Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
sul ricorso 32439/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 965/2020 depositata il 1/10/2020
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE liquidazione, nonché da RAGIONE_SOCIALE -la prima in veste di debitore principale, il secondo in quello di fideiussore della prima -avverso il rigetto in primo grado dell’opposizione dai medesimi proposta al decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Regionale Europea s.p.a. -in seguito Unione di Banche Italiane s.p.a. -a fronte delle passività emerse a carico degli ingiunti in relazione ai pregressi rapporti intercorsi con l’istituto ingiungente.
La Corte d’Appello ha motivato il proprio deliberato, considerando: quanto alla denunciata nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione dell’ISC che «l’ISC è un indicatore non un tasso, non costituisce un tasso di interesse o uno specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di riconoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Dal momento che l’ISC è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. Deve quindi concludersi che la mancata indicazione del ISC del contratto di finanziamento in esame , non determina la nullità del negozio»; quanto alla mancata produzione del contratto di conto corrente, che «è agevole osservare, come correttamente rilevato dalla banca, che il RAGIONE_SOCIALE della stessa fatto valere discende dal contratto di finanziamento che è stato
regolarmente prodotto e nel quale sono indicati -tra l’alto -il finanziamento concesso (art. 1), la sua durata (art. 4), gli interessi corrispettivi (art 8) e moratori (art. 6) dovuti al mutuatario, nonché le spese, imposte ed altri oneri (art. 13): il c/c n. 282 funge solo da conto di appoggio all’apertura di RAGIONE_SOCIALE mediante la quale il finanziamento è stato concesso. D’altronde dal ricorso monitorio si evince chiaramente che il fondamento giuridico della pretesa della banca e il finanziamento concesso mediante l’apertura di RAGIONE_SOCIALE»; e, quanto alla denunciata nullità della fideiussione per essere stata essa resa in adesione al modello contrattuale sanzionato da Banca d’Italia con provvedimento 55 del 2.5.2005, che «nella specie il tribunale, con statuizione che non ha formato oggetto di censura in appello, ha stabilito che la garanzia oggetto di causa costituisce un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione . La nullità, per violazione della normativa anticoncorrenziale, delle clausole contenute in un determinato modulo contrattuale non è automaticamente estendibile alle analoghe clausole contenute in un contratto di altro tipo, quantunque anch’esso rientrante nel genus dei contratti di garanzia. La nullità delle clausole contenute nello schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per la fideiussione omnibus non comporta quindi, di per sé, altresì la nullità delle analoghe clausole contenute nel contratto autonomo di garanzia fatto valere in questa sede».
Per la cassazione di detta sentenza gli odierni ricorrenti sì valgono i tre motivi di ricorso seguiti da memoria. Non ha svolto attività difensiva la banca intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 117 TUB e dell’art 1418, comma 1, cod. civ. perché il decidente d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata indicazione dell’ISC o del TAEG del finanziamento non
comporti alcuna invalidità contrattuale, quantunque, alla stregua delle determinazioni adottate dalla Banca d’Italia, debba credersi che esso, in quanto rientrante tra le condizioni economiche obbligatoriamente indicate nel foglio informativo, debba essere riprodotto anche nel contratto, costituendo parte del contenuto minimo del contratto etero imposto da Banca d’Italia -è inammissibile a mente dell’art. 360bis , numero 1, cod. proc. civ., giacche il decidente d’appello, nel rigettare il corrispondente motivo di gravame con la motivazione di cui si è dato conto nella pregressa narrativa di fatto, si è esattamente uniformato allo stabile indirizzo enunciato a più riprese sul punto da questa Corte di seguito a Cass. 39169/2021 -e da ultimo richiamato anche da SS.UU. 15130/2024 -, rispetto al quale le ragioni di doglianza esternate nel motivo non incarnano argomenti nuovi e diversi in grado di giustificarne un ripensamento.
E’ perciò appena il caso di ricordare che «l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l’applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest’ultima» (Cass., Sez. I, 14/02/2023, n. 4597). 3. Il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio dell’onere della prova perché il decidente d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata produzione del contratto di conto corrente fosse improduttiva di effetti, quantunque le somme oggetto di anticipazione
confluiscano sul conto corrente e si rendano utilizzabili alla stregua delle condizioni ivi previste -è inammissibile in quanto è inteso a sollecitare una rinnovazione del sindacato decisorio sul punto già osteso dal decidente di merito.
Il motivo si espone perciò ad un rilievo di un difetto di specificità in quanto esso si astiene dal confrontarsi con la motivazione resa dalla sentenza impugnata e si risolve nella mera riproposizione delle stesse ragioni già oggetto del gravame d’appello e già negativamente delibate dal giudice dello stesso.
4. Il terzo motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 l. 10 ottobre, 1990, n. 287 perché il decidente d’appello avrebbe ritenuto che la prestata fideiussione non fosse affetta da nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale, quantunque il modello di fideiussione adottato dalla banca nell’occasione fosse conforme al modello ABI e fosse riproduttivo delle clausole anticoncorrenziale sanzionata da Banca d’Italia nel provvedimento citato in narrativa -è, prima ancora che infondato, inammissibile in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione incorrendo in tal modo in un difetto di specificità.
Si è visto, nella pregressa narrativa di fatto, che la Corte d’appello ha disatteso il relativo motivo di gravame osservando che nella specie era stato conclusa tra le parti un accordo di garanzia replicante il modello del contratto autonomo di garanzia, affermazione peraltro già operata dal giudice di primo grado e, come sottolineato del giudice d’appello, non oggetto di impugnazione. Ferma perciò la vista qualificazione in fatto, è d’altro canto noto che il provvedimento della Banca d’Italia sanzionatorio dell’intesa anticoncorrenziale intercorsa tra le RAGIONE_SOCIALE aderenti all’RAGIONE_SOCIALE, che avevano adottato un modello fideiussorio in più punti derogatorio della disciplina legale della fideiussione riguardi expressis verbis le sole fideiussioni
omnibus, sicché non vi rientrano le pattuizioni che come quella contratta nella specie dal COGNOME ricalchi il diverso modello del contratto autonomo di garanzia, notoriamente provvisto di un’identità e di una regolazione precettiva del tutto svincolate dal modello fideiussorio (Cass., Sez. U, 18/02/2010, n. 3947).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 26 giugno 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME