Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22983/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
DEUTSCHE BANK AG LONDON e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), giusta procura speciale a margine del
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 22983/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ROMA n.4391/2021 pubblicata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il Tribunale di Latina con sentenza n. 2642/2015 riteneva infondata l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto monitorio n. 742/2006 con cui era stato loro intimato da parte di DEUTSCHE BANK AG LONDON il pagamento in solido di tre distinti importi, in forza di tre distinti rapporti: 1) € 368.539,17 quale saldo del conto corrente n. 3022.05, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,125%, dal 20.7.2005 sino all’effettivo soddisfo; 2 ) € 292.824,55 quale sorte finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oltre gli interessi al tasso legale dal 10.8.2005 sino all’effettivo soddisfo; 3 ) € 73.205,37 quale sorte finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oltre gli interessi al tasso legale dal 10.8.2005 sino all’e ffettivo soddisfo, in qualità di garanti e soci della predetta società in favore della banca; per quanto ancora di interesse, il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo in oggetto, li aveva condannati in solido al pagamento della somma 522.799,88 in favore della Banca, con condanna alle spese di giudizio e alle spese di CTU;
2. avverso la decisione del Tribunale proponeva appello DEUTSCHE BANK AG LONDON e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, RAGIONE_SOCIALE; si costituivano tutti gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello ;
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RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello di Roma con sentenza n.4391/2021 ha accolto l’appello principale ed in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha condannato gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca appellante dell’importo di Euro 292.824,55 quale sorte del finanziamento n. 012/144225, oltre interessi, dell’importo di Euro 73.205,37 quale sorte per il finanziamento 012/144226 ed Euro 360.774,89 quale saldo debitore portato dal c/c (erroneamente indicato dal Tribunale in Euro 522.799,88), oltre interessi, e a rifondere le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante ;
3. avverso la decisione della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e quali eredi di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi; ha resistito con controricorso DEUTSCHE BANK AG LONDON e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l.n. 287/90, artt. 1418, 1419, 1421 e 2697 c.c.’ e censurano la sentenza impugnata che ha rigettato l’ eccezione di nullità della fideiussione ; sostiene la parte ricorrente che la Corte d’appello ha errato nell’aver ritenuto che i fideiussori avrebbero dovuto provare che le clausole del proprio contratto costituissero “lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d’Italia” e nel non aver verificato che le disposizioni contenute nella fideiussione prestata coincidevano con le condizioni contenute nello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, nulle per contrasto con la l. n. 289/90; inoltre, sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’aver ritenuto che la sanzione di nullità non poteva evocarsi nel caso di specie, considerato
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AVV_NOTAIO che il contratto sarebbe stato stipulato prima della diffusione del modello ABI e del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza, ed infine, ha errato nell’aver rigettato l’eccezione di nullità relativa sollevata e, conseguentemente, nel non aver rilevato e dichiarato la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c..
3. Il motivo è infondato;
assorbente, in ordine alla sussistenza dei presupposti della dedotta nullità, è l’epoca di stipulazione del contratto in relazione al venir ad esistenza dell’intesa come ritenuto dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”, vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810);
secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice di merito, il contratto risale al 30.10.1996 – successivamente incrementato nel gennaio, nel febbraio e nel giugno 1997 e che risultando l’intesa vietata risalire ai modelli predisposti dall’ABI nell’ottobre 2002, la diffusione del modello ABI non era stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. Sez. 3, 10/11/2020 n. 25273)
4. 2. con il secondo motivo i ricorrenti denuncia no ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1283,1284, 1418, 1421 e 2697 c.c., nonché degli artt. 117 e 120 TUB ‘ ; nello specifico, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il gravame relativamente al saldo del rapporto di conto corrente ed alla conseguente condanna di pagamento e perché ha omesso di rilevare la mancata specifica approvazione delle condizioni contrattuali di capitalizzazione trimestrale e per non aver rilevato d’ufficio la nullità degli interessi così capitalizzati.
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AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO il motivo è inammissibile;
non sussiste la denunciata omessa pronuncia in ordine alla mancata specifica approvazione delle condizioni contrattuali di capitalizzazione trimestrale e nel non aver rilevato d’ufficio la nullità degli interessi così capitalizzati, avendo la c orte d’appello dichiarato il proposto appello incidentale inammissibile in quanto tardivo, essendo pertanto sulla questione sceso il giudicato interno;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 5