Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30694/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con sede in Cagliari, alla INDIRIZZO, in persona della liquidatrice NOME COGNOME, nonché quest’ultima in proprio, entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE.
-intimati – avverso la sentenza, n. cron. 527/2020, della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, pubblicata in data 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
31/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Instaurando due distinti procedimenti, successivamente riuniti, RAGIONE_SOCIALE (debitrice principale) ed NOME COGNOME (fideiussore) proposero tempestive opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1467/2013, provvisoriamente esecutivo, reso, nei loro confronti, dal Tribunale di Cagliari, il 18/24 giugno 2013, con cui era stato ingiunto ad esse il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (d’ora in avanti, breviter , RAGIONE_SOCIALE o banca), di € 28.067,59, oltre interessi conv enzionali e spese della procedura monitoria: somma corrispondente al saldo debitore registrato, al 17 gennaio 2013, sul conto corrente n. 70062453, dalla prima intrattenuto, fin dal 20 agosto 2006, presso il RAGIONE_SOCIALE predetto, il quale le aveva concesso anche un finanziamento chirografario ed un fido su scoperto di c/c pari ad € 25.000,00. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla correntista nei confronti della banca, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano prestato fideiussione omnibus fino alla concorr enza di € 112.500,00.
1.1. Eccepirono la nullità del contratto di conto corrente perché la banca aveva operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed anche applicato un tasso di interesse passivo che, dal 5,876% stabilito contrattualmente, era stato unilateralmente portato dalla banca, in corso di rapporto, al 13,75%, senza alcun accordo e, per di più, ad una percentuale collocabile oltre il tasso soglia usura.
1.1.1. La COGNOME, inoltre, dedusse l’illegittimità della escussione del fideiussore, in quanto la banca non aveva azionato il credito preventivamente nei confronti della società debitrice principale; sostenne che la revoca dell’affidamento da parte della b anca aveva determinato la liberatoria del garante, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., e che era stato altresì violato l’art. 5 del contratto di fideiussione, che imponeva di tenere costantemente informato il fideiussore della situazione patrimoniale del debitore garantito. In ogni caso, il contratto di fideiussione aveva comportato la assunzione di una obbligazione futura ed indeterminata, in quanto tale invalida.
1.1.2. Entrambe le opponenti esposero, inoltre, che la banca aveva omesso di estendere l’azione monitoria nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che a propria volta aveva prestato fideiussione, e ne chiesero la chiamata in giudizio al fine di essere manlevate e tenute indenni da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento delle avverse pretese.
1.2. Costituitisi il RAGIONE_SOCIALE predetto (che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che aveva rilasciato una garanzia al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, che, come tale, determinava l’assunzione di un obbligo nei confronti della banca creditrice, e non certo nei confronti della società debitrice principale e, tanto meno, nei confronti di altro garante) ed il RAGIONE_SOCIALE (il quale affermò che il contratto di affidamento stipulato con la RAGIONE_SOCIALE prevedeva la facoltà, per l’istit uto di credito, di recedere in qualsiasi momento dalla apertura di credito, assegnando al correntista un termine non inferiore ad un giorno per il pagamento del dovuto; ciò nonostante, per tale pagamento era stato concordato un piano di rientro, cosicché non era configurabile alcuna violazione del dovere di buona fede contrattuale; dedusse, inoltre, la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale, redatta in termini di identica periodicità degli interessi attivi e passivi, e contestò la applicazione di un interesse superiore al tasso soglia. Quanto, infine, alla garanzia prestata dalla RAGIONE_SOCIALE, si trattava di fideiussione omnibus nella quale era stato previsto l’importo massimo garantito), il già menzionato
tribunale rigettò entrambe le opposizioni con sentenza del 9/10 aprile 2018, n. 1055.
Il gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE contro questa decisione fu rigettato dall’adita Corte di appello di Cagliari, con sentenza dell’8/19 ottobre del 2020, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, separatamente costituitisi, e con l’intervento in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito del RAGIONE_SOCIALE, che fece proprie le conclusioni di quest’ultimo.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) disattese le censure delle appellanti che avevano reiterato l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, altresì considerando errata la qualificazione del primo giudice della fideiussione come contratto autonomo di garanzia, giacché dal contratto del 17.1.2008 emergeva, in termini inequivocabili, il rapporto di dipendenza tra la sottoscrizione della fideiussione e l’apertura di credito alla RAGIONE_SOCIALE Osservò, tra l’altro, che « le stesse appellanti hanno dato atto che la fideiussione era volta a garantire l’apertura della linea di credito concessa alla società, e tale affermazione si pone in aperta contraddizione con l’assunto secondo il quale la fideiussione sarebbe nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto. Dall’art. 5 del contratto di fideiussione risulta, in realtà, che la garanzia era stata prestata con riferimento a tutte le operazioni bancarie della RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; operazioni che sono dunque riferibili ai soli rapporti di conto corrente ordinario e di apertura di credito in conto corrente intercorsi tra le parti. Non si ravvisa, pertanto, alcuna nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del l’oggetto della fideiussione . In ogni caso, in forza delle disposizioni sulla disciplina generale del contratto, l’oggetto del contratto non deve essere necessariamente determinato, ben potendo essere determinabile per relationem , ed è anche possibile che nel contratto sia dedotta una prestazione di cose future, salvi i divieti espressamente previsti dalla legge. . Nel caso
in esame, la fideiussione sottoscritta dalla COGNOME conteneva indicazioni sufficientemente specifiche, che consentono di individuare il debitore principale, l’oggetto della garanzia e, soprattutto, il limite della garanzia; la lamentela riguardo ad una spr oporzione tra tale limite e l’importo del debito garantito non vale a rendere nulla la fideiussione, come invece qui richiesto. Ciò posto, il primo giudice aveva esaminato analiticamente tutte le eccezioni sollevate dalla garante COGNOME, e solo in termini conclusivi aveva brevemente osservato che, a ben vedere, l’esame complessivo delle clausole contenute nella lettera di fideiussione del 17.1.2008 portava a definire tale garanzia non come una fideiussione in senso stretto, ma come un contratto autonomo di garanzia. . Le censure sulla qualificazione del contratto sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE, pertanto, sono prive di rilievo, posto che le eccezioni non erano state rigettate perché non proponibili a fronte di un contratto autonomo di garanzia, quanto invece perché infondate nel merito »; ii ) respinse la domanda di manleva, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ivi riproposta dalle appellanti, ritenendo che la documentazione prodotta solo in quella sede da queste ultime era inammissibile giusta quanto sancito dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado il 10 aprile 2018). Rimarcò, inoltre, « per mere ragioni di completezza », che, « anche facendo riferimento al criterio della indispensabilità della nuova produzione, ‘nel giudizio di appello l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicché solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni,
deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova’ (Cass. 7441/11; v edi anche Cass. 8777/13). Non solo; nel caso in esame il documento prodotto in questo grado non sarebbe neppure indispensabile ai fini della decisione, trattandosi di un modulo in bianco sottoscritto dalla sola parte che lo vuole produrre »; iii ) condannò le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, precisando che « Tali spese vanno liquidate, quanto alla fase di studio ed introduttiva, in favore RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito nel presente grado, e quanto alla fase della decisione in favore della RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE, che è intervenuta ed ha concluso il giudizio ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ed NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta procuratrice di RAGIONE_SOCIALE Sono rimasti solo intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20, 33 e 34 della L. n. 287/1990, 41 Cost., 101 Trattato UE (già 81 Trattato CE), 1419, 2697 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché del principio di diritto enunciato con la sentenza della S.C. n. 29810/2017 ». Si assume che, « già in sede di opposizione, era stata eccepita la liberatoria del garante, ex art. 1957 c.c. a seguito della revoca dell’affidamento concesso al debitore princip ale e decorso del termine decadenziale stabilito in detto articolo. . Sennonché, nella sentenza del Tribunale di Cagliari, oggetto di impugnazione davanti alla Corte territoriale, il Giudice respinge l’eccezione sul presupposto che le parti, nel contrat to di
fideiussione del 17 gennaio 2009, avessero derogato alla disciplina dell’art. 1957 c.c., pattuendo, all’art. 6, che ‘i diritti della Banca, derivanti dalla presenta fideiussione, restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore o il/i fideiussore/fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato. Tale interpretazione contrasta con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia “ABI- Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” che, nell’analizzare lo schema contrattuale preposto dagli Istituti di RAGIONE_SOCIALEo – tra i quali il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. (cfr. doc. 6 fascicolo del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo COGNOME NOME) ha concluso per ritenere che la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ. sia affetta da nullità in quanto contrastante con l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 298/90 . La co nclusione cui giunge il Tribunale contrasta, altresì, oltre che con la citata normativa, con il principio di diritto espresso da questa stessa Suprema Corte con la nota sentenza n. 29810 del 12/12/2017 »;
II) « Censura ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., vizio di motivazione ». Si deduce « la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello di Cagliari n. 527/2020, oggetto della presente impugnazione, per assoluta carenza di motivazione con riferimento ad una eccezione che era stata sollevata dalle parti odierne ricorrenti e che avrebbe comportato, se ritenuta fondata, l’accoglimento della domanda. Ci si riferisce, per l’appunto, all’eccezione di nullità della fideiussione per violazione di norme imperative che è stata analizzata anche nel motivo che precede. In proposito, si osserva che detta eccezione era stata già sollevata sin dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla sig.ra NOME COGNOME . L’atto di appello ha integralmente richiamato quanto a conclusioni e domande, la eccezione di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto e dell’atto di fideiussione omnibus 17.1.2008. Infine , la questio iuris
della nullità della citata fideiussione è stata diffusamente argomentata sia nella comparsa conclusionale delle odierne ricorrenti che nella memoria di replica. Sennonché, del tutto inspiegabilmente, la sentenza impugnata omette totalmente di pronunciarsi sull’eccezione in discussione, come se non fosse mai stata sollevata »;
III) « Censura ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omesso esame circa una domanda e/o eccezione proposta dalle parti e violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. », ribadendosi la medesima doglianza di cui al motivo precedente questa volta, riconducendola, specificamente, all’ipotesi (omissione di pronuncia) di cui al n. 4, del comma 1, dell’art. 360 cod. proc. civ.;
IV) « Censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1936 c.c. in relazione all’art. 106 c.p.c. », ascrivendosi alla corte territoriale di avere errato laddove ha respinto « la chiamata a manleva rivolta dalle parti opponenti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che il documento allegato nell’atto di appello, contraddistinto con il n. 6 ‘atto di fideiussione RAGIONE_SOCIALE, fosse non producibile in sede di gravame ». Si assume che, « come rilevato dal Giudice di prime cure, il RAGIONE_SOCIALEha spontaneamente ammesso, nella propria comparsa di costituzione e risposta, di aver prestato fideiussione in favore di RAGIONE_SOCIALE, fino alla concorrenza di € 16.000,00, a garanzia della metà di un finanziamento concesso alla società opponente dalla Banca opposta in data 25.11.2011, ammontante ad € 32.000. In conseguenza, la produzione in appello del contratto di fideiussione sarebbe stata, in ogni caso, ininfluente a fini decis ori . Le motivazioni poste a fondamento della domanda di manleva sono del tutto disattese e vengono riproposte in questo grado »;
V) « Censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 111 c.p.c. », contestandosi l’avvenuta liquidazione delle spese in favore della parte appellata RAGIONE_SOCIALE, posto che quest’ultima, dalla data di costituzione della
cessionaria RAGIONE_SOCIALE (tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE), che aveva insistito per l’estromissione dal giudizio della prima, la quale, dunque, non era più comparsa alle udienze successive, né aveva rassegnato conclusioni o depositato scritti difensivi finali.
2. Il primo dei suddetti motivi è inammissibile perché palesemente rivolto contro argomentazioni asseritamente contenute nella sentenza di primo grado, così mostrando di non tenere in alcun conto che: i ) giusta l’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., possono essere impugnate con ricorso per cassazione, ‘ le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado ‘, non anche quelle di primo grado (l’ipotesi di cui all’art. 348 -ter , comma 3, cod. proc. civ., -articolo oggi abrogato, peraltro, dal d.lgs. n. 149 del 2022 -era del tutto eccezionale e legata agli specifici presupposti ivi previsti, assolutamente insussistenti nell’odierna vicenda processuale); ii ) la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d’appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del gravame (e, quindi, quelli in cui l’appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell’effetto devolutivo di gravame sul merito), l’efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa ( cfr . Cass. n. 2885 del 1973; Cass. n. 6438 del 1992; Cass. n. 586 del 1999; Cass. n. 6911 del 2002; Cass. n. 29205 del 2008; Cass. n. 7537 del 2009; Cass. n. 29021 del 2018). La sentenza di appello, dunque, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso, si veda, ex aliis , la già citata Cass. n. 29021 del 2018, in motivazione); iii ) sempre in virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ne deriva ancora che non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice di appello ( cfr . Cass. n. 1323 del 2018).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere scrutinati unitariamente investendo entrambi, benché sotto profili differenti, la questione della pretesa nullità della fideiussione prestata dalla RAGIONE_SOCIALE per violazione della normativa antitrust , in relazione alla quale, a dire delle ricorrenti, la sentenza impugnata o aveva fornito una motivazione assolutamente carente (secondo motivo) o aveva totalmente omesso di pronunciarsi (terzo motivo).
3.1. Essi si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
3.2. Innanzitutto, -anche volendosi soprassedere dal rilevare che il secondo motivo prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , Cass. nn. 4979 e 3397 del 2024; Cass. nn. 30878, 28385, 26789, 14593 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014) -la denunciata violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., prospettata, appunto, nel secondo motivo, si rivela inammissibile perché tale norma -nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 19 ottobre 2020) -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della ‘ domanda ‘ in sede di gravame, né
questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi profili ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
3.3. Va rimarcato, poi, che, come ricordato da Cass. n. 16899 del 2023, « l’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione , ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma un error in procedendo, per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta ».
3.3.1. Nell’odierna fattispecie, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE assumono ( cfr. pag. 1617 del ricorso) che l’eccezione di nullità della fideiussione della RAGIONE_SOCIALE su cui la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi era stata sollevata « sin dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla sig.ra NOME COGNOME, ove si legge ‘Si eccepisce, altresì, che la revoca dell’affidamento concesso al debitore principale comporta, quale logico corollario, la liberatoria del garante ex art. 1957 c.c.. Nel caso di specie, è indubbio che la banca istante, con lettera del 10 novembre 2011, abbia revocato gli affidamenti a suo tempo concessi alla RAGIONE_SOCIALE, per cui l’obbligazione principale originata dal rapporto contrattuale deve intendersi scaduta a tutti gli effetti di legge’ ». Si aggiunge, poi, che « L’atto di appello ha integralmente richiamato quanto a conclusioni e domande, le eccezioni di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto e della fideiussione omnibus del 17.1.2008 ».
3.3.2. Appare evidente, dunque, che tale assunto (pure volendosi prescindere dalla chiara carenza di autosufficienza della censura nella misura in cui non riporta, anche sinteticamente, il contenuto dell’atto di appello in cui quella eccezione sarebbe stat a ‘ integralmente ‘ richiamata) non rechi il benché minimo riferimento alla nullità della menzionata fideiussione, oggi specificamente invocata per violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, in relazione alla quale viene lamentata l’omessa pronuncia della corte distrettuale.
3.4. Proprio con riguardo a quest’ultimo profilo, le ricorrenti riferiscono pure che « la questio iuris della nullità della citata fideiussione è stata diffusamente argomentata sia nella comparsa conclusionale delle odierne ricorrenti che nella memoria di replica (cfr. fascicolo telematico giudizio di secondo grado). Sennonché, del tutto inspiegabilmente, la sentenza impugnata omette totalmente di pronunciarsi sull’eccezione in discussione, come se non fosse mai stata sollevata . E ciò nonostante la controparte 4 RAGIONE_SOCIALE avesse preso posizione in merito, in occasione della memoria conclusionale di replica, eccependo, tra l’altro, la tardività della citata doglianza » ( cfr . pag. 17 del ricorso).
3.4.1. Orbene, costituisce consolidato, e qui condiviso, orientamento di questa Corte quello secondo cui « la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d’appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. » ( cfr . in termini, Cass. n. 20232 del 2022. In senso analogo, si vedano pure Cass. n. 16582 del 2005; Cass. n. 11175 del 2002). In altri termini, l’art 190, comma 2, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad
assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Affatto opportunamente, dunque, Cass. n. 11547 del 2019 ha puntualizzato che « Tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti ».
3.4.2. Alla stregua di tali principi, pertanto, certamente non sussiste l’omissione di pronuncia oggi lamentata dalle ricorrenti con il terzo motivo, atteso che, per loro stessa ammissione, essa avrebbe riguardato un’eccezione (quella, appunto, di nullità della fideiussione della COGNOME, in relazione allo specifico profilo della liberatoria del garante, ex art. 1957 cod. civ., in ragione della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 de l 2005), formulata, per la prima volta in quegli specifici termini, solo negli scritti conclusionali di appello.
3.5. Va ricordato, poi, -stante la specifica deduzione, sul punto, di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ( cfr . pag. 17 del ricorso) -che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).
3.5.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
3.5.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per
così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
3.5.3. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, come si ricorderà, la nullità della fideiussione della COGNOME, in relazione allo specifico profilo della liberatoria del garante, ex art. 1957 cod. civ., in ragione dell’avvenuta violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005) che, quando pure proposta, per la prima volta, in appello, era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate -poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l’altro: il contenuto della clausola contrattuale di cui si invoca la nullità; la sua esatta corrispondenza con quella oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato; la concreta riferibilità di quanto sancito in quest’ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, il 17 gennaio 2018; la circostanza che la COGNOME certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza della clausola contestata, ricorda ndosi, a quest’ultimo proposito, che: i] giusta Cass., SU, n. 41994 del 2021, « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a] della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti »; ii] come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, « Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto ») che le odierne ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente introdurre già in primo grado. Alteris verbis , RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nelle doglianze in esame, che non riportano se, e come, eventualmente, la corrispondente questione fosse stata ivi concretamente prospettata. Si è già detto, peraltro -cfr . i precedenti §§ 3.3.1. e 3.3.2. di questa motivazione -che il profilo di nullità da loro dedotto in quella sede non recava il benché minimo, specifico, riferimento alla nullità della menzionata fideiussione per violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d ‘Italia n. 55 del 2005), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della pretesa nullità predetta dalle stesse oggi invocata, pur non essendo stata documentata una tempestiva eccezione formulata puntualmente in tal senso. La quaestio nullitatis, ove da loro sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, co d. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già
tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
4.1. Deve osservarsi, invero, che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure depositata in data 10 aprile 2018 e che, pertanto, trova applicazione l’attuale versione dell’art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall’art. 54, del d.l. n. 83 del 2012 -convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l. trova applicazione -mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum -solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 ( cfr . Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023).
4.1.1. Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame -a mente della quale ‘ Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ‘ -pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la ” indispensabilità ” degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ( cfr . Cass. n. 26522 del 2017, anch’essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del 2023).
4.1.2. Nell’odierna vicenda, quindi, l’avvenuta produzione solo in appello della documentazione giustificativa della ivi ribadita domanda di manleva delle appellanti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE risulta tardiva (nemmeno avendo gli appellant i, in quella sede o nell’odierno ricorso, argomentato circa la loro impossibilità, ad essi non imputabile, di produrla in precedenza).
4.2. Sostengono oggi RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE che, « come rilevato dal Giudice di prime cure, il RAGIONE_SOCIALEha spontaneamente ammesso, nella propria comparsa di costituzione e risposta, di aver prestato fideiussione in favore di RAGIONE_SOCIALE, fino alla concorrenza di € 16.000,00, a garanzia della metà di un finanziamento concesso alla società opponente dalla Banca opposta in data 25.11.2011, ammontante ad € 32.000. In conseguenza, la produzione in appello del contratto di fideiussione sarebbe stata, in ogni caso, ininfluente a fini decisori » ( cfr . pag. 20 del ricorso).
4.2.1. Un tale assunto, tuttavia, -che neppure attiene alla ratio decidendi , in parte qua , della decisione impugnata, già ampiamente riportata nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi -nemmeno è decisivo, di per sé solo, per l’accoglimento dell’odierno motivo, posto che, a tacer d’altro, quanto ai rapporti fra le odierne ricorrenti chiamanti in causa ed il RAGIONE_SOCIALE: i ) in primo luogo, e con riguardo alla posizione della Seu RAGIONE_SOCIALE, sa rebbe stata necessaria l’allegazione (ancor prima che la relativa dimostrazione) che, in ragione delle specifiche pattuizioni contrattuali (di cui, però, nemmeno è riprodotto in ricorso il relativo tenore), quest’ultima, debitrice principale, avesse diritt o ad essere garantita contro l’escussione posta in essere nei suoi confronti da parte del creditore, altresì considerandosi che l’esistenza della fideiussione, se, da un lato, rafforza la posizione del creditore, che potrà rivolgersi per l’adempimento anch e a un terzo estraneo al rapporto obbligatorio principale, dall’altro non può avere nessuna incidenza sulla posizione del debitore che resta obbligato nei confronti del creditore in via principale. Sicché non è il debitore che subisce l’azione esecutiva da parte del creditore a poter chiedere
il pagamento al fideiussore ma è, semmai ed al contrario, il fideiussore escusso a poter agire in regresso contro il debitore principale. Invece, le argomentazioni rinvenibili nella doglianza in esame circa il carattere ‘ trilaterale ‘ del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, sono destinate ad infrangersi contro l’assoluto difetto di autosufficienza della stessa, priva, come si è già detto, di qualsivoglia indicazione dell’effettivo tenore letterale delle clausole della garanzia di cui si discute; ii ) quanto alla domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del menzionato RAGIONE_SOCIALE, nemmeno è stata allegata (ancor prima che documentata) la sussistenza, tra esse (entrambe garanti verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in base a titoli pacificamente distinti ed autonomi), di alcun rapporto che giustifichi la pretesa dell’appena menzionata ricorrente di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5.1. Il quinto motivo di ricorso, infine, è infondato.
5.1. Invero, giova rimarcare, innanzitutto, che è assolutamente pacifico che, nella vicenda oggi all’attenzione del Collegio, non ci sia stato alcun formale provvedimento di estromissione della cedente RAGIONE_SOCIALE successivo alla costituzione in giudizio della cessionaria del credito di quest’ultima RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, né la corte di appello ha dato atto di un’eventuale adesione della prima alla sua estromissione richiesta dalla seconda.
5.2. Questa Corte, poi, benché conscia del consolidato indirizzo di legittimità che considera ben possibile configurare la tacita estromissione del dante causa a titolo particolare (sebbene non formalmente dichiarata e che fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria. Vedasi, tra le altre, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 20533 del 2017; Cass. n. 6196 del 2015; Cass. n. 3056 del 2011; Cass. nn. 26321 e 12035 del 2010; Cass. n. 8395 del 2009; Cass. n. 6591 del 2008; Cass. n. 9004 del 2007; Cass. n. 24245 del 2004; Cass. n. 19072 del 2003; Cass. n. 6530 del
2000) in presenza del disinteresse sostanziale del medesimo e delle altre parti alla sua permanenza in causa ove in essa sia intervenuto il suo avente causa, rileva, tuttavia, che queste pronunce riguardano l’ipotesi in cui il cedente non abbia partecipato ad un grado di impugnazione introdotto o in cui si era costituito direttamente il cessionario.
5.2.1. Pertanto, ritiene inutilizzabile quell’indirizzo interpretativo in una fattispecie, come quella oggi in esame, in cui la successione nel diritto controverso è avvenuta pendente il giudizio di appello, nel quale, peraltro, la cedente si era pure ritualmente costituita, senza che, in contrario, possa attribuirsi decisivo rilievo alla sua condotta, asseritamente inerte, successiva all’intervento, in quella sede, della cessionaria.
5.3. Ne consegue, quindi, la piena legittimità dell’operato della corte distrettuale che, nello statuire sulle spese di lite, ne ha puntualizzato, affatto opportunamente, la ripartizione tra le suddette cedente e cessionaria, chiarendo che « Tali spese vanno liquidate, quanto alla fase di studio ed introduttiva, in favore RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito nel presente grado, e quanto alla fase della decisione in favore della RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE, che è intervenuta ed ha concluso il giudizio ». È evidente, pertanto, l’insussistenza, per effetto di una tale pronuncia, di qualsivoglia duplicazione delle spese a carico delle appellanti, invece lamentato da queste ultime.
6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime
ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME e le condanna, in soldo tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile