Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2921/2022 R.G. proposto da :
EREDITÀ RILASCIATA DI COGNOME BRIGIDA, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e COGNOME NOME
-intimatie contro COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME domiciliati ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1495/2021 depositata il 19/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2007 la sig. NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Mantova la società RAGIONE_SOCIALE, affermando di essere coerede unitamente al figlio NOME COGNOME del marito NOME COGNOME, deceduto senza testamento il 27 giugno 2004, il quale il 6 ottobre 1993 aveva donato i suoi beni al figlio NOME e il 12 dicembre 2000 aveva rilasciato alla banca convenuta una fideiussione di lire 3.500.000.000 per tutte le obbligazioni, presenti e future, di quest’ultimo.
Esponeva altresì che il 15 dicembre 2000 NOME COGNOME aveva ottenuto dalla banca un mutuo fondiario, garantito anche da ipoteca volontaria sui propri beni, i quali in gran parte erano quelli donatigli dal padre.
Sosteneva quindi l’attrice che la fideiussione avrebbe leso l’eventuale vittorioso esito dell’azione di riduzione nei confronti del donatario; la posizione dei legittimari sarebbe stata aggravata altresì dall’articolo 3 della fideiussione stessa, che prevedeva solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni per i successori del fideiussore. Chiedeva pertanto che la fideiussione fosse dichiarata nulla per frode alla legge perché priva di causa concreta -fruendo il fideiussore soltanto una pensione per lire 10.393.240 annue nonché per motivo illecito comune e per difetto di causa.
La convenuta si costituiva, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 228/2011, dichiarava nulla la fideiussione in quanto mezzo per eludere l’applicazione della norma imperativa di cui all’articolo 549 c.c. (” Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari “, salvi gli articoli 713 ss. c.c.).
La banca proponeva appello, nelle more del cui giudizio NOME COGNOME decedeva.
La Corte d’appello di Brescia lo rigettava con sentenza n. 1004/2014, sulla base di diversa motivazione: qualificando il negozio come non contrattuale, riteneva improprio il riferimento all’articolo 549 c.c., ma reputava priva di causa concreta la garanzia per le condizioni patrimoniali di NOME COGNOME quando era stata prestata. In particolare, stimava non dimostrata l’intenzione delle parti di violare norme inderogabili, né provato un motivo illecito comune ex articolo 1345 c.c., per di più richiedente un accordo bilaterale mentre la fideiussione era stata rilasciata con atto unilaterale; riteneva invece nulla la fideiussione per mancanza di uno degli elementi costitutivi del negozio, cioè la causa, giacché l’incapienza del patrimonio di NOME COGNOME avrebbe precluso di fatto l’ottenimento dello scopo pratico della fideiussione.
RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, subentrata frattanto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso per cassazione, basato su
un unico motivo con censura attinente all’avere il giudice d’appello ritenuto mancante la causa per le condizioni economiche di NOME COGNOME, obiettandovi la ricorrente che la fideiussione ha efficacia soltanto obbligatoria, non presupponendo l’attuale solvibilità del fideiussore.
Nelle more, gli eredi della NOME, NOME e NOME COGNOME, rilasciavano la sua eredità, per la quale il Tribunale di Modena nominava un curatore, che continuava a partecipare al giudizio.
Il ricorso veniva accolto da Cass. sez. 1, ord. 10 settembre 2019 n. 22559, massimata come segue: ” La causa del negozio di fideiussione, che risiede nella funzione di garanzia dell’adempimento di un debito mediante l’estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale, non può ritenersi mancante ove prestata da soggetto il cui patrimonio sia attualmente incapiente, restando ferme anche in questa ipotesi, in applicazione dell’art. 2740 c.c., sia la sottoposizione a vincolo patrimoniale che la soggezione al potere di coazione del debitore “.
La sentenza d’appello veniva pertanto cassata dal giudice di legittimità con rinvio alla corte territoriale ” affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito “, assorbita un’ulteriore questione di nullità avanzata dal AVV_NOTAIO Generale.
La Corte d’Appello di Brescia, quale giudice di rinvio – nel relativo giudizio RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi è rimasta contumace mentre è intervenuta RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE -, con sentenza del 19 novembre 2021, applicando il principio di diritto dettato nell’ordinanza n. 22559/2019 di questa Suprema Corte, escludeva che la fideiussione fosse nulla per le condizioni patrimoniali del fideiussore, negando altresì, al pari della sentenza d’appello del 2014, che fosse intervenuta violazione dell’articolo 549 c.c. (in particolare affermando che tale norma “vale solo nell’ambito delle successioni testamentarie” e che “ciascun soggetto in vita può disporre liberamente del suo
patrimonio”, l’azione di riduzione essendo esperibile “solo qualora il de cuius , in forza di specifiche disposizioni testamentarie, abbia leso la quota di riserva … o quando … abbia effettuato donazioni in eccesso rispetto alla quota disponibile”) e rilevando pure che “la banca, sapendo che il mutuatario era proprietario in virtù di donazione <>, ha preteso una garanzia ulteriore che vincolasse anche i successori del donante. Se poi questa garanzia integri una forma di liberalità indiretta è questione che non è stata posta” (sentenza, pagina 14-15).
Il giudice di rinvio ha ulteriormente negato la sussistenza di una “fattispecie di contratto in frode alla legge” ai sensi dell’articolo 1344 c.c.
In conclusione, è stata rigettata dal giudice di rinvio ogni domanda che era stata proposta dalla COGNOME, condannando a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio l’Eredità da lei rilasciata e NOME COGNOME, e condannando quest’ultimo nonché NOME e NOME COGNOME a rifondere sempre a RAGIONE_SOCIALE le spese “del grado di legittimità”; è stata condannata, infine, l’Eredità rilasciata da NOME COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di rinvio.
Ha presentato ricorso principale composto di tre motivi l’Eredità rilasciata da NOME COGNOME; se ne sono difesi NOME e NOME COGNOME con controricorso, con cui si associano al ricorso principale quanto alla denuncia di violazione dell’articolo 92 c.p.c. e presentano pure ricorso incidentale -condizionato al disattendimento del suddetto motivo del ricorso principale – basato su un unico motivo; si è difeso con controricorso anche RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente principale ha depositato memoria.
Considerato che
Prendendo le mosse dal ricorso principale, deve darsi atto che la ricorrente premette che il giudice di rinvio avrebbe “gravemente errato quando non ha seguito l’indicazione della Cassazione di riesaminare la vicenda con riferimento agli altri motivi di già dedotta nullità della fideiussione” (ricorso, pagina 16), affermando altresì che nella sentenza qui impugnata il giudice di rinvio “ha analizzato già dedotte cause di nullità della fideiussione, diverse da quella analizzata dalla Cassazione, delle quali -concorda – non le è precluso l’esame”, il quale “quindi non è precluso …, di nuovo,” neppure a questa Suprema Corte (ricorso, pagine 16-17).
2.1 Con il primo motivo si denuncia, allora, nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla successione necessaria, anche in relazione alla sentenza del Tribunale di Modena del 17 gennaio 2021, passata in giudicato: in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. sussisterebbe violazione degli articoli 458, 549, 555, 557, 561, 563 e 581 c.c. in relazione all’articolo 1325 c.c. (mancanza di causa) e/o all’articolo 1343 c.c. (causa illecita); in riferimento altresì all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. sussisterebbe omesso esame di argomento decisivo, cioè “il contrasto con la precedente decisione” del Tribunale di Modena che avrebbe riconosciuto i diritti della NOME in relazione all’eredità del marito.
Nella sentenza impugnata si afferma che “non si potrebbe pronunciare la nullità della fideiussione per aver reso impossibile, in concreto, l’azione di riduzione della moglie ed anzi per essere stata ottenuta proprio a questo scopo”. La banca avrebbe “ammesso espressamente” che la fideiussione avrebbe avuto quale unico scopo impedire l’azione di riduzione, “esperita vittoriosamente” dalla COGNOME davanti al Tribunale di Modena, il cui giudicato, “se si continuasse a sostenere la validità della fideiussione”, sarebbe inutile; e si tratterebbe di fatto decisivo e incontestato dalla banca ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Sussisterebbe qui una successione ab intestato ma con precedente donazione; il tribunale modenese, nella sua sentenza passata in giudicato, avrebbe dichiarato che la COGNOME avrebbe subito lesione di legittima, con conseguente riduzione ex articolo 557, secondo comma, c.c.
Si invocano poi varie norme successorie (articoli 457, commi primo, secondo e terzo, 458, 549, 555, 557, 561, 563 e 581 c.c.) per dedurne che “il meccanismo di cui si discute” è stato “costruito dalla banca per impedire – com’è accaduto – di non ( sic ) trarre utilità dell’esperimento dell’azione di riduzione”: sarebbe stata compiuta “un’operazione … con causa concreta rivolta ad eludere le norme imperative”, e anzi la fideiussione sarebbe stata “priva di causa concreta in quanto il garante … era nullatenente”.
2.2 Con il secondo motivo, prospettando nullità di fideiussione per frode alla legge, si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 458, 549, 555, 557, 561, 563, 581 c.c. per frode alla legge (articolo 1344 c.c.) o per illiceità del motivo comune alle parti (articolo 1345 c.c.).
Il giudice di rinvio, quanto al contratto in frode alla legge, afferma che “non è dato conoscere quale sia la norma imperativa violata”.
In realtà – sostiene la ricorrente – “la finalità di garanzia non esisteva per espressa ammissione della banca”, e sarebbero state violate le norme sui diritti successori indicate in rubrica. L’erogazione del mutuo, “garantito dai beni donati”, esponeva la banca a rischio di azione di riduzione, che in tal modo sarebbe stata però “svuotata” mediante la fideiussione; ne discenderebbe la violazione di norme inderogabili relative alla successione legittima, così da rendere invalido il negozio per frode alla legge (articolo 1344 c.c.) o per illecito motivo comune alle parti (articolo 1345 c.c.).
2.3.1 I motivi mirano evidentemente a infrangere -facendo richiamo anche al sopravvenuto giudicato del Tribunale di Modena –
il giudicato già formatosi in questo giudizio per il limite di contenuto del precedente ricorso per cassazione e per l’assenza, sempre riguardo alla pronuncia d’appello n. 1004/2014, di ricorso incidentale condizionato, il quale avrebbe potuto “rimettere in gioco” quel che la corte territoriale nel 2014 aveva esaminato, e così per difetto di impugnazione definitivamente accertato.
Il giudice d’appello nella sentenza del 2014, infatti, ha espressamente ritenuto non provata l’intenzione delle parti di violare le norme inderogabili e parimenti ha ritenuto non provato il motivo illecito comune ex articolo 1345 c.c., affermando che tale motivo per di più avrebbe richiesto un accordo bilaterale, mentre la fideiussione era stata stipulata con atto unilaterale.
Pertanto, l’accoglimento del giudice d’appello -e dunque l’area di cognizione offerta per la prima volta al giudice di legittimità, il difetto di prova non essendo stato d’altronde veicolato in un ricorso incidentale condizionato- ha avuto per oggetto soltanto la nullità della fideiussione ritenuta per mancanza di uno degli elementi costitutivi del negozio, cioè della causa, in quanto l’incapienza del patrimonio di NOME COGNOME avrebbe di fatto precluso l’ottenimento dello scopo pratico della fideiussione.
Ne consegue che la sentenza del 2014 nella parte in cui ha espressamente affermato non provata l’intenzione delle parti di violare le norme inderogabili e parimenti qualificato non provato il motivo illecito comune ex articolo 1345 c.c. è passata in giudicato.
2.3.2 Riguardo, quindi, all’unico motivo proposto a questa Corte con il precedente ricorso dalla banca ( la nullità della fideiussione per mancanza di uno degli elementi costitutivi del negozio, ovvero la causa, in quanto appunto l’incapienza del patrimonio di NOME COGNOME avrebbe di fatto precluso l’ottenimento dello scopo pratico della fideiussione ) Cass. ord. 22559/2019 ha pronunciato un principio di diritto che il giudice di rinvio ha seguito e applicato, rigettando la relativa domanda che era stata presentata dalla COGNOME.
È vero che il giudice di rinvio ha poi scrutinato nuovamente pure quel che era divenuto giudicato, appena riassunto -del tutto disattendendolo, comunque-, ma tale evidente errore non può scardinare il giudicato, e quindi non riapre (come invece tenta di sostenere, nella premessa ai motivi, la ricorrente) una parte dell’originale thema decidendum , già passata in giudicato.
I motivi sono pertanto infondati.
Con il terzo motivo si censura la regolazione delle spese dei gradi di giudizio, per pretesa violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 91 e 92 c.p.c.
3.1 Lamenta la ricorrente che sono state poste a suo carico le spese processuali “senza tener conto della complessità della materia del contendere e dell’alternanza delle decisioni nei vari gradi”, da cui deriverebbe che “devono essere compensate” ai sensi dell’articolo 92 c.p.c.
3.2 In caso di totale soccombenza conclusiva non sussiste alcun obbligo di compensazione -la quale, d’altronde, rientra sempre nella discrezionalità del giudicante, non costituendone giammai un obbligo- per cui il motivo va rigettato.
Il ricorso principale, dunque, merita rigetto.
4.1 L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato attiene alla pretesa violazione o falsa applicazione degli articoli 94 c.p.c. e 490 c.c. che i ricorrenti NOME e NOME COGNOME prospettano ai sensi dell’articolo 360, primo comma n.3 , c.p.c.
Il giudice di rinvio ha condannato NOME e NOME COGNOME a rifondere -in solido con NOME COGNOME– a RAGIONE_SOCIALE le spese per il “grado di legittimità”.
In tal modo avrebbe violato l’articolo 94 c.p.c., per cui gli eredi beneficiati possono essere condannati a rifondere personalmente le spese processuali solo per gravi motivi, gravi motivi che il giudice nel caso in esame non avrebbe indicato.
4.2 L’articolo 94 c.p.c. prevede effettivamente che “gli eredi beneficiati”, tra altri, “possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita”.
Nel caso in esame il giudice di rinvio non evidenzia gravi motivi, bensì pone la condanna alla rifusione delle spese come una conseguenza automatica della soccombenza, violando in tal modo l’articolo 94 c.p.c. e rendendo quindi fondato il motivo, il quale può essere deciso nel merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c. Considerate allora le caratteristiche fattuali della controversia e la sua complessiva configurazione in termini giuridici, si ritiene equo compensare le spese processuali de quibus .
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre il ricorso incidentale merita accoglimento.
La peculiarità della vicenda, sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità per tutti i rapporti processuali.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e , decidendo la causa nel merito, compensa le spese del precedente giudizio di legittimità tra i ricorrenti incidentali e controparte, fermo il resto.
Compensa fra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024