- contro RAGIONE_SOCIALE
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 412/2020 depositata il 16.7.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio,
rilevato che la Corte d’Appello, nel rigettare l’appello dei ricorrenti, ha, tra l’altro, respinto un motivo di gravame inteso a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo e relative alla determinazione degli interessi in quanto frutto di intese restrittive della concorrenza consistenti nella manipolazione del parametro Euribor sul presupposto che la banca non fosse parte di quelle intese;
che, recentemente, con ordinanza n. 19900/2024 è stata rimessa alla Sezioni Unite la questione se il contratto di mutuo, contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor, costituisca un negozio “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; che si giustifica in attesa delle SS.UU il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile