Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1592 Anno 2025
sul ricorso 18936/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 2096/2018 depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso rubricato in epigrafe i sodali RAGIONE_SOCIALE, nella loro veste di fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto che sia cassata l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Torino con cui, tra l’altro, era stata giudicata tardiva la deduzione della nullità del prestato impegno fideiussorio per contrasto con la normativa antitrust per essere stato assunto sottoscrivendo il modulo predisposto di intesa tra le associate ABI in violazione della normativa a tutela della concorrenza ed era stata altresì respinta la domanda dei medesimi intesa a far accertare l’effetto anatocistico implicito nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” adottato per il rimborso dell’obbligazione garantita.
A motivazione della prima statuizione, la Corte territoriale, rilevato che l’allegazione era intervenuta solo nella seconda comparsa conclusionale, ha addotto la considerazione, per quel che qui rileva, che «il rilievo della nullità deve avvenire comunque nella fase introduttiva del giudizio di impugnazione e, in ogni caso, prima della precisazione delle conclusioni che definisce l’oggetto della decisione»; a supporto della seconda, ha inteso invece richiamarsi a quanto in analoga direzione era stato già affermato dal primo giudice, considerando che il sistema di ammortamento utilizzato nella specie esclude la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, costituendo essi una quota delle rate concordate calcolata sul capitale residuo da rimborsare, prendendo atto su questa premessa che «gli appellanti si sono limitati a riportare le doglianze già formulate in primo grado, senza contrastare in alcun modo concreto
le valutazioni del primo giudice che appaiono corrette e rispondenti all’effettivo meccanismo di rimborso concordato per il finanziamento di cui si discute».
Il proposto ricorso si vale di due motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste la banca intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -con cui si censura il primo dei richiamati capi della decisione impugnata, poiché, denunciandosi la nullità della fideiussione per contrasto con norme imperative, la Corte d’Appello, pur a fronte della sua deduzione solo in sede di comparsa conclusionale, avrebbe dovuto comunque procedere al suo esame in quanto la nullità è rilevabile d’ufficio, tanto più, ove, come nel caso della fideiussione prestata in adesione al modelllo ABI 2003, la nullità di essa non fosse dubitabile per il contrasto con la normativa antitrust -è fondato e va pertanto accolto.
Il principio a cui si richiamano infatti i ricorrenti costituisce un topos nella giurisprudenza di questa Corte da sempre, e vieppiù dopo il risolutivo viatico di SS.UU. 26242/2014, attestata sull’affermazione secondo cui la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi ( ex plurimis , Cass., Sez. III, 23/02/2024, n. 4867).
Né, peraltro, l’incontestata autorità del precetto -in ragione del quale va orientata la soluzione del caso di specie -trova ostacolo nel fatto che la nullità fosse stata dedotta nella specie solo in appello,
atteso che il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un’eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-I, 15/09/2020, n. 19161); e, più in particolare, come oppone senza ragione il decidente, che lo fosse stato in comparsa conclusionale, in quanto potendo essere dedotta e quindi rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale (Cass., Sez. I, 19/10/2022, n. 30885). E’ né, infine, può fare ostacolo alla ineludibilità del suo esame anche l’argomento, declinato in evidente ossequio al principio di specificità del ricorso, di cui talora si legge, circa la necessità che nella deduzione del corrispondente motivo di ricorso occorra anche allegare l’avvenuta l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass., Sez. I, 3/11/2023, n. 30505), circostanza questa che appare qui soddisfatta per il fatto che è la stessa sentenza a dare atto alla pag. 12 degli elementi di che trattasi.
Tutte queste considerazioni rendono dunque contezza dell’errore in cui è incorso sul punto il decidente e coonestano perciò la conseguente cassazione del suo decidere.
Accogliendosi perciò il motivo e cassandosi di conseguenza nei limiti di esso la sentenza impugnata è appena il caso di ricordare al giudice a quo che, una volta ritenuta scrutinabile l’eccezione, ne resta impregiudicata la ricorrenza ed in caso affermativo la decisività.
Il secondo motivo di ricorso -con cui si censura il secondo dei richiamati capi della decisione impugnata per aver la Corte d’Appello disatteso la denunciata illegittimità del piano di ammortamento “alla
francese” adottato nella specie, asserendo in particolare che esso non comporta la capitalizzazione degli interessi scaduti -è, ancor prima che infondato per gli argomenti desumibili da SS.UU. 15130/2024, pregiudizialmente inammissibile per difetto di specificità.
A fronte, per vero, del rilievo in tale veste già operato dal decidente di merito -che a riprova dell’inconsistenza sul punto delle difese ricorrenti ha dato atto, replicando anche a queste senza successive censure, che le doglianze dei medesimi si appuntavano sul diverso tema della derogabilità negoziale dell’obbligazione per interessi (cfr. pag. 17 motivazione) -gli odierni impugnanti insistono ora nel riproporre nuovamente le medesime obiezioni che avevano già portato avanti al giudice d’appello nell’atto di impugnare la contraria statuizione pregiudizievole del Tribunale, ma, come allora, anche adesso non danno luogo, riguardo all’argomento enunciato nell’occasione dal primo giudice a cui presta adesione anche la sentenza in disamina, a nessuna confutazione critica, astenendosi segnatamente -peraltro pure in violazione dello statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto ( ex plurimis Cass., Sez. I, 5/08/2020, n. 16700) -dall’illustrare anche minimamente le ragioni per le quali l’intendimento denunciato non corrisponde al diritto obiettivo, con l’ovvia naturale conseguenza che il motivo, limitandosi a contrapporre la loro opinione a quella della sentenza, si consegna fatalmente alla categoria del non motivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.12.2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME