Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32985 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra: COGNOME NOME
-attrice contro
RAGIONE_SOCIALE
-convenuta con ORDINANZA di TRIBUNALE L’AQUILA n. 445/2022 depositata il 31/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale dell’Aquila Sezione specializzata in materia di Impresa, con ordinanza del 31/10/22 -in giudizio promosso, dinanzi al
Tribunale di Chieti, da NOME COGNOME, quale debitore principale in forza di contratti di apertura di credito sui conti correnti, e NOME COGNOME, quale fideiussore, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di crediti di RAGIONE_SOCIALE, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda, nel quale il Tribunale adito, separata la domanda di nullità della fideiussione, per violazione dell’art.2 l.287/1990 e contrasto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE, spiegata dall’opponente COGNOME, si era dichiarato incompetente in relazione a tale domanda, assegnando termine alle parti per la riassunzione dinanzi al Tribunale dell’Aquila, Sezione specializzata in materia di Imprese -ha declinato la propria competenza per materia e territorio e sollevato, ex art.45 c.p.c., d’ufficio regolamento di competenza.
In particolare, i giudici del Tribunale dell’Aquila hanno rilevato che l’opponente aveva fatto valere la nullità del contratto di fideiussione non come domanda riconvenzionale ma come mera eccezione preliminare di merito, per paralizzare l’altrui pretesa creditoria azionata in via monitoria, cosicché l’accertamento relativo ìncidenter tantum rimaneva radicato in capo al Tribunale competente in via funzionale in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l’art.33 l.287/1990 fa riferimento alle sole azioni, non anche alle eccezioni; laddove si dovesse poi ritenere che l’opponente avesse inteso proporre una vera e propria domanda riconvenzionale avente ad oggetto la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa RAGIONE_SOCIALE , la competenza inderogabile, per materia e territorio, doveva radicarsi, ad avviso del Tribunale adito in riassunzione, presso il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art.4 comma 1 ter d.lgs. 168/2003, come modificato dall’art.18 del d.lgs. 3/2017.
Il PG ha concluso chiedendo indicarsi come competente la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma,
precisando che, dall’esame degli atti emergeva che la COGNOME, opponente a d.i, aveva chiesto in via di azione e non in via di mera eccezione dichiararsi la nullità della fideiussione ma, effettivamente, per le controversie in materia di antitrust ai sensi dell’art.33 l. 287/1990 doveva farsi applicazione dell’art.4 comma 1 ter lett.c) del d.lgs. 168/2003, che aveva stabilito la trattazione di tale materia solo da parte di alcune Sezioni specializzate in materia di Imprese e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, competente è Il Tribunale di Roma.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza va accolto nel senso che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa.
L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate « sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 ».
Orbene, indubbiamente, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge . 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
L’art.33 comma 2 l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d’appello competente per territorio.
Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».
Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che « La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale ».
Nella specie, esaminati gli atti di merito, risulta dalle conclusioni, trascritte nell’atto di citazione in riassunzione, che, quanto alla fideiussione rilasciata dalla COGNOME, gli opponenti, nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., promosso nel 2021, chiedevano « accertare e dichiarare l’invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta ed i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrativa nonché per violazione del divieto di intese concorrenziali perché vietate
dall’art.2 l. 287/1990, poiché redatto su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca d’Italia con provvedimento del 2005… ».
La debitrice, opponente a decreto ingiuntivo, aveva dunque proposto domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, violativa della normativa antitrust , e non una mera eccezione.
Ne consegue la fondatezza del regolamento di ufficio, ma solo nella seconda parte della motivazione dell’ordinanza, non nella sua prima parte (con la quale si assumeva che il Tribunale dell’Aquila Sezione specializzata in materia di imprese, non fosse competente ai sensi dell’art.3 d.lgs. 168/2003 per essere stata sollevata dall’opponente una mera eccezione di nullità della fideiussione).
Vero, infatti, che la causa non è di competenza della sezione per le imprese del Tribunale dell’Aquila, alla quale il Tribunale di Chieti la ha rimessa , bensì di quella di Roma, in applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha introdotto il comma 1 ter lett c) dell’art. 4 del d.lgs . 168/2003 citato, che così recita: « 1-ter. Per le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: …b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata) », normativa applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto.
In tal senso si è espresso anche il P.G.
Va rammentato che, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio
inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero ad un terzo giudice (Cass. 19792/2008; Cass. 6464/2011), potendo quindi il conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. essere denunciato anche quando il giudice innanzi al quale la causa sia stata riassunta declini la competenza a favore di un giudice diverso da quello originariamente adito (Cass. 2942/1997).
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di imprese , dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, Sezione