Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16380/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1862/2020 depositata il 23/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal
Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE, titolare di un’attività commerciale di rivendita di autoveicoli in località Pettino nel Comune di L’Aquila, convenne davanti al Giudice di Pace di L’Aquila la società RAGIONE_SOCIALE, ma detto giudice, con sentenza n. 505/14, dichiarò la propria incompetenza per materia e per valore in ragione della domanda riconvenzionale della società convenuta, di seguito indicata.
2.La società RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila, ribadendo la richiesta di condanna della società RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 cc, subiti a seguito della precipitazione nevosa di particolare intensità dell’1.3.2006, allorché dei mezzi spartineve operanti in prossimità della rampa d’uscita dell’Autostrada A 24, nel percorrere il viadotto sovrastante il parcheggio della propria concessionaria di autovetture, avevano riversato la neve che si era accumulata sul manto stradale sulle sottostanti autovetture in esposizione, danneggiandole in più punti.
La società convenuta, nel costituirsi, ribadiva la richiesta di rigetto della domanda attorea, nonché, in via riconvenzionale, la richiesta di condanna della controparte alla rimozione delle costruzioni, dei manufatti e di ogni bene (fisso e mobile) ubicato in fascia di rispetto autostradale, in violazione della normativa vigente.
Il Tribunale di L’Aquila con sentenza non definitiva n. 896/2016 dichiarava la responsabilità della convenuta ex art. 2051 cc e rimetteva la causa sul ruolo per disporre CTU con riferimento all’oggetto della domanda riconvenzionale; mentre con sentenza definitiva n.
1077/2018, da un lato, in parziale accoglimento della domanda attorea, previa dichiarazione del concorso di colpa della società attrice ex art. 1227 cc, condannava la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno nella misura di € 1.510,00 oltre interessi e, dall’altro, in accoglimento parziale della riconvenzionale da questa proposta dalla società convenuta, ordinava all’attrice la rimozione dei veicoli situati all’interno della fascia di rispetto, compensando le spese di lite e di CTU.
3.Avverso entrambe le sentenze (stante la riserva d’appello avverso quella non definitiva) RAGIONE_SOCIALE proponeva appello censurandole entrambe nella parte in cui era stata accolta la domanda attrice, dovendo invece applicarsi le disposizioni degli artt. 1227 e 2056 cc, posto che la condotta marcatamente colposa della società danneggiata, che non aveva rispettato la fascia di rispetto e neppure aveva spostato le autovetture poste a ridosso del ciglio del cavalcavia nonostante la nevicata, aveva reciso totalmente il nesso di causalità tra cosa e danno integrando gli estremi del caso fortuito. Evidenziava inoltre come la violazione della fascia di rispetto con manufatti, peraltro abusivi, una costruzione ed uno spazio espositivo, era documentata dal copioso materiale fotografico prodotto e dalla relazione con cui il CTU aveva descritto lo stato dei luoghi. Concludeva pertanto chiedendo rigettarsi la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, in via riconvenzionale, una volta accertato se e quali manufatti/fabbricati/prefabbricati/spazi espositivi della parte attrice erano collocati in adiacenza e subito al disotto del INDIRIZZO violando le fasce di rispetto autostradali previste dalla vigente normativa, condannare la RAGIONE_SOCIALE all’immediata rimozione degli stessi a proprie spese prevedendo altresì le modalità di esecuzione dell’obbligo di rimozione, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e rifusione di quelle di CTU.
Nessuno si costituiva per la parte appellata.
All’udienza del 14.10.2020 il procuratore della società appellante chiedeva termine per la rinnovazione della notifica dell’atto d’appello ex art. 291 cpc ma la Corte, ritenuto che non ne ricorrevano i presupposti, fissava l’udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc concedendo termine per memorie.
In tale sede la società appellante rilevava che, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, secondo la società appellante, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione quando risulta dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario.
La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 1862/2020 dichiarava l’appello inammissibile (nulla disponendo sulle spese a motivo della mancata costituzione di parte appellata).
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’originaria società convenuta.
Al ricorso ha resistito con controricorso l’originaria società attrice. La trattazione veniva fissata in adunanza camerale per il giorno 8 febbraio 2024, ma veniva rinviata d’ufficio, a causa di impedimento del relatore designato, all’adunanza odierna.
Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre i Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria per l’adunanza dell’8 febbraio 2024.
In vista dell’odierna udienza parte ricorrente ha nuovamente depositato la sua memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Nella impugnata sentenza la corte territoriale – dopo aver dato atto che, nella specie in esame, si andava al di là del mero errore sulle generalità dell’appellato contenuto nella citazione e nella relata di notificazione; in quanto l’atto di citazione era stato indirizzato ad una società (la ‘società RAGIONE_SOCIALE‘ presso il procuratore domiciliatario AVV_NOTAIO) diversa da quella che era stata parte del giudizio di primo grado (la RAGIONE_SOCIALE, il cui procuratore domiciliatario era il citato AVV_NOTAIO) e dopo aver dato atto che nel contesto dell’atto ricorreva spesso l’indicazione sia della società citata in giudizio (ossia RAGIONE_SOCIALE) che di quella che era stata parte del giudizio di primo grado (RAGIONE_SOCIALE), indicata nelle conclusioni- motivava la dichiarazione di inammissibilità sulla base dei seguenti argomenti:
l’atto di appello era stato notificato, come da relazione ai sensi dell’art. 3 bis L. n. 53/1994, alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila;
si trattava dunque di una notifica effettuata a società diversa da quella che era stata parte del giudizio di primo grado;
non sussistevano i presupposti per la pur richiesta rinnovazione, in quanto non poteva dirsi né che la notifica fosse soltanto nulla per il semplice fatto che entrambe le società avevano il medesimo procuratore; e neppure che l’atto avesse raggiunto lo scopo (per la mancata costituzione in giudizio sia dell’una che dell’altra società)
La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso 5 motivi.
2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: <> nella
parte in cui la corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull’asserita domiciliazione della società RAGIONE_SOCIALE presso il medesimo difensore della RAGIONE_SOCIALE (e cioè presso l’AVV_NOTAIO) presumibilmente in relazione ad altro procedimento.
Osserva che tale circostanza non trova riscontro in alcun atto o documento processuale, con la conseguenza che era riconducibile alla mera scienza privata della corte territoriale (che non ha dato conto nel provvedimento impugnato della fonte dalla quale aveva tratto la notizia della identica domiciliazione, posta a base del provvedimento medesimo, così contravvenendo anche al disposto di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.).
Sostiene che – poiché, in ossequio al principio dispositivo e al divieto di scienza privata del giudice, la decisione sul fatto – salvo il notorio – deve obbligatoriamente promanare dalle informazioni che sono acquisite al processo per esservi state introdotte secondo le sue peculiari regole, e non da notizie apprese aliunde – da cui il noto brocardo ‘ quod non est in actis non est de hoc mundo ‘ – la viziata ricostruzione di un fatto, ritenuto determinante dal giudice, che ne ha avuto conoscenza al di fuori del processo, non può che riflettersi negativamente sulla sentenza che su tale fatto si fonda.
2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale con motivazione apparente ha giustificato la statuita inammissibilità.
Osserva che la corte territoriale non ha indicato la fonte da cui ha attinto la notizia dell’asserita identica domiciliazione della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, posta a base del provvedimento
impugnato; e che, conseguentemente, la sua motivazione si è posta al di sotto del minimo costituzionale.
Sostiene che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale non ha fornito motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici in merito alla ritenuta impossibilità di identificare il reale destinatario dell’atto d’appello sulla base degli elementi contenuti nell’atto medesimo, nella notifica, negli atti processuali collegati all’atto d’appello (come la sentenza impugnata e gli altri atti del giudizio di primo grado).
Osserva che, secondo i principi affermati da Cass. n. 12655/2009 e da Cass. n. 24441/2015, l’errore sulle generalità dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio d’appello e nella relata di notifica, non comporta la nullità di nessuno dei due atti qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario alla stregua degli elementi contenuti nella citazione o nella relata o nella notifica, oppure, ancora, attraverso gli atti processuali collegati all’atto d’appello, come la sentenza impugnata o, anche, gli altri atti del giudizio di primo grado.
Sottolinea che nella fattispecie di cui è causa, oltre che dagli atti processuali collegati all’atto d’appello (quali appunto le sentenze nn. 896/2016 e 1077/2018, nonché l’atto di riassunzione e le memorie del primo grado, tutti regolarmente depositati in sede di gravame), la
corretta individuazione della società appellata emergeva chiaramente, a norma dell’art. 163 co. 3 n. 2 c.p.c., dallo stesso atto introduttivo del secondo grado, ove la denominazione RAGIONE_SOCIALE compare ben 11 volte, a fronte delle sole 2 volte in cui è menzionata la RAGIONE_SOCIALE
Sulla scia dei citati precedenti di questa Corte, sostiene che l’errore sulle generalità dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di appello e nella relata di notifica, non comporta la nullità di nessuno dei due atti qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario alla stregua degli elementi contenuti nella citazione o nella relata o nella notifica, oppure, ancora, attraverso gli atti processuali collegati all’atto d’appello, come la sentenza impugnata o, anche, gli altri atti del giudizio di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale non ha applicato il principio in base al quale il difensore presso cui la parte ha eletto domicilio in primo grado è il destinatario in concreto dell’atto nella veste, appunto, di difensore domiciliatario.
Sottolinea che nella fattispecie di cui è causa l’atto di gravame, la procura alle liti e la relata di notificazione erano stati debitamente notificati a mezzo pec del 24.06.2019, ai sensi della legge n. 53 del 1994, dal difensore dell’appellante RAGIONE_SOCIALE alla pec EMAIL, ossia alla pec con valore legale del difensore della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, risultante domiciliatario in primo grado oltre che dal frontespizio della comparsa di riassunzione di tale società, anche da entrambe le sentenze impugnate n. 896/2016 e n. 1077/2018; e che l’atto di citazione in appello della RAGIONE_SOCIALE contiene tutti gli elementi per la corretta individuazione della causa di riferimento
dinanzi al Tribunale, delle sentenze ad essa relative, nonché della società convenuta.
Sostiene che, salva l’ipotesi di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 330 c.p.c., l’atto d’appello va notificato, a pena di nullità, al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio in primo grado, sicché è in realtà quest’ultimo il destinatario in concreto dell’atto nella veste, appunto, di difensore domiciliatario, con la conseguenza che, data per legalmente avvenuta la lettura dell’atto notificato a mezzo pec, a seguito delle ricevute di accettazione e di consegna, non è giustificabile la mancata costituzione in giudizio del soggetto convenuto in appello, purché quest’ultimo sia desumibile senza incertezze dall’atto medesimo. In tale ipotesi, si procederà in contumacia.
2.5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale non ha concesso il rinnovo della notifica dell’atto d’appello, nonostante esplicitamente richiesta.
Osserva che la corte territoriale – pur ritenendo erroneamente non corretta la notifica dell’atto di appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado della RAGIONE_SOCIALE (risultante agli atti) e pur erroneamente reputando l’atto di appello non riferibile a tale società (nonostante che fosse continuamente menzionata nell’atto, ad essa si riferissero anche l’antefatto processuale e le due sentenze impugnate) – avrebbe dovuto disporre unicamente la rinnovazione della citazione, a mente del secondo comma dell’art. 164 c.p.c. (in virtù del quale, nel caso di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza della denominazione della società che s’intende convenire in giudizio, qualora essa non si costituisca, il Giudice, rilevata la nullità, ne dispone d’ufficio il rinnovo entro un termine perentorio).
Sostiene che, nel caso di incertezza dovuta alla indicazione nell’atto introduttivo di due società diverse, il Giudice d’appello è tenuto a disporre la rinnovazione della citazione a mente del secondo comma dell’art. 164 c.p.c.
Il quinto motivo di ricorso – che per motivi di priorità logica viene trattato per primo – è fondato.
Queste le ragioni.
E’ opportuno richiamare alcuni principi emergenti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità della citazione quanto alla vocatio in ius e di nullità della sua notificazione:
in primo luogo, il principio per cui <> (principio affermato da Cass. n. 12655/2009, in fattispecie nella quale è stato confermato il rigetto dell’eccezione di nullità sollevata da una RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che l’atto di appello era stato notificato nei sui confronti con l’omissione dell’indicazione “RAGIONE_SOCIALE” di seguito alla sua denominazione, avendo la Corte di merito evidenziato che non era possibile l’insorgenza di alcuna confusione di soggetti e che, in ogni caso, la costituzione della stessa appellata aveva dimostrato che l’atto aveva raggiunto il suo scopo);
il principio per cui <<L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle
forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (Sez. U, n. 14916/2016);
– il principio per cui <<In tema di appello (nel processo tributario), la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell'atto di gravame determina l'inesistenza dello stesso solo allorché manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell'ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (principio affermato da Cass. n. 21273/2017 in fattispecie nella quale è stata cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello, in quanto destinatario era un soggetto diverso dal contribuente, senza tenere conto, tuttavia, che si trattava del procuratore costituito del medesimo e che nell'atto di
appello era specificamente indicata tale qualità unitamente alle generalità dell'assistito).
3.2. Orbene, alla luce dei richiamati principi – i quali esprimono la corretta applicazione sia della norma dell'art. 164 c.p.c. sia di quelle degli artt. 160 e 291 c.p.c., là dove vengano in rilievo con riferimento ad una citazione di appello – il Collegio rileva che la corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ma, non essendosi costituita la controparte, avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notificazione della citazione di appello, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Ciò in quanto:
con riferimento all'atto di appello, i riferimenti alla società, che era stata effettivamente parte del giudizio di primo grado, erano presenti e, coordinati con il riferimento alla sentenza impugnata, consentivano di percepire che quelli alla società (poi indicata come destinataria della notificazione) erano erronei ed ininfluenti (ancorché formalmente fosse citata questa società), ad integrare una nullità della citazione per assoluta incertezza del requisito del n. 2 dell'art. 163, a norma dell'art. 164, primo comma, c.p.c.
in ogni caso, ma lo si nota per absurdum , se mai si fosse voluta ritenere sussistente una assoluta incertezza di quel requisito, si sarebbe dovuto ordinare il rinnovo della citazione;
-quanto poi alla notificazione del suddetto atto, è stata erroneamente ritenuta l'inesistenza della notificazione alla società effettivamente legittimata per essere la notificazione indirizzata all'altra società: premesso che, alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 14916 del 2016, le ipotesi di inesistenza sono state grandemente ridotte, proprio il principio affermato da Cass. n. 12325/2001 (che viene richiamato in sentenza, p. 4), avrebbe dovuto indurre la corte di merito a ritenere, valorizzando come decisivo il fatto che la notifica risultava effettuata presso il difensore della società parte del giudizio in primo
grado, soltanto una nullità della notificazione e ciò anche valorizzando lo stesso contenuto dell'atto notificato, dal quale appariva effettivamente chiaro (e doveva esserlo anche nell'ottica della percezione di quel difensore), chi era l'effettivo destinatario della notificazione.
In definitiva, vi erano tutte le condizioni per reputare sussistente al più una fattispecie di nullità della notificazione, in quanto: da un lato, (a) la combinazione fra le risultanze della citazione di appello – le quali evidenziavano che per appellata doveva essere individuata effettivamente, anche sulla base del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, la società RAGIONE_SOCIALE e ciò nonostante il riferimento della citazione alla società RAGIONE_SOCIALE ed il tenore della notificazione, e, dall'altro, (b) il tenore della indicazione del difensore domiciliatario in quello che aveva rappresentato l'effettiva legittimata passiva come appellata, sono elementi che avrebbero dovuto evidenziare la configurazione di un'ipotesi di nullità della notificazione per inidoneità al raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., e non di inesistenza, onde la nullità era rimediabile e doveva essere ordinato il rinnovo della notificazione, non essendosi costituita l'effettiva appellata.
Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, che, in diversa composizione – previo rinnovo della notificazione della citazione di appello alla società RAGIONE_SOCIALE (salvo che questa, a seguito della riassunzione, non vi rinunci, replicando all'appello con il suo atto di costituzione) – dovrà procederà all'esame dell'appello erroneamente ritenuto inammissibile.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il quinto motivo di ricorso, e, per l'effetto, assorbiti tutti gli altri motivi:
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, perché, previo rinnovo della notificazione della citazione di appello, proceda all'esame dell'appello.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2024, nella camera di consiglio