SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1862 2026 – N. R.G. 00012488 2024 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
tra
(C.F.:
), nato a Palermo il DATA_NASCITA,
C.F.
elettivamente domiciliato in Palermo, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al l’ atto di citazione e versato telematicamente in atti;
-ATTORE
contro
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), con sede sociale e Direzione Generale in INDIRIZZO, capitale sociale pari ad € 21.367.680.521,48, interamente versato, banca iscritta all’Albo RAGIONE_SOCIALE Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito AVV_NOTAIO di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 Racc. 8822), registrata presso l’Agenzia RAGIONE_SOCIALE Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. NUMERO_DOCUMENTO ed iscritta nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 26 novembre 2018 prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. NOME COGNOME, NOME COGNOME, prof. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE giusta procura generale alle liti a rogito AVV_NOTAIO di Milano in data P.
9 aprile 2020 (Rep. 32163 – Racc. 14918) (All. A), eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO in INDIRIZZO;
-CONVENUTA
e nei confronti di
CRAGIONE_SOCIALE ), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, iscritta al n. 44184/1999 del RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura generale ad lites del 22.9.2011 per atto del AVV_NOTAIO (rep. NUMERO_DOCUMENTO; racc. 19426) ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dello stesso AVV_NOTAIO; P.
-CONVENUTA
e nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Conegliano INDIRIZZO), INDIRIZZO; P.
-CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda di cancellazione di ipoteche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate per l’udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.10.2024 ha allegato di essere proprietario del l’appartamento sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO , posto ai piani secondo e terzo, identificato al NCEU al foglio 9, particella 3417 sub 5, per acquisto dai genitori e con atto in Notar del 18.04.2016, Rep. 17402, Racc. 9033.
Ha lamentato che il cespite è ingiustamente gravato dalle seguenti formalità pregiudizievoli:
ipoteca iscritta il 28.11.2013 ai nn. 53138/4232 da
per l’importo di euro 516.456,90 in rinnovazione dell’ipoteca originariamente
iscritta al n. 7045 del 1993 in virtù dell’atto in Notar del 02.12.1993, Rep. 128387;
2) ipoteca iscritta il 07.11.2014 ai nn. 45097/4195 da per l’importo di € 12.911,42 in rinnovazione dell’ipoteca originariamente iscritta al n. 6076 il giorno 11.11.1994 ed avente origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo.
L’attore, in particolare, ha denunciato come illegittime le formalità indicate poiché -come accertato con sentenza n. 4275/2002 del Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 1079/2009 l’immobile non rientrava tra quelli oggetto RAGIONE_SOCIALE originarie iscrizioni ipotecarie operate da (successivamente poi . Ha, quindi, dedotto la nullità radicale RAGIONE_SOCIALE iscrizioni e RAGIONE_SOCIALE successive rinnovazioni citando la e la chiedendo la relativa cancellazione nonché il risarcimento del danno, quantificandolo in euro 25.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.12.2024 si è costituita
(ex che, chiarendo di non essere stata parte nei precedenti giudizi richiamati dall’attore , ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo operato come mera mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE società titolari del credito: per l’ ipoteca del 28.11.2013 (R.G. 53138; R. P. 4232), e RAGIONE_SOCIALE per quella del 7.11.2014 (R.G. 45097; R.P. 4195)
In via subordinata, ha osservato che le sentenze richiamate non hanno avuto a oggetto la validità RAGIONE_SOCIALE originarie iscrizioni ipotecarie, peraltro note al l’attore al momento dell’acquisto. Ha , quindi, concluso per il rigetto integrale RAGIONE_SOCIALE domande.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.12.2024 si è costituita anche eccependo analogo difetto di legittimazione passiva, atteso che i crediti cui le ipoteche accedono erano stati oggetto di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999 e art. 58 del TUB, con cessione da parte (oggi in favore RAGIONE_SOCIALE predette società veicolo, cui sono spettati tutti i diritti connessi, incluse le garanzie ipotecarie. Ha, indi, chiesto l’estromissione dal giudizio ed il rigetto di tutte le domande attoree.
All’udienza del 30 gennaio 2025, veniva autorizzata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE
integrava ritualmente il contraddittorio nei confronti della prima Società, rinunciando alla domanda verso la seconda, risultata estinta (verbale di udienza dell’8 ottobre 2025).
Nel corso dello scambio di memorie ex art. 171ter c.p.c., le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive difese.
All’esito dell’ udienza del giorno 8 ottobre 2025, ritenendo la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato alla discussione orale a trattazione scritta del 19.02.2025, assegnando termini per note conclusionali, con le quali tutte le parti hanno rispettivamente insistito sulle proprie domande, difese ed eccezioni, così come in seno alle successive note di trattazione scritta.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta che, ritualmente invitata a comparire con notifica dell’atto di citazione del 18.04.2025 in seguito all’autorizzazione all’estensione del contraddittorio, non si è costituita in giudizio.
Nel merito è fondata la domanda attorea volta all’accertamento della nullità RAGIONE_SOCIALE iscrizioni ipotecarie in rinnovazione sull’immobile di INDIRIZZO.
Da allegazioni di parte si rileva che sull’ appartamento sito in INDIRIZZO (INDIRIZZO), INDIRIZZO, identificato al NCEU al foglio 9, particella 3417 sub 5 risultano formalmente gravanti due iscrizioni ipotecarie la n. 7045 del 1993 e la n. 41719/6076 del 1994, rinnovate rispettivamente in data 28.11.2013 e in data 07.11.2014.
Come è noto, l’art. 2809 c.c. sancisce il principio della specialità dell’ipoteca, a mente del quale l’iscrizione ipotecaria deve avvenire su beni specificamente identificati, principio che trova ulteriore esplicazione nell’art. 2826 c.c., il quale afferma che nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere designato specificamente, con indicazione della natura, del Comune in cui è ubicato, nonché dei dati di identificazione catastale.
Come noto, inoltre, l’iscrizione ipotecaria ha natura costitutiva e in base all’art. 2841 c.c., gli errori consistenti in omissioni o inesattezza che inducono incertezza sugli elementi essenziali della relativa nota, ovvero sulla identità del debitore, del creditore, sull’ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia producono l’invalidità della iscrizione ipotecaria, non ovviabile con lo strumento della rettifica. Omissioni o errori, quindi, ricadenti su elementi essenziali della nota, considerati tali quelli elencati dall’art. 2839 c.c., n. 1, 4 e 7 sulla esatta identificazione dei soggetti coinvolti, del credito garantito e dell’oggetto sul quale ricade la garanzia ipotecaria.
Ebbene, nel caso di specie l’attore ha depositato l’elaborato peritale del 10 ottobre 2007, rassegnato dal CTU nominato nel procedimento 1804/2002 R.G. di questo Tribunale, avente a oggetto l’azione di responsabilità proposta dai danti causa dell’odierno attore contro le controparti e il notaio rogante nonché contro a causa RAGIONE_SOCIALE formalità oggetto di questo giudizio.
Il giudizio nell’ambito del quale è stato svolto l’accertamento tecnico in questione non ha accertato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE iscrizioni ma ha affrontato la questione in via incidentale per valutare la fondatezza della domanda di responsabilità. In base all’accertamento tecnico svolto nel contraddittorio con (a cui è succeduta l’odierna convenuta ) è stata definitivamente negata la responsabilità dei venditori in considerazione del fatto che l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE garanzie ipotecarie non risultava riferibile con certezza agli immobili degli acquirenti e oggi dell’attore di questo giudizio.
Fermo restando che non ci sono i presupposti per ritenere che quella decisione sia opponibile a quale successore di e, quindi, ai cessionari del credito garantito ex art. 34, 110, 111 c.p.c., assume rilievo in questa sede il fatto che il contenuto di quella relazione tecnica, e soprattutto l’esito, fondato sulla verifica documentale dei dati catastali riferibili agli immobili e alla coerenza con i dati identificativi dell’iscrizione ipotecaria, non è stato contestato e risulta a questo giudice chiarissimo e condivisibile nella sua immediata comprensione.
In particolare, risulta agli atti che originariamente l’area di sedime su cui poi è stato edificato il fabbricato in INDIRIZZO, di cui oggi fa parte l’appartamento oggetto di causa, era identificata in catasto con le particelle 1068 sub 1, 1068 sub 2 e 1071 del foglio 9, successivamente soppresse e fuse nell’unitaria particella 3417 (anno 1990). In seguito, poi, all’edificazione del nuovo fabbricato, nell’anno 1991 era stato eseguito il nuovo accatastamento che ha mantenuto l’identificativo della particella 3417, suddivisa in 9 subalterni identificanti le singole unità immobiliari (oltre lastrico solare).
Le originarie iscrizioni ipotecarie del 1993 e del 1994 -successive, indi, alla nuova catastazione dell’immobile – erano state effettuate sulle particelle 1068 sub 1 (descritto come appartamento sito in INDIRIZZO, al p. t., composto da 3 vani) e 1071 (descritto come appartamento al p.t., n. civ. 81) del foglio 9, ossia sulle particelle catastali non più esistenti a quella data e precedenti, cosa molto importante, al frazionamento.
Anche la descrizione degli immobili ipotecati, poi, non corrisponde affatto allo stato reale degli stessi al momento dell’iscrizione ipotecaria, stante che a quella data il fabbricato era già costituito da una palazzina su tre elevazioni fuori terra composta da sei appartamenti. Nello specifico, l’appartamento di proprietà dell’attore si sviluppa tra il secondo ed il terzo piano, piani di cui non si fa affatto menzione nella nota di iscrizione ipotecaria.
In base a tale accertamento documentale è possibile concludere che l’immobile di proprietà del non è in effetti ricompreso fra gli immobili oggetto di garanzia ipotecaria secondo le originarie iscrizioni che, sul punto, risultano assolutamente incerte e non in grado di identificare gli immobili costituiti in garanzia.
Tale vizio, secondo questo tribunale, implica l’invalidità della costituzione ipotecaria – ai sensi dell’art. 2841 c.c. -, non essendo soddisfatto il requisito minimo dell’iscrizione consistente nella esatta e precisa indicazione dei dati catastali riportati nella nota. Conseguentemente, è altrettanto invalida la successiva iscrizione in rinnovazione RAGIONE_SOCIALE stesse.
Stabilito ciò, non è, invece, fondata la prospettazione principale del l’attore , secondo cui le predette formalità iscritte sul bene risulterebbero oggi dannose. Si tratta, infatti, di un profilo privo di specifica allegazione in punto di asserito pregiudizio e quindi la domanda risarcitoria va rigettata. Era onere dell’attore dimostrare, mediante allegazione precisa in che termini la situazione formale appena sopra descritta a carico degli immobili di sua proprietà gli ha causato un pregiudizio ingiusto suscettibile di valutazione economica, dovendosi escludere, secondo l’impostazione generale e qui condivisa, la possibilità di predicare l’esistenza di un danno in re ipsa.
La domanda è, perciò, fondata nei confronti di attuale titolare RAGIONE_SOCIALE garanzie reali ipotecarie iscritte nel 1993 e nel 1994 e successivamente rinnovate.
Quanto alla posizione di e di infatti, è dimostrato in atti (cfr. quadro D della nota ipotecaria all. n. 3 all’atto di citazione) che il credito garantito dall ‘ ipoteca sopra denotata nell ‘ elenco con il sub 1) è stato ceduto, ai sensi de ll’art. 58 TUB, da ll’allora a RAGIONE_SOCIALE (cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale -foglio RAGIONE_SOCIALE inserzioni -del 19 agosto 1999, n. 194, pagg. 12 e ss.). Successivamente, in data 12 marzo 2013 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -foglio RAGIONE_SOCIALE inserzioni -n. 32 del 16 marzo 2013) RAGIONE_SOCIALE ha ceduto la posizione debitoria ad e quest’ultima, in data 12 aprile 2013, ha conferito ad
con atto in AVV_NOTAIO , Rep. 226387, Racc. 6915, procura per la gestione dei propri crediti anomali.
Analogamente, è dimostrato in atti (cfr. quadro D della nota ipotecaria all. n. 7 all’atto di citazione) che il credito garantito dall ‘ ipoteca sopra denotata nell ‘ elenco con il sub 2) è stato ceduto, ai sensi de ll’art. 58 TUB, da ll’allora a RAGIONE_SOCIALE (cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale -foglio RAGIONE_SOCIALE inserzioni -del 21 maggio 2001, n. 116, pagg. 31 e ss.). Consultando, poi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 16 marzo 2013, è stato possibile accertare che in data 12 marzo 2013 RAGIONE_SOCIALE ha ceduto anche tale posizione debitoria ad in definitiva essendo la sola legittimata passiva nel presente giudizio.
Orbene, come noto l ‘art. 58 TUB rende la cessione del credito opponibile al ceduto e agli aventi causa in virtù della pubblicazione della notizia della cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della iscrizione dell ‘operaz ione nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; inoltre, in base alle modifiche introdotte dall’art. 12 del d.lgs. n. 342 del 1999, la c.d. cessione in blocco di crediti bancari determina anche l ‘ automatica cessione RAGIONE_SOCIALE garanzie ipotecarie senza la necessità della formalità costitutiva prevista dall ‘art. 2843 c.c.
Ora, nel caso di specie, vi è prova della cessione dei crediti e RAGIONE_SOCIALE garanzie, anche se non vi è prova che le cessioni, benché seguite dalla pubblicazione nella G.U., siano state anche iscritte nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condizione questa che seppure non necessaria per la prova della titolarità del credito è però necessaria per l ‘ opponibilità del trasferimento aa del debitore ipotecario.
Perciò, anche se la domanda nei confronti di e risultano infondate, non può imputarsi a ll’attore di aver agito nei loro confronti (in assenza della prova di una diversa forma di notificazione individuale della cessione equipollente a quella prevista dall ‘ art. 1264 c.c.) essendo invero incolpevole la sua scelta di chiamare in causa la società convenute in questione. La richiesta RAGIONE_SOCIALE convenute principali di condannare l’attore al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali non può, perciò, condividersi, essendo giusto procedere, nei loro rapporti alla compensazione.
Diversamente deve dirsi per la posizione di che, contumace, ha per ficta contestatio difeso la legittimità RAGIONE_SOCIALE iscrizioni ipotecarie illegittime; la convenuta va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in base al criterio della soccombenza.
Il valore effettivo della controversia non può essere determinato, dal momento che non si conosce l’ammontare ancora attuale dei crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE garanzie reali controverse.
Ciò posto, secondo questo giudice è congruo, in considerazione del tema affrontato, RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e dell’attività istruttoria svolta, il terzo scaglione previsto dalla tabella allegata al DM n. 55 del 2014. Tanto si ritiene di poter affermare in coerenza con l’orientamento in base al quale l ‘art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 – secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore a euro 260.000 – non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia’ (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/01/2024, n. 32).
La convenuta contumace va, perciò, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in base ai valori medi, in euro 5.077,00, oltre accessori.
Preso atto della rinunzia alla domanda formalizzata dall’attore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le Parti.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
-Dichiara invalida la rinnovazione ipotecaria iscritta da
a Palermo il 28.11.2013 ai nn. appartamento sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, identificato al NCEU al foglio 9, particella 3417 sub 5, per invalida costituzione della originaria
n.q. di mandataria di 53138/4232 sull’ ipoteca iscritta a Palermo al R.P. n. 7045 del 03.12.1993;
-Dichiara invalida la rinnovazione ipotecaria iscritta da
n.q. di mandataria di a Palermo il 07.11.2014 ai nn. 45097/4195 sull’ appartamento sito in INDIRIZZO, identificato al NCEU al foglio 9, particella 3417 sub 5, per invalida costituzione dell ‘ originaria ipoteca iscritta a Palermo al R.P. n. 6076 del giorno 11.11.1994;
-Respinge la domanda di risarcimento del danno.
-Condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del l’attore , liquidandole in euro 5.077,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Dichiara estinto il giudizio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, spese compensate;
Rigetta tutte le domande nei confronti di e spese compensate.
Così deciso a Palermo, 16/03/2026
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal AVV_NOTAIO/dottor NOME COGNOME, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.