Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27900 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4021/2020 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- nonchè
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, SGC SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4790/2019 depositata il 12/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Premesso che:
COGNOME NOME ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza n.4790 del 12 luglio 2019 della Corte di Appello Roma dichiarativa della inammissibilità dell’appello di esso ricorrente contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso del testamento a firma di NOME COGNOME, dallo stesso proposta in via incidentale in una causa che lo vedeva opposto ai controricorrenti e agli intimati indicati in epigrafe, di scioglimento di due comunioni ereditarie. La Corte di Appello ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sui rilievi per cui l’atto di appello non era stato notificato a COGNOME NOME, NOME, NOME e la RAGIONE_SOCIALE. Al ricorrente era stato concesso termine, per due volte, per la rinnovazione della notifica, la quale era stata eseguita, ai sensi della l.53/1994, rispetto a COGNOME NOME, NOME e NOME; la rinnovazione risultava essere stata fatta ‘con modalità tali da comportare la nullità’ (quali la mancanza della indicazione del nome della parte nel cui interesse era stata effettuata la notifica in rinnovazione; la mancata indicazione dell’ufficio giudiziario e della sezione di fronte al quale pendeva la causa); rispetto alla RAGIONE_SOCIALE non era stato depositato l’avviso di ricevimento necessario a comprovare l’esito e la regolarità della notifica;
la causa perviene al RAGIONE_SOCIALE a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dopo era stata formulata proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso;
3.la parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memoria;
considerato che:
il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, 3 bis e 11 della l. 53/1994 e 156 c.p.c.’ in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Deduce che la Corte di Appello, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, avrebbe errato in quanto la nullità della rinnovazione della notifica sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo. Richiama la sentenza di questa Corte n.17022 del 28/06/2018 (la quale ha stabilito che’ In tema notificazioni con modalità telematica, l’onere di indicare nell’atto notificato in corso di procedimento l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l’univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l’atto contenga elementi altrettanto univoci, quali – nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo’). Il ricorrente sostiene che unitamente all’atto di citazione notificato era stato notificato il verbale dell’udienza di riferimento, dacché l’idoneità dell’atto allo scopo malgrado la mancata indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale pendeva il procedimento;
il motivo è infondato e va rigettato.
In primo luogo, la Corte di Appello ha rilevato che non era stata data prova della rinnovazione della notifica alla RAGIONE_SOCIALE. Il rilievo
non è stato attaccato dal ricorrente. Solo nella istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. -e quindi inammissibilmente, dato che l’istanza non è la sede per introdurre censure ulteriori rispetto a quelle formulate in ricorso- il ricorrente afferma che tale rinnovazione non avrebbe dovuto essere disposta poiché la prima notifica avrebbe dovuto essere considerata valida.
In secondo luogo, il ricorrente non ha contestato che le altre notifiche eseguite ai sensi della legge 53/1994 mancavano dei requisiti formali previsti dalla legge. Nella istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il ricorrente cerca di sostenere il contrario riportando un passo del ricorso in cui si legge che ‘fino dalla prima notifica dell’atto di appello … le finalità dell’atto che aveva raggiunto tutti i destinatari e tutti i litisconsorti necessari si erano perfezionate’ ed isolando, all’interno di questo passo, le parole ‘aveva raggiunto tutti i destinatari e litisconsorti’. Si osserva che ad ammettere una valutazione isolata delle parole riportate, il motivo sarebbe inammissibile in quanto, sotto la dedotta violazione di legge, verrebbe a prospettare una realtà di fatto opposta a quella accertata dalla Corte di Appello.
Tenuto fermo che il ricorrente non ha contestato l ‘ assenza dei requisiti di legge, come emerge dal significato fatto palese dalla formulazione letterale del passo nel suo complesso, occorre rilevare che l’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa è nulla, che tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. 11466/2020; Cass. 5734/2011), e che nella specie la costituzione non è avvenuta.
Il ricorrente afferma che ad una delle mancanze avrebbe ovviato la notifica del ‘verbale d’udienza di riferimento’. L’affermazione è per di più inammissibile: non è richiamato il contenuto del verbale
asseritamente notificato; non può, tale affermazione, essere veicolata in riferimento al dedotto vizio di violazione di legge; ove per ipotesi la mancanza fosse da ritenersi superata, ciò non avrebbe alcuna incidenza restando comunque ferma la pronuncia impugnata relativamente alle altre ragioni di nullità della rinnovazione della notifica e alla assenza di prova della rinnovazione della notifica nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese;
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una soluzione diversa;
sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in €5500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2000,00 in favore dei controricorrenti nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.