Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
OGGETTO:
nullità di donazione
RG. 25711/2019
C.C. 28-2-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25711/2019 R.G. proposto da: COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL controricorrente
SOLLECCHIA NOME
intimata avverso la sentenza n.1506/2018 della Corte d’Appello dell’Aquila , depositata il 31-7-2018,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28-22025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME e NOME COGNOME hanno convenuto avanti il Tribunale dell’Aquila NOME COGNOME NOME COGNOME e la loro madre
NOME COGNOME esponendo di avere acquistato, quali eredi della madre NOME COGNOME a sua volta erede di NOME COGNOME i diritti enfiteutici della stessa per la quota complessiva di 6/8 sul fondo sito in Lucoli, località INDIRIZZO di Campo Felice, censito al catasto al fg. 40 particella 125; hanno dichiarato che, al decesso in data 16-11-1943 dell’originaria titolare NOME COGNOME comune dante causa delle parti in causa, l’eredità era stata devoluta in forza di testamento pubblico per metà e a titolo di disponibile alla figlia NOME COGNOME e per l’altra metà, a titolo di legittima, alla stessa NOME e, per rappresentazione, a NOME e NOME COGNOME figli del figlio premorto; hanno esposto di avere sempre coltivato e posseduto animo domini l’intera particella, con il conseguente acquisto della proprietà per usucapione; hanno dichiarato che nel 1996, senza che alcuno informasse la loro madre, era stato installato sul terreno un ripetitore di RAGIONE_SOCIALE e che successivamente si era venuto a sapere che il contratto di locazione era stato concluso dai convenuti, unici due figli di NOME COGNOME contitolari della particella per 2/8; hanno altresì dichiarato che con successivo atto a rogito notaio Battaglia del 15-2-1996 NOME COGNOME aveva donato agli unici due figli i diritti pari ai 6/8 dell’intero, dichiarando di non essere in possesso di titolo di proprietà regolarmente trascritto, ma di garantire che l’immobile era d i sua proprietà per averlo posseduto animo domini in via continuata ed esclusiva per oltre un ventennio. Quindi gli attori hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità dell’atto di donazione 15 -2-1996 e che fosse dichiarato che gli attori erano unici titolari dei diritti enfiteutici sul terreno per usucapione; in via subordinata hanno chiesto che si procedesse allo scioglimento della comunione enfiteutica, con obbligo di rendiconto a carico dei convenuti.
Dei convenuti citati si è costituito solo NOME COGNOME dichiarando di essere divenuto unico titolare dei diritti sul terreno per
avere acquistato dal fratello i diritti dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande, in quanto il terreno era rimasto per intero alla madre NOME COGNOME all’atto dello scioglimento della comunione tra di lei e NOME COGNOME e quindi la donazione aveva natura ricognitiva di una acquisizione già avvenuta per usucapione e per successione ereditaria.
Con sentenza non definitiva n. 156/2012 depositata il 13-3-2012 il Tribunale dell’Aquila ha dichiarato la nullità della donazione del 15 -21996, in quanto la donante NOME COGNOME aveva disposto di bene altrui e, seppure l’atto nullo costituisse titolo astrattamente idoneo al fine dell’usucapione, non era stata data la prova del possesso per un decennio, perché l’atto di donazione era del 1996 e la causa era iniziata nel 2004; ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per svolgere consulenza t ecnica d’ufficio che determinasse le quote spettanti alle parti sulla base della documentazione in atti.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato con sentenza n. 1506/2018 depositata il 31-7-2018.
La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale NOME COGNOME aveva sostenuto che la domanda di nullità della donazione fosse stata svolta solo in via incidentale. Ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale l’appellan te aveva sostenuto che, non essendo gli attori gli unici titolari dei diritti enfiteutici oggetto di donazione ma concorrendo con altri eredi che non erano parti del giudizio, la domanda di nullità della donazione poteva essere accolta solo limitatamente alla quota complessiva di 1/9 spettante agli attori; ha dichiarato che gli attori avevano agito allegando la titolarità della quota di 6/8 complessivamente e avevano addotto vari elementi probatori a sostegno di tale allegazione, per cui non era provata l’eccezione sollevata dall’appellante per contrastare la domanda formulata dagli attori. Infine ha dichiarato che, considerato l’esito
totalmente contraddittorio delle prove testimoniali, il Tribunale aveva implicitamente rigettato tutte le domande di usucapione.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, finalizzati a censurare la sentenza impugnata sotto vari profili relativi esclusivamente al rigetto del suo secondo motivo di appello riferito all’accoglimento della domanda di nullità della donazione.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
E’ rimasta intimata NOME COGNOME alla quale la notificazione è stata eseguita a mezzo p.e.c. all’indirizzo del difensore con consegna del messaggio il 27-8-2019.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 28-2-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione dell’art. 111, 6° comma Cost. per carenza assoluta di motivazione’; sostiene che la sentenza impugnata abbia impropriamente applicato il principio della ragione più liquida e abbia erroneamente escluso che vi fossero eredi pretermessi di NOME COGNOME nonostante egli avesse dedotto che NOME COGNOME avesse altri cinque figli di un primo matrimonio, oltre alla figlia NOME COGNOME NOME dante causa degli attori; rileva che i documenti e le circostanze addotte dalla sentenza impugnata al fine di ritenere la titolarità dei 6/8 delle quote in capo agli attori erano inidonei a tal fine e il fatto rivestiva il carattere di decisività, attinendo sia all’aspetto processuale dell’integrità del contraddittorio,
sia a quello sostanziale del limite oggettivo della pronuncia di nullità della donazione.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 1421 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.)’ e sostiene che la pronuncia di nullità dell’atto di donazione 15 -2-1996 potesse essere solo parziale e cioè limitata ai diritti e all’interesse degli attori; aggiunge che tale principio a maggior ragione debba valere nel caso in cui si ritenga che la donazione di cosa altrui sia solo inefficace, con interpretazione più adeguata al caso di specie di donazione di quote di diritti reali appartenenti a più soggetti, solo alcuni dei quali abbiano agito in giudizio.
3.Con il terzo motivo, intitolato ‘ nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)’, il ricorrente rileva che, ove si ritenga inscindibile la pronuncia sulla nullità dell’atto di donazione, si deve altresì ritenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei fi gli del primo matrimonio di NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME; aggiunge che la necessità dell’integrazione del contraddittorio si poneva co n riguardo alla ‘complessiva domanda’ degli attori e dà atto che, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, il Tribunale ha tardivamente disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di NOME COGNOME sostiene ch e la Corte d’appello, accogliendo il relativo motivo di gravame, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e disporre la rimessione della causa al primo giudice.
4.Con il quarto motivo, intitolato ‘ nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)’, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, dichiarando che NOME COGNOME era titolare di 2/8 del diritto di livello sul cespite, abbia travalicato i limiti della cognizione attribuitale con l’atto di appello ,
emettendo pronuncia che ha assunto almeno potenzialmente i connotati di un giudicato interno; in questo modo, lamenta che gli sia stato precluso di insistere su quanto aveva già dedotto, in ordine al fatto che quando si era aperta la successione di NOME COGNOME era già entrato in vigore l’attuale codice civile, con la conseguenza che la quota degli attori era inferiore a quella da loro sostenuta. Aggiunge che i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello non possono recedere di fronte al principio della ragione più liquida, che la sentenza impugnata ha inteso applicare.
5.Deve essere logicamente esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che la pronuncia di nullità della donazione del 15-2-1996 dovesse essere limitata alle quote degli attori che avevano formulato la domanda, prospettando altresì che non si configurasse nullità ma soltanto inefficacia della donazione di cosa altrui.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la domanda doveva essere esaminata dal giudice di merito così come proposta e, pertanto, nella fattispecie, come volta a ottenere la dichiarazione di nullità integrale della donazione del 15-2-1996 e non di nullità limitata alle quote delle quali gli attori assumevano di essere titolari su quel bene. La circostanza che gli attori fossero titolari del diritto di enfiteusi pro quota sul bene oggetto di donazione li qualificava quali soggetti terzi rispetto alla donazione, interessati a ottenere la dichiarazione di nullità della donazione medesima e perciò legittimati ex art. 1421 cod. civ. a esperire l’azione di n ullità; ciò, senza che si giustificasse la pronuncia di nullità parziale, relativa al diverso caso nel quale la nullità colpisca soltanto una parte o una clausola del contratto, in forza dell’art. 1419 co. 1 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 4 -7-2023 n. 18794 Rv. 668173-03).
Si deve anche escludere che fossero le questioni sul difetto di integrità del contraddittorio prospettate dal ricorrente a imporre o giustificare la pronuncia della nullità soltanto parziale. Secondo la prospettazione del ricorrente, non sono stati parte del giudizio conclusosi con la sentenza non definitiva tutti gli eredi di NOME COGNOME in quanto nei loro confronti è stato esteso il contraddittorio soltanto nel proseguo della causa, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva. Evidentemente ciò non inficia la dichiarazione di nullità della donazione, perché si esclude che sia configurabile litisconsorzio necessario tra tutti i terzi in astratto interessati a chiedere la pronuncia di nullità di quel contratto. Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta; perciò, nel caso in cui l’azione di nullità sia esercitata da un terzo rispetto a contratto stipulato inter alios, nei confronti di tutte le parti del contratto (Cass. Sez. 1 4-10-2016 n. 19804 Rv. 641841-01). Nella fattispecie è stato garantito il litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti del contratto di donazione per il quale è stata proposta la domanda di nullità, in quanto gli attori -terzi rispetto a quel contrattoNicola ed NOME COGNOME hanno proposto la domanda di nullità nei confronti sia dei donatari NOME e NOME COGNOME sia della donante NOME COGNOME; infatti, il ricorrente non svolge alcuna doglianza sotto questo specifico profilo.
Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha rigettato il secondo motivo di appello con il quale il ricorrente aveva sostenuto che la pronuncia di nullità della donazione potesse essere solo parziale, seppure per le diverse ragioni qui esposte, con la conseguente correzione della motivazione ex art. 384 ult. cod. proc. civ.
Invece, il secondo motivo di ricorso è inammissibile laddove sostiene che la donazione del 15-2-1996 avrebbe dovuto essere dichiarata solo inefficace in quanto donazione di cosa altrui e non nulla; non risulta che la questione relativa alla qualificazione della donazione come donazione di cosa altrui e ai conseguenti effetti della donazione avente tale contenuto fosse stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, per cui la questione risulta nuova in sede di legittimità e perciò inammissibile. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9 -8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 1810-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).
6.Dalle ragioni esposte consegue -in via assorbente rispetto a ogni profilo di inammissibilità riferito alle modalità con le quali è propostoche è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, perché non sussisteva ipotesi di litisconsorzio necessario che precludesse la pronuncia di nullità della donazione eseguita dalla sentenza non definitiva del Tribunale. Ogni ulteriore questione è estranea al presente giudizio di legittimità, in quanto lo stesso ricorrente dà atto che il contraddittorio è stato esteso agli altri eredi di NOME COGNOME nel giudizio di primo grado proseguito per decidere le domande di divisione, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva sulla quale
ha deciso la Corte d’appello con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
7.Deve essere esaminato logicamente il quarto motivo di ricorso, che risulta inammissibile in quanto non vi è stata nella sentenza impugnata una pronuncia di accertamento sulle quote di titolarità del diritto in capo ai condividenti idonea passare in giudicato e che perciò il ricorrente abbia interesse a censurare.
La questione dell’entità delle quote spettanti alle parti non era stata decisa dalla sentenza non definitiva di primo grado impugnata, che aveva disposto il proseguo del giudizio e la nomina di c.t.u. sul punto, per cui la questione non era stata neppure devoluta alla Corte d’appello. R isulta altresì (par. 9.2 della sentenza impugnata) che la Corte d’appello ha affrontato la questione della titolarità delle quote esclusivamente sulla base della prospettazione degli attori, per il fatto che ha ritenuto tale prospettazione rilevante al fine di rigettare il secondo motivo di appello, con il quale l’appellante odierno ricorrente aveva sostenuto che la dichiarazione di nullità della donazione potesse essere solo parziale. Ne consegue che la pronuncia è stata svolta soltanto entro tali circoscritti limiti, al solo fine di decidere sulla domanda di nullità della donazione decisa dalla sentenza non definitiva e devoluta alla cognizione della Corte d’appello e non al fine di accertare la titolarità delle quote di diritto in capo alle diverse parti in causa, in termini perciò inidonei a integrare giudicato nel proseguo del giudizio. La sentenza ha espressamente pronunciato facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, che in sé osta alla formazione del giudicato sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito (Cass. Sez. 3 9-11-2021 n. 32650 Rv. 662732-01, Cass. Sez. 1 17-3-2015 n. 5264 Rv. 634652-01).
8.Dalle ragioni esposte per dichiarare l’inammissibilità del quarto motivo consegue l’inammissibilità anche del primo motivo, ugualmente per carenza di interesse.
Il ricorrente non ha interesse a censurare gli argomenti probatori in forza dei quali la sentenza impugnata ha recepito la prospettazione degli attori secondo la quale la quota di diritto di cui essi erano titolari era pari a 3/8 ciascuno. Dalle ragioni esposte nella disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso, consegue che l ‘entità della quota del diritto enfiteutico in capo agli attori non incideva sul diritto a ottenere la dichiarazione di nullità della donazione né comportava che la pronuncia di nullità della donazione fosse avvenuta a contraddittorio non integro per la presenza di litisconsorti necessari pretermessi; per le ragioni esposte nella disamina del quarto motivo, le affermazioni della sentenza impugnata sull ‘entità della quota di diritto in capo agli attori non erano statuizioni suscettibili di passare in giudicato. Quindi il ricorrente non ha interesse neppure all’accertamento in ordine a ll’esattezza delle valutazioni sulle quali la sentenza ha fondato le relative affermazioni sulla quota di diritto in capo agli attori.
9.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi
ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione