Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3034  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al n. 18608/2021 R.G. proposto da:
NOME  COGNOME,  NOME,  elettivamente  domiciliati  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE),  che  la  rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta
e  difende  unitamente  all’avvocato  COGNOME  NOME  COGNOME (CODICE_FISCALE)
-Controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE),  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
–COGNOME – avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di  MILANO  n. 1375/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato quanto appresso indicato.
In seguito a ricorso di RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito, il Tribunale di Milano ha emesso decreto con cui ha ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 7.630.312,51 a titolo di restituzione di un mutuo stipulato il 7/6/2002, oltre interessi dal 31/12/2010 al saldo, e a NOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, e in solido con NOME, nella loro qualità di fideiussori, il pagamento del’ la medesima somma ma fino alla concorrenza di euro 6.850.000,00 ‘ (v. sentenza impugnata in questa sede p.10).
Nei confronti di detto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione sia  NOME  (quale  debitore  principale)  sia  NOME  e  NOME  COGNOME (quali fideiussori), i quali hanno chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Autorizzata la chiamata in causa, le due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) si sono costituite chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande degli opponenti.
Sono intervenute nel giudizio RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), le quali hanno chiesto di dichiarare che i crediti oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione del 7.6.2002 erano prescritti ex art. 2946 c.c. e di ordinare agli attori, ai convenuti e alle parti terze chiamate, ed in particolare a coloro che fossero in possesso di documenti probatori inerenti ai predetti crediti, di consegnarli alle parti intervenute.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10958/2014, pubblicata il 16.9.2014, ha , tra l’altro, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la debitrice principale (NOME, attualmente dichiarata fallita) -in solido con i due fideiussori (odierni ricorrenti) limitatamente alla somma di euro 6.850.000,00 ed accessori come al punto III del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa menzionata sentenza -, a pagare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., poi RAGIONE_SOCIALE Popola re RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 7.303.944,08, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dal 31.12.2010 sino al saldo effettivo.
Il Tribunale ha inoltre condannato RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, a risarcire alle parti terze chiamate in causa  RAGIONE_SOCIALE  ed  RAGIONE_SOCIALE  il  danno  da  lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidato in euro 13.000,00 per ciascuna di esse.
Avverso  detta  sentenza  la  debitrice  principale  e  i  due  fideiussori hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano.
Tra le parti nei cui confronti è stato proposto appello (v. sentenza impugnata  in  questa  sede,  p.  12)  si  sono  costituite  solo  RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
La C orte d’appello di Milano, in seguito alla estinzione e cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese di una RAGIONE_SOCIALEe appellate (RAGIONE_SOCIALE), ha dichiarato l’interruzione del giudizio, che è stato poi riassunto dagli appellanti solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ma non nei confronti del successore RAGIONE_SOCIALEa società estinta (RAGIONE_SOCIALE) né nei confronti di altre parti.
La Corte territoriale ha quindi pronunciato la sentenza n. 3164 del 7.7.2017 con cui: (i) ha accertato la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del successore RAGIONE_SOCIALEa società estinta; (ii) ha dichiarato l’inammissibilità di tutte le domande proposte nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società estinta, nonché (iii) l’inammissibilità per il carattere di novità RAGIONE_SOCIALEe domande di cui ai punti n. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEe conclusioni degli appellanti e l’inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., di tutte le altre domande proposte dagli appellanti.
In seguito al ricorso RAGIONE_SOCIALEa debitrice principale RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALEa quale, in pendenza del giudizio di cassazione, è stato dichiarato il fallimento) e dei due fideiussori (NOME e NOME COGNOME) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE) e di altre parti, con ordinanza n. 13607 del 7/3/2019, questa Suprema Corte, accogliendo i primi tre motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello, ritenendo che questa avesse errato nel dichiarare inammissibile sia a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., l’appello proposto dai ricorrenti e dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Il  giudizio  è  stato  riassunto  da  RAGIONE_SOCIALE  (nella  sua  qualità  di cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), e per essa da RAGIONE_SOCIALE  (poi  sostituita  nel  corso  del  giudizio  dalla  procuratrice RAGIONE_SOCIALE)  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE. Tale causa è
stata  iscritta  con  il  n.  RNUMERO_DOCUMENTO  e  in  essa  si  sono  costituiti separatamente con appello incidentale NOME  NOME,  COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE.
A sua volta RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (nella sua qualità di successore RAGIONE_SOCIALE‘estinta RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (nella sua qual ità di cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), RAGIONE_SOCIALE liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE). Quest’ultima causa è stata iscritta al n. R.G. 3205NUMERO_DOCUMENTO e nella stessa si sono costituiti con appello incidentale COGNOME NOME e COGNOME NOME; si sono altresì costituiti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (e per essa la sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE); le altre parti sono rimaste contumaci.
La Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, dopo aver riunito le predette cause, con sentenza n. 1375/2021, depositata in data 30/04/2021, oggetto del ricorso all’esame, ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ha respinto l’appello proposto da l RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 10958/2014 del Tribunale di Milano e ha regolato le spese di giudizio tra le parti.
Avverso tale sentenza NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per  cassazione,  affidato  a  tre  motivi  e  illustrato  da  memorie,  cui RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE  resistono  con  distinti  controricorsi.  La  società  da ultimo indicata ha pure depositato memorie.
Considerato che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento ex art. 360, n.4. c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c.’, lamentando che la C orte territoriale, in  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c., non si sarebbe uniformata all’ordinanza di accoglimento del  ricorso  che  ha  originato  il  giudizio  di  rinvio  conclusosi  con  la sentenza  gravata,  con  conseguente  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  del procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. ;
con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 360, n. 5 c.p.c.’ , lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio e non avrebbe rilevato la nullità del contratto di cessione dei crediti in favore RAGIONE_SOCIALEa parte finanziata per mancanza di oggetto, nonché, di conseguenza, del contratto collegato di finanziamento garantito dai ricorrenti per mancanza di causa; sotto diverso profilo, i ricorrenti denunciano che la Corte territoriale non avrebbe rilevato la nullità del finanziamento per superamento del tasso soglia in relazione all’usura ;
c on il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento ex art 360 , n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione, ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art . 360,  n.  3,  c.p.c.,  degli  artt.  1322,  1936  c.c.’ , sostenendo, come dagli stessi sintetizzato (v. p. 3 del ricorso), che la  Corte  di  merito  avrebbe  provveduto  d’ufficio  in  assenza  di un’esplicita domanda  di parte ed avrebbe violato le regole contrattuali.
Considerato che:
il  ricorso all’esame presenta  rilevanti  questioni  processuali,  pure evidenziate dalle parti (v., tra l’altro, ricorso p. 18 -19 e controricorso
del RAGIONE_SOCIALE, p. 13) per le quali è opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 6/10/2023.