Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31131 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17712/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 422/2017 depositata il 10/05/2017.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nella persona della dott.ssa NOME COGNOME.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato in data 07.11.2002, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un appartamento e di un box auto in edificio sito in Salerno, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno contro delibere assembleari assunte dalle RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_SOCIALE»), costruttrice del fabbricato. Gli opponenti lamentavano che le cinque delibere -risalenti al periodo novembre 2001 e ottobre 2002, inerenti l’approvazione di una transazione intervenut a con la confinante RAGIONE_SOCIALE nonché la realizzazione di un muro di confine tra le due proprietà – sarebbero state adottate da un soggetto giuridico -la RAGIONE_SOCIALE -ormai privo di legittimazione a disporre sulle parti comuni dell’edificio, né legittimato ad imporre e ripartire spese relative a tali atti di disposizione di beni comuni, essendo subentrato alla RAGIONE_SOCIALE, quale unico ente gestore degli interessi comuni, il condominio di gestione, soggetto alla disciplina speciale del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 204 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica).
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 143/2008, rigettava la domanda attorea.
Impugnavano la predetta sentenza i coniugi COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Salerno ch e rigettava il gravame ritenendolo infondato. Per quel che qui rileva, osservava la Corte che:
-l’annullamento delle suddette delibere presuppone, quale requisito di legittimazione, la qualità di socio della cooperativa appellata: qualità pacificamente non rivestita dagli appellanti, subentrati agli originari soci in virtù di atto di compravendita dell’immobile stipulato con rogito notarile del 20.10.2001. Ne discende che l’appello non risulta meritevole di accoglimento in quanto l’interesse ad agire si identifica con quello dei soci;
né è ipotizzabile la nullità delle delibere impugnate, la previsione della nullità delle delibere assembleari essendo limitata ai soli casi previsti all’art. 2379 cod. civ., ossia: l’adozione della delibera senza la convocazione dell’assemblea, la mancata redazione di apposito verbale, nonché l’impossibilità o illiceità dell’oggetto;
tutti gli atti di approvazione della transazione, anteriori all’atto di acquisto dell’immobile da parte dei coniugi COGNOME (risalente al 20.10.2001), erano stati accettati e votati dal dante causa di questi ultimi: pertanto, essi sono ad essi opponibili. Dunque, manca ogni int eresse concreto ed attuale all’impugnativa di tali atti ;
la «vita giuridica» della RAGIONE_SOCIALE è asseritamente dichiarata cessata dagli appellanti: in disparte la proposizione di nuovi argomenti in appello, di tale cessazione non è stata fornita adeguata prova mediante produzione di formale atto di cancellazione, né la menzionata cooperativa aveva in alcun modo definito ogni suo rapporto giuridico con i terzi.
Contro la sentenza della Corte d’Appello propon evano ricorso per cassazione i coniugi COGNOME, affidandolo a quattro motivi, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Si difendeva la RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
Si esprimeva nel senso dell’infondatezza del ricorso il Sostituto Procuratore Generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di esistenza di giudicato esterno sollevata dai controricorrenti (Cass. Sez. 1, n. 11264 del 05.07.2012: v. controricorso p. 9, 2°-5° capoverso) sia in merito alla permanenza in vita della RAGIONE_SOCIALE, sia in merito all’inesistenza di un condominio di gestione formatosi con il consenso degli assegnatari. L’eccezione è inammissibile, poi ché incontra le preclusioni ex art. 372, comma 2, cod. proc. civ.: tanto che si consideri la rilevabilità della regiudicata esterna come officiosa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5689 del 10/04/2003, Rv. 562080 – 01), quanto che la si ritenga condizionata all’eccezione di parte, certa è la sua fondabilità sui soli documenti entrati negli atti ritualmente, ossia in modo tale che non venga lesa la garanzia del contraddittorio ex art. 24 Cost. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 295 del 2000; conf. da: Cass. Sez. L, Sentenza n. 3113 del 03/03/2001, Rv. 544385 – 01). Non può richiamarsi, in contrario, il dovere della Corte di cassazione di conoscere le proprie sentenze, la cui accessibilità è facilitata dallo strumento elettronico all’archivio e dall’attività dell’Ufficio del massimario (Cass. 11 aprile 1981 n. 2121). Tale dovere – strumentale alla funzione nomofilattica assegnata dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – sussiste per le sentenze intese come «precedenti», ossia munite dell’ auctoritas rerum similiter iudicatarum e conoscibili, perciò, anche in sede extraprocessuale, ma non anche per le sentenze intese come strumenti di documentazione di fatti e vicende concrete, rilevanti in processi diversi da quello in cui furono emesse. In questo secondo senso esse non possono che essere assimilate a tutti gli altri documenti processuali. In definitiva non può essere accolta un’eccezione sollevata solo durante la discussione finale
e fondata su documenti non in atti. E’ stato, infatti, più di recente affermato che l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello; altrimenti l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto anteriormente ovvero nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede ( ex plurimis , Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8289 del 15.03.2022; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112).
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2379, 1421, 1422, 1423 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella prospettazione dei ricorrenti, pur non essendo essi soci della RAGIONE_SOCIALE, erano comunque legittimati a far valere l’impossibilità dell’oggetto delle delibere ai sensi dell’art. 2379 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile ratione temporis ), in virtù del quale la nullità può essere fatta valere da chiunque e senza limite temporale di prescrizione, e può essere rilevata dal giudice anche in grado di appello. D’altra parte, l’impossibilità dell’oggetto deriverebbe dal fatto che la RAGIONE_SOCIALE deliberante si era spogliata -già prima dell’adozione delle delibere di cui si discute – del potere di disporre dei beni comuni, per effetto dell’assegnazione ai soci della proprietà individuale degli appartamenti, che a sua volta ha comportato la nascita del condominio di gestione sulle parti comuni fra gli assegnatari, come si evince dallo statuto della società e dall’art. 40 del Regolamento di condominio della RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. La Corte territoriale ha dedotto la mancanza di legittimazione dei ricorrenti
a ll’impugnazione delle delibere dall’insussistenza degli elementi prescritti dall’art. 23 79 cod. civ. (v. sentenza p. 5, 4° capoverso, p. 6, 3° capoverso): norma la cui disciplina è indirizzata alla nullità della delibera per impossibilità o illiceità dell’oggetto. Nel caso di specie, i ricorrenti -pur avendo anch’essi fondato la loro legittimazione ad impugnare su ll’art. 2379 cod. civ. nella versione vigente ratione temporis -avevano dedotto la carenza di potere dell’organo assembleare della RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’ avvenuta estinzione totale del mutuo e della stipula con assegnazione degli alloggi ai singoli soci: operazione che avrebbe comportato l’acquisto della proprietà individuale delle singole unità abitative con conseguente nascita del condominio di gestione sulle parti comuni fra gli assegnatari acquirenti.
2.2. Nel caso che qui rileva si pone, dunque, la questione di una nullità negoziale diversa da quella dedotta dalla parte nell’atto introduttivo (impossibilità o illiceità dell’oggetto) , ma chiaramente desumibile dalla prospettazione dei fatti costitutivi da parte degli originari attori , ossia l’impossibilità giuridica della delibera derivante dall’asserita carenza di potere dell’organo assembleare .
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con le note sentenze del 12.12.2014 nn. 26242-3 (conf. da Cass. Sez. U, n. 9839 del 14.04.2021; Cass. Sez. 2, n. 26495 del 17.10.2019), superando un precedente orientamento restrittivo che faceva divieto al giudice di rilevare d’ufficio un profilo di nullità diversa da quella originariamente prospettata dalla parte con la domanda introduttiva, hanno affermato che la nullità debba essere sempre oggetto di rilevazione ed indicazione da parte del giudice con riguardo a tutte le azioni di impugnativa negoziale, sicché può dirsi espunta dal nostro ordinamento ogni ipotesi di limitazione posta alla rilevabilità officiosa della nullità.
Hanno osservato le Sezioni Unite menzionate che la sentenza dichiarativa della nullità di un atto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l’inidoneità delle delibere a produrre effetti a causa della nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell’atto).
Unico limite del rilievo officioso della nullità, che si salda con la garanzia del contraddittorio, consiste nell’obbligo per il giudice di instaurare il contraddittorio sull’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
2.2.1. Con successiva pronuncia del 22.03.2017, n. 7294, le Sezioni Unite hanno affermato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del l’atto oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.
2.2.2. In sintesi, al giudice cui sia stata proposta la corrispondente istanza deve essere riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non soltanto quella indicata dagli attori; la soluzione opposta condurrebbe, sul piano processuale, a conseguenze assai problematiche, in quanto l’eventuale giudicato di rigetto della domanda di nullità comporterebbe la formazione del giudicato sulla
validità del contratto, con conseguente preclusione di ulteriori azioni di nullità di quel rapporto negoziale sulla base di diversi profili.
2.3. La Corte d’Appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto citati, in quanto ha esaminato la validità della delibera in relazione ai motivi di nullità espressamente indicati in citazione e, segnatamente, per l’illiceità delle delibere assembleari assunte dalla RAGIONE_SOCIALE per l’approvazione d ella transazione con il fabbricato confinante per impossibilità o illiceità dell’oggetto ex art. 2379 cod. civ. Dall’allegazione dei fatti in citazione e dai motivi d’appello, veniva in rilievo, tuttavia, un ulteriore e diverso profilo di nullità, riguardante la diversa questione per cui tali delibere erano state reputate affette da nullità in quanto adottate da un soggetto ormai privo di legittimazione a disporre delle parti comuni.
La sentenza, pertanto, merita di essere cassata e rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché accerti l’eventuale mancanza di potestà deliberatoria del RAGIONE_SOCIALE , avendo cura di verificare l’asserita assegnazione di tutti gli alloggi della RAGIONE_SOCIALE e il documentato riscatto dell’intera palazzina (o edificio autonomo ex art. 204 R.D. n. 1165 del 1938) ancor prima dell ‘assunzione delle cinque delibere impugnate che, ex art. 209, comma 5, R.D. n. 1165 del 1938, determina la cessazione di ogni vincolo cooperativo e la nascita di un condominio ordinario. Tenendo presente che l ‘acquisto della proprietà delle unità immobiliari a favore dei soci assegnatari che abbiano stipulato il mutuo frazionato può far sorgere un rapporto di condominio speciale o di gestione fra gli assegnatari stessi (previo accordo), ma non fa venir meno la cooperativa originaria, che rimane in vita perché, nel preminente interesse pubblico, rimangano garantite le finalità proprie della normativa sull’edilizia economica e popolare, nonché la buona
conservazione dell’immobile su cui grava il mutuo ipotecario concesso col contributo o col concorso dello Stato (Cass. n. 14199 del 05.05.2022, riportata in memoria dei ricorrenti). Ne deriva che la legittimazione della RAGIONE_SOCIALE può sussistere nella fase del condominio di gestione (ove esistente) e, seppure con qualche incertezza, nel periodo intercorrente tra la stipula del primo mutuo individuale e l’ammortamento dei mutui relativi a tutti gli alloggi dell’edificio costruito dalla cooperativa, ma non oltre il riscatto dell’intero edificio (Cass. n. 11264 del 05.07.2012).
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 202, 204, 209, 229 e 231 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono dell’errata lettura della domanda d’appello, poiché essi non hanno mai richiesto la declaratoria di inesistenza della RAGIONE_SOCIALE, quanto invece la sua carenza di potere e legittimazione a disporre di parti comuni condominiali. Infatti, in virtù del citato art. 40 del Regolamento di condominio, e nel rispetto dell’art. 209 d.lgs. n. 1165/1938, ogni vincolo cooperativo tra i condomini era cessato, una volta avvenuta la ripartizione individuale delle unità immobiliari ovvero avuto luogo il riscatto della proprietà in godimento. In altri termini, alla RAGIONE_SOCIALE era automaticamente subentrato un condominio di gestione, in applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 17031/2006) in virtù del quale tra la stipula del mutuo individuale (che determina l’acquisto della proprietà dell’alloggio da parte del socio) e il momento in cui tutti gli alloggi vengono riscattati, si configura un condominio speciale, la cui disciplina è quella dettata dal citato d.lgs. n. 1165/1938. Spettava, dunque, alla Corte d’Appello, verificare ed accertare la costituzione di
detto condominio di gestione, sulla base dell’assegnazione degli alloggi documentata nel fascicolo di primo grado.
Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.): irrilevanza dell’approvazione della delibera assembleare da parte del dante causa . Lamentano i ricorrenti l’omesso esame del contratto di assegnazione in proprietà dell’alloggio ai danti causa dei coniugi COGNOME, quale prova documentale dell’avvenuta assegnazione dell’immobile e del suo totale riscatto, in conseguenza de ll’estinzione dei mutui. Ai sensi del citato art. 40 del Regolamento condominiale da tale fatto discenderebbe, a giudizio dei ricorrenti, l’automatica nascita del condominio di gestione, da cui deriva che l’amministrazione del condominio non poteva essere retta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, il secondo e il terzo mezzo restano assorbiti.
Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.): irrilevanza dell’approvazione delle delibere assembleari da parte del dante causa . Innanzitutto, i ricorrenti contestano la veridicità di quanto affermato dalla Corte di seconde cure, ossia che i danti causa avrebbero approvato le delibere di cui si discute, quando invece la presenza di solo uno dei venditori è stata accertata ne ll’assemblea dell’8.10.2001. In ogni caso, l’adesione dei soci della RAGIONE_SOCIALE alla transazione che comportava la cessione di parti condominiali non assume rilievo sanante, a fronte del difetto di potestà deliberativa dell’assemblea dei soci .
6.1. Il motivo è fondato. Poiché il contratto traslativo della proprietà dell’immobile abitato dagli odierni ricorrenti ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.), essendo i coniugi COGNOME acquirenti dell’immobile originariamente assegnato dalla RAGIONE_SOCIALE ai danti causa , ne deriva la legittimazione ad agire rispetto all’azione di accertamento della nullità delle delibere impugnate per carenza di potestà deliberativa dell’assemblea della medesima cooperativa.
In definitiva il Collegio, in accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione affinché accerti la sussistenza di una causa di nullità delle delibere impugnate per impossibilità giuridica di deliberazioni assunte in carenza di potestà deliberativa della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda