Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31991 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22593/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.- in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE in virtù di procura speciale per notar Busani del 6.8.2018, che a sua volta agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato ‘RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO, presso l’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME; COGNOME NOME; NOME COGNOME NOME; elett.te domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 730/2020 de lla Corte d’appello di Bari, pubblicata il 19.05.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME quali fideiussori, proponevano innanzi al Tribunale di Foggia opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso della Bancapulia s.p.a., avente ad oggetto il pagamento delle somme di euro 1552,18 – quale saldo di conto corrente-, euro 26.569,72 per cinque ricevute bancarie insolute, e euro 69.576,40 per rate di mutuo non pagate.
Con sentenza del 7.3.16 il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda di pagamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nelle more, revocava il decreto ingiuntivo e, in parziale accoglimento dell’opposizione de gli altri ingiunti fiudeiussori, condannava quest’ultimi al pagamento, in favore della banca ricorrente, della minor somma di euro 96.146,12.
NOME, NOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello avverso la suddetta sentenza, mentre Bancapulia si costituiva, proponendo appello incidentale avente ad oggetto la condanna degli opponenti al pagamento delle ulteriori somme, oltre quelle già riconosciute con la sentenza di primo grado.
Con sent enza del 19.5.20, la Corte territoriale, accogliendo l’appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, ri gettando l’appello incidentale.
Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: era fondata l’eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della banca, in conformità
di un’intesa restrittiva della concorrenza (in ordine ad alcune norme bancarie uniformi ABI in materia di fideiussione omnibus ) per violazione della normativa antitrust , ritenendo rilevante che tale intesa ‘a monte’ fosse antecedente alla negoziazione ‘a valle’, di modo che l’illecito anticoncorrenziale travolgesse il negozio concluso in conformità allo stesso; tali disposizioni erano state ritenute in contrasto con l’art. 2, c.2, l. a), l. n. 287/90 dalla Banca d’Italia quale autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi; non era dubbio che la banca avesse sottoposto agli appellanti un modulo negoziale includente disposizioni identiche a quelle dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, ritenute contrarie all’art. 2, c.2, l. a), l. n. 287/90; tale violazione comportava la nullità totale del contratto di fideiussione, dato che senza le clausole nulle la banca non avrebbe stipulato il contratto.
RAGIONE_SOCIALE – in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, che a sua volta agisce in nome e per conto del patrimonio destinato ‘ Gruppo Veneto RAGIONE_SOCIALE nel procedimento di liquidazione coatta amministrazione e di cessione dei crediti della Veneto Banca s.p.a., gruppo cui apparteneva la Bancapulia s.p.a. – ricorre in cassazione avverso la predetta sentenza d’appello con cinque motivi, illustrati da memoria.
NOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 345, 101, 112, 115, 116, c.p.c., p er aver la Corte d’appello deciso sulla base dell’eccezione di nullità contrattuale sollevata dagli appellanti tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, in ordine a documenti (il provvedimento dell’ABI e il modulo di fideiussione ABI del 2003) non depositati, e per non aver instaurato il contraddittorio su tale eccezione.
Il secondo motivo denunzia violazione dell ‘art. 1419 c.c., per aver la Corte territoriale accertato la nullità del contratto di fideiussione in questione, per conformità ad un’intesa restrittiva della concorrenza, in mancanza di un collegamento negoziale tra l’intesa a monte e il contratto a valle, non essendo configurabile il vizio di invalidità derivata, anche perché nei contratti di fideiussione non vi era un oggettivo richiamo alla deliberazione dell’associazione delle imprese bancarie d’approvazione de l modello standardizzato di fideiussione omnibus .
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2, l. n. 287/ 90, e 1418 c.c., per aver la Corte d’appello dichiarato la nullità assoluta del contratto di fideiussione, anziché la nullità parziale, a seguito della declaratoria di nullità delle clausole ABI.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che gli appellanti non avevano dedotto circostanze idonee ad apprezzare la decisività delle clausole affette dalla nullità ai fini della conclusione del contratto, omettendo peraltro di considerare che le clausole in questione erano funzionali all’interesse della banca e non dei fideiussori, con la conseguenza che solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro eliminazione dallo schema contrattuale, mentre la posizione dei garanti risulterebbe meglio tutelata proprio in ragione della nullità parziale.
Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 112 c .p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto assorbente l’eccezione di nullità della fideiussione, senza esaminare le eccezioni assorbite, riproposte in tale sede. A l riguardo, la ricorrente aveva eccepito: l’estinzione del credito fatto valere in virtù del pegno costituito con il contratto di mutuo, stipulato prima delle fideiussioni; l’illegittimità degli interessi maturati sul conto corrente , mai convenuti e comunque usurari; l’anatocismo come desumibile dalla c.t.u.
Il quinto motivo denunzia violazione de ll’art. 2697 c.c. , per aver la Corte territoriale rigettato l’appello incidentale che aveva censurato la decisione del primo grado dichiarando non dovuta la pretesa creditoria della banca in forza del contratto di conto corrente, per non aver assolto l’onere probatorio, anche per la mancata produzione di tutti gli estratti conto.
Anzitutto, va esaminata l’eccezione d’inamm issibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente concernente il fatto che la RAGIONE_SOCIALE agisce quale procuratore speciale, in nome e per conto dell’AMCO (ex SGA) – in forza di procura per notar COGNOME registrata il 30.9.18 -che a sua volta agisce per conto del patrimonio destinato denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ma nulla dice in ordine ai rapporti tra l’ AMCO e il predetto patrimonio.
L’eccezione va respinta. Difatti, in attuazione del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito in legge 31 luglio 2017 n. 121 e del decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, RAGIONE_SOCIALE si è resa cessionaria con finalità di realizzo e valorizzazione di un complesso di crediti ed altri attivi di problematica recuperabilità originariamente di titolarità di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa e di Veneto Banca s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per il tramite e per conto, rispettivamente, del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza e del Patrimonio Destinato Gruppo VenetoRAGIONE_SOCIALE cui apparteneva Bancapulia s.p.a.entrambi costituiti con il suddetto Decreto Ministeriale.
Pertanto, RAGIONE_SOCIALE è investita dei poteri per legge, e per il conseguente decreto ministeriale, in virtù dei quali ha conferito la procura speciale alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ciò detto, va accolto il primo motivo, sulla base di due ragioni.
In primo luogo, la questione formulata, mista di fatto-diritto, avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio. Invero, il giudice d’appello poteva rilevare la nullità solo a condizione che il provvedimento numero 55 della banca d’Italia ed il modello ABI, unitamente alle fideiussioni, fossero stati depositati entro il termine preclusivo del giudizio di primo grado, ossia entro la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
A quest’ultimo proposito, va rammentato che i contratti di fideiussione « a valle » dell’intesa sanzionata dall’allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell’ articolo 1419 c.c., dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 41994/2012 (secondo la quale i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza) salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, cioè se non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione.
Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che spetta « a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto » (Cass. n. 18794 del 2023).
Pertanto, è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d’ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione, perché
le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, senza che le parti stesse abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà.
Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto « a valle » dell’intesa a nticoncorrenziale, nullità che nell’ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default , è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus , non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario ( l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamen to gli riconosce); iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertament o della Banca d’Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l ‘interessato ben può dedurre e comprovare che l’i ntesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è tale compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione.
Ora, nella specie è assorbente rilevare che, benché la ricorrente indichi nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all’intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia ) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento.
Viceversa, essa ricorrente si è limitata ad invocare – del tutto erroneamente – la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al « fatto notorio », quantunque non abbia alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di notorio, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d’Italia alle banche, essendo viceversa principio consolidato che « il ricorso alle nozioni di comune
esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie » (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass., n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019).
Ne consegue che va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d’Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento , onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione, ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024, conforme a Cass. n. 20713/2023).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.
Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13 novembre 2024.