Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22384 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21667/2024 R.G. proposto da
:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME Alfonso (CODICE_FISCALE con domicilio digitale pec
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimata-
Civile Ord. Sez. U Num. 22384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
nonché
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 16 3/2024 depositata il 05/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2012, NOME COGNOME in Britten chiamava in giudizio NOME COGNOME e COGNOME NOME per sentir dichiarare la nullità della donazione di una quota di un proprio immobile e fondo rustico, stipulata a favore del primo in data 9 giugno 1999 con atto del notaio NOME COGNOME in Amalfi, per nullità del mandato a donare contenuto nella procura stilata presso il Consolato Generale d’Italia in data 27 aprile 1999, con condanna del COGNOME alla restituzione del bene di cui era divenuto titolare.
Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, morali e materiali, cagionati con la condotta illecita.
Deduceva, in particolare, che:
la sig.ra COGNOME con atto notarile del 20 settembre 1994, in quanto residente in Inghilterra aveva conferito a COGNOME NOME procura ad amministrare i suoi beni in Italia;
nel giugno 1999 aveva appreso che la quota di proprietà del proprio immobile e fondo rustico sito in Scala (Salerno), località INDIRIZZO, risultava donata al medesimo COGNOME NOME a mezzo di procuratore, designato, con procura speciale redatta presso il Consolato Generale d’Italia a Londra, nella persona di COGNOME NOME;
la stessa non aveva, in realtà, mai conferito la suddetta procura speciale, che conteneva plurime irregolarità e la cui firma risultava apocrifa, né, comunque, aveva mai avuto la volontà donare il suddetto immobile al sig. COGNOME
Rispoli NOME nel costituirsi, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la domanda avrebbe dovuto essere proposta avverso il Consolato italiano, nonché il difetto di giurisdizione del giudice italiano avendo la domanda ad oggetto una azione di falso e truffa commessa all’estero e la falsità di un atto pubblico proveniente dal Consolato italiano.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva, in via riconvenzionale, l’usucapione speciale del fondo.
In primo grado si costituiva anche COGNOME che concludeva per l’inammissibilità e il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Salerno dichiarava la nullità della donazione per nullità del mandato a donare; rigettava le ulteriori domande delle parti.
Disattendeva, inoltre, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di difetto di giurisdizione del giudice italiano trattandosi di convenuto domiciliato o residente in Italia e valendo, in materia di donazioni, la legge nazionale del donante al momento della donazione.
La sentenza, sull’appello proposto dal sig. COGNOME NOME, era confermata dalla Corte d’Appello di Salerno, che evidenziava , quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, che l’attrice, con l’atto di citazione, aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’atto di donazione derivante dall’invalidità della procura e non aveva intentato un’azione di truffa e falso.
Avverso detta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione con due motivi. Le altre parti sono rimaste intimate.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e il rigetto del ricorso.
8 . In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 49 legge 16 febbraio 2013, n. 89., del Reg. n. 44/2001/CE, sostituito dal Reg. n. 1215/2012/UE, per aver la Corte d’Appello ritenuto la giurisdizione italiana.
Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, l’azione della sig. COGNOME in COGNOME NOME era di falso e truffa: la richiesta di nullità dell’atto di donazione si fondava sulla falsità dell’atto pubblico proveniente dal Consolato italiano estero e relativo illecito, sicché la pretesa avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del Console italiano in Londra, difettando la propria legittimazione passiva e la giurisdizione del giudice italiano.
Lamenta, sul punto, l’errata percezione da parte del giudice di merito dell’oggetto principale del giudizio, involgente la preliminare e necessaria verifica della sottoscrizione apocrifa della procura, correlata ad una azione di truffa e falso.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
2.1. Sotto il primo profilo, la censura investe l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda operata dal giudice di merito.
Occorre ricordare, sul punto, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ‘ La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è
sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘ (v. Cass. n. 11103 del 10/06/2020; Cass. n. 27181 del 22/09/2023; Cass. n. 30770 del 06/11/2023).
Nella specie, la Corte d’appello ha esplicitamente accertato che ‘ l’ attrice nell’atto di citazione di primo grado chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto di donazione redatto dal notaio NOME COGNOME il 9.6.1999, rep. N. 10733 -racc. n. 4.205, con il quale COGNOME NOMECOGNOME nominato procuratore speciale in virtù di procura apparentemente rilasciata da COGNOME NOME in data 27 aprile 1999 presso il Consolato Generale di Italia a Londra e ritenuta invalida dalla parte, donava a COGNOME NOME i beni indicati ‘ e che oggetto del giudizio ‘ è la nullità dell’atto di donazione stipulato in Italia … relativamente a beni ubicati nel territorio nazionale, nullità derivante dalla prospettata invalidità della procura, difettando il valido consenso
alla donazione espresso da COGNOME NOME COGNOME stante la prospettata irregolarità della procura ‘.
Da ciò ha concluso che ‘ non si tratta di un’azione di truffa e falso ‘, escludendo altresì la sussistenza di elementi di estraneità che portassero a ritenere fondata la questione di giurisdizione.
2.2. La censura, per questo versante, dunque, è mal posta in quanto diretta, in evidenza (come emerge dalla stessa affermazione contenuta nel ricorso -pagg. 19 e 20 per cui il giudice d’appello sarebbe incorso in una ‘ errata percezione dell’oggetto principale del giudizio ‘), a contestare la valutazione fattuale del giudice di merito ben fuori dai limiti oggi consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
La doglianza è comunque infondata.
3.1. Anche a considerare che la Corte di cassazione, in materia di giurisdizione, opera come giudice del fatto, ossia conosce i fatti processuali e altresì tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione (v. Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019), fermo il limite del giudicato, l’esame degli atti processuali introduttivi del giudizio porta a concludere per la giurisdizione del giudice italiano.
3.2. La sig.ra COGNOME in Britten Anna, infatti, ha agito per l’accertamento della nullità dell’atto di donazione, redatto dal notaio COGNOME nel giugno 1999, lamentando, sin dall’atto originario introduttivo del giudizio, i plurimi vizi ed irregolarità della procura (tra cui le indicazioni relative ai testimoni, il mancato accertamento dell’identità, l’incompletezza della firma, mancante del nome COGNOME e altro , nonché l’apocrifia della sottoscrizione) e l’assenza della volontà a donare, e non anche, come sostiene il ricorrente, per accertare le responsabilità in ordine alla formazione e redazione dell’atto falso.
Ciò che assume decisivo rilievo, in altri termini, è la richiesta di accertamento dell’invalidità dell’atto di donazione per l’utilizzazione di
un atto falso o irregolare e non l’accertamento delle responsabilità in ordine alla formazione di quest’ultimo.
L’oggetto del giudizio come ripetutamente accertato dal giudice di merito e dedotto anche dal PG nella sua requisitoria – non è una azione ‘di falso e truffa’ ma investe la validità (anzi, l’accertamento della nullità) dell’atto di donazione.
Del resto, nessuna domanda è stata proposta nei confronti del Console o delle autorità estere, né la diversa prospettazione sostenuta dal ricorrente può ritenersi fondata sull’asserita paternità della falsificazione (da parte del funzionario del Consolato): nel presente giudizio, infatti, viene in rilievo esclusivamente l’utilizzazione , da parte degli originari convenuti, della procura falsificata per la stipula dell’atto di donazione, da cui, correttamente, il giudice di merito, ha parimenti escluso il dif etto di legittimazione passiva dell’odierno ricorrente e, per contro, negato la sussistenza della legittimazione passiva del Console.
Non a caso, in coerenza con tali conclusioni si è affermato, in tema di querela di falso, che ‘ legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio ‘ (Cass. n. 19281 del 17/07/2019; v. già anche Cass. n. 330 del 08/02/1967).
3.3. Da tale considerazione deriva che la giurisdizione non può che appartenere al giudice italiano.
Infatti, a i sensi dell’art. 3, comma 1, l egge n. 218 del 1995 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto -come nella specie – è domiciliato o residente in Italia.
Né a diversa conclusione conduce l’art. 56 della legge n. 218 cit., secondo il quale ‘ Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione ‘, pacificamente italiana.
3.4. Quanto alla domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra COGNOME occorre sottolineare che la stessa non è stata proposta contro un cittadino straniero, né essa, per le ragioni sopra esposte, doveva essere rivolta avverso il Console, sicché la fattispecie esula dall’ambito di applicazione del regolamento CE n. 44 del 2001.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi, individuato dall’ art. 5, punto 3, del Reg. 44/2001/CE nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, va riferito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell’attore danneggiato, a quello dove si è verificato l’evento generatore di tale danno (v. Sez. U, n. 27164 del 26/10/2018; Sez. U, n. 28675 del 15/12/2020; Sez. U, n. 3125 del 09/02/2021; Sez. U, n. 13504 del 17/05/2023), sicché anche per tale profilo la giurisdizione non può che essere del giudice italiano attesa l’avvenuta stipula dell’atto di donazione , che identifica l’evento generatore del danno, in Italia.
4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 28 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, degli artt. 49, 50, 58 e 60 della legge notarile n. 89 del 2013, 2699 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 778 e 782 cod. civ. per aver la Corte d’Appello ritenuto la nullità della procura a donare di cui al mandato redatto presso il Consolato generale di Italia a Londra del 27 aprile 1999.
Deduce la conformità alle vigenti disposizioni della suddetta procura, atto pubblico redatto dal funzionario del Consolato generale,
la cui autenticità era stata verificata dal notaio rogante l’atto di donazione.
Rileva, in particolare, che:
-l’asserita irregolarità circa l’identità dei testimoni, indicati con il solo riferimento al luogo e alla data di nascita, senza menzione del domicilio e della residenza, doveva considerarsi irrilevante e inidonea a pregiudicare la regolarità formale dell’a tto, in quanto qualificati come noti perché dipendenti del consolato;
nella procura non vi sono aggiunte o correzioni posto che il testo era in parte dattiloscritto, in parte scritto a penna;
-la mancata indicazione della verifica dell’identità della sig.ra NOME COGNOME non costituiva elemento essenziale per ritenere la nullità della procura stessa, ben potendo il notaio raggiungere la certezza dell’esatta identificazione anche aliunde , in ispecie attraverso l’indicazione dei beni appartenenti alla parte.
Parimenti insussistente era l’asserita violazione dell’art. 778 cod. civ., risultando esattamente identificato il bene da donare con l’indicazione degli estremi catastali, mentre la locuzione inserita della facoltà, attribuita al procuratore, di effettuare tutte le dichiarazioni ritenute ‘opportune per una migliore identificazione dei beni, dei dati catastali anche se non corrispondenti a quelli prima citati’ costituiva mera formula di stile.
Nell’articolazione del motivo, infine, lamenta che il giudice avrebbe esaminato profili di nullità diversi da quelli dedotti originariamente con l’atto di citazione.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Occorre premettere che gli atti compiuti dalle autorità consolari nell’esercizio delle funzioni notarili sono regolati dalla legge italiana ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 200 del 1967, dunque non sono atti esteri
ma restano soggetti alle regole e ai criteri previsti dalla legge n. 89 del 1913.
4.3. Il giudice d’appello, nella disamina della procura, ha evidenziato, in primo luogo, le numerose irregolarità formali del l’atto redatto in sede consolare, e in ispecie:
le annotazioni circa l’identità dei testimoni erano irregolari in quanto indicati mediante il solo riferimento al luogo e alla data di nascita, senza alcuna menzione del domicilio e della residenza;
-l’atto era stato redatto con mezzo elettronico ma in esso erano state inserite frasi ‘a penna’, con inosservanza delle formalità previste per il caso di aggiunte o postille al testo dattiloscritto;
nella procura si dà atto della certezza dell’identità personale della sig.ra COGNOME senza menzionare alcun elemento a conforto di tale indicazione (né l’essere persona nota, né se l’identità sia stata verificata mediante documento di riconoscimento);
-l’atto è stato sottoscritto con firma incompleta dell’interessata (COGNOME NOME anziché COGNOME NOME COGNOME senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata.
La sentenza, in secondo luogo, ha posto in risalto che il mandato a donare era intrinsecamente viziato posto che, pur identificando nei suoi estremi catastali il bene da donare, conferiva altresì espressamente al procuratore il potere di ‘ fare tutte le dichiarazioni che riterrà opportune per una migliore identificazione dei dati catastali anche se non corrispondenti a quelli prima citati ‘, sicché in tal modo si venivano ad ampliare, senza porre limiti certi e senza precisarne le ragioni, i poteri del mandat ario, ‘frustrando le esigenze di certezza dell’oggetto e dell’ambito dell’atto di liberalità’.
La nullità del mandato a donare, pertanto, determinava, ex artt. 778 e 782 cod. civ., la nullità della donazione.
Ciò premesso, la censura risulta, da un lato, carente di specificità e, dall’altro, attinge l’interpretazione dell’atto operata dal giudice di merito, limitandosi a contrapporre la propria diversa interpretazione sul valore e la portata della clausola ampliativa dei poteri del mandatario.
5.1. Sotto il primo profilo, il motivo non prende in considerazione il vizio della procura, individuato dal giudice di merito, della difettosa sottoscrizione dell’atto poiché la firma apposta era incompleta (‘ COGNOME NOME anziché COGNOME NOME COGNOME ‘), tanto più in assenza di una autentica della sottoscrizione.
Si tratta, tra l’altro, di ipotesi espressamente prevista come causa di nullità dell’atto notarile dall’art. 58, n. 4, della legge n. 89 del 1913 (secondo il quale ‘ l’atto notarile è nullo ‘ … ‘ 4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell’art. 51 ‘) in relazione al disposto di cui al precedente art. 51, n. 10, della stessa legge ( ‘ 10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaro ‘ ).
In parte qua , pertanto, il motivo non censura adeguatamente la statuizione del giudice di merito.
Per completezza, va sottolineato che l’atto notarile presuppone il rigoroso rispetto delle forme previste per la sua redazione, in ispecie quando sancite a pena di nullità, sicché una firma apposta per sintesi o semplificazione si pone in frizione con le indicazioni normative mirate ad una sicura futura ricostruzione degli eventi svoltisi innanzi al notaio, da cui la necessità della sottoscrizione completa con nome e cognome, anche se doppi (v. in via generale sulla necessità della completezza del nome e cognome Cass. n. 1999 del 22/07/1966).
In questa prospettiva, dunque la regolare sottoscrizione della parte si configura come requisito essenziale per la validità dell’atto, che, ove
carente o insufficiente, è da considerare nullo (v. Cass. n. 20209 del 16/11/2012).
5.2. Sotto il secondo profilo, va premesso che l’interpretazione di un atto negoziale costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Il sindacato di questa Corte non può investire il risultato interpretativo in sé, che spetta al giudice di merito, a cui è esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica: la censura della parte, inoltre, non può neppure limitarsi, nel contestare la violazione dei canoni ermeneutici, al mero e astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma deve indicare specificamente i canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti ( ex multis Cass. n. 11254 del 10/05/2018; Cass. n. 9461 del 09/04/2021).
Orbene, nulla di tutto ciò è specificato nel ricorso, neppure essendo dedotta la violazione dei canoni di interpretazione, limitandosi la parte a contrapporre la propria interpretazione della clausola contenuta nell’atto di procura rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
È comunque appena il caso di sottolineare che, venendo in rilievo un mandato a donare, l’art. 778 cod. civ. nel prevedere la nullità dell’atto ‘ con cui si attribuisce ad altri la facoltà … di determinare l’oggetto della donazione ‘ mira ad assicurare che sia massimamente garantita la precisa volontà del donante, estendendosi la nullità, per la medesima ragione, anche al successivo atto di donazione ex art. 782 cod. civ.
La sentenza impugnata si pone certamente in linea con questa ratio posto che, nell’interpretare l’atto di procura, ha ritenuto le clausole dirette ad ampliare ‘ senza porre limiti certi e senza precisarne le ragioni ‘ le facoltà del mandatario (fino a incidere, modificandoli, sugli stessi dati catastali identificativi del bene in assenza di ogni parametro fattuale), ratio che, invece, non viene in alcun modo contestata con la doglianza, che si limita -e in termini del tutto generici -a qualificare la clausola stessa come di salvaguardia.
Da ultimo, è parimenti inammissibile la deduzione con cui nella parte finale del secondo motivo prefigura, suggestivamente, una ultrapetizione da parte del giudice di merito.
La questione, infatti, è dedotta senza denunciare uno specifico vizio, né una ipotetica violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed è altresì carente di specificità per l’omessa puntuale riproduzione del contenuto dell’intero atto di citazione .
Inoltre, quale ulteriore ragione di inammissibilità, la censura viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità ancorché i profili lamentati -i quali, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano stati specificamente illustrati nell’atto di citazione – fossero stati già esaminati dal giudice di primo grado, senza che la relativa statuizione fosse stata oggetto di contestazione.
7. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla per le spese in mancanza di attività delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025.