Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20589/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: e
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 1325/2021, pubblicata in data 4 maggio 2021 e notificata il 14 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME RAGIONE_SOCIALE lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione al contratto di leasing sottoscritto in data 4 marzo 1999 ed estinto nel 2008, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a., chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito.
I l Tribunale adito, respinta l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, rigettava le domande.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia.
In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici d’appello , partendo dalla premessa che l’appellante non aveva indicato in modo specifico i periodi in cui sarebbero stati applicati interessi usurari, il che rendeva inammissibile la consulenza tecnica contabile, hanno osservato, avallando la decisione di primo grado, che non erano stati in concreto applicati gli interessi di mora, poiché non vi era stato inadempimento del mutuatario, e che il tasso soglia non poteva essere calcolato cumulando quello corrispettivo di leasing e quello moratorio; hanno, inoltre, rimarcato che, pur nell’ipotesi di superamento del tasso soglia, la conseguenza che ne derivava non era la gratuità del mutuo.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con quattro motivi.
BNP RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale e le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 1 e comma 4 e art. 3 legge n. 108/96, dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001 e 644, primo e terzo comma, c.p., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ›› , la società ricorrente sostiene che la c orte d’appello avrebbe errato nel ritenere non sufficiente, al fine della usurarietà, la pattuizione di un interesse moratorio superiore al tasso soglia ed a considerare necessaria la effettiva dazione.
Evidenzia, al riguardo, che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 18 per cento, a fronte di un tasso soglia usura vigente del 10,275 per cento, e che la disciplina antiusura è finalizzata a sanzionare sia la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, sia la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso e richiama a sostegno di tale assunto Cass. n. 12964/2021.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. La c orte d’appello ha accertato il mancato pagamento di interessi moratori da parte dell’odierna ricorrente, affermando che ‹‹ parte attrice non ha neppure allegato di essere stata in ritardo con il pagamento dei canoni e quindi di avere corrisposto interessi di mora ››, e al riguardo specificando: ‹‹ sul punto vi era giudicato interno non avendo l’appellante censurato tale accertamento e provato il contrario -anzi lo ha esclus o alla p. 13 dell’appello, pur a fronte della specifica contestazione dell’appellata…›› . In sostanza, ha
ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda di declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sul presupposto che difettasse la prova, non offerta dall’eccipiente, che BNP Paribas avesse preteso e la mutuataria avesse corrisposto interessi di mora, in tal modo escludendo, come del resto è pacifico tra le parti, che gli interessi moratori nella misura pattuita fossero stati mai in concreto applicati.
A tanto deve pure aggiungersi che il contratto di leasing è stato pacificamente estinto nel 2008, ossia ancor prima che venisse introdotto il giudizio di primo grado, con la inevitabile conseguenza che la pattuizione usuraria è sostanzialmente rimasta priva di conseguenze.
Ciò rende evidente la carenza di interesse, in capo all’odierna opponente, a far accertare la nullità di una clausola per pretesa natura usuraria degli interessi moratori pattuiti, inserita nel contratto di leasing .
Si impone, invero, di ribadire che l’interesse all’impugnazione inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo- deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., sez. 6 – 5, n. 3991 del 18/02/2020; Cass., sez. 2, 11/12/2020, n. 28307).
Tale interesse, nella specie, difetta.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e lamenta che il giudice d’appello a vrebbe omesso ogni pronuncia sia in tema di mancata indicazione del tasso corrispettivo (Tan) praticato ex art. 117, comma 4, t.u.b., come
evidenziato con l’atto di appello, sia con riguardo alla contestata violazione dell’art. 117, commi 4 e 6, t.u.b., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., benché le questioni fossero rilevabili d’ufficio .
2.1. La censura è infondata.
2.2. Con l’atto di appello e con la comparsa conclusionale depositata in secondo grado, il cui contenuto è stato ritrascritto in ricorso nel rispetto del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., l’odierna ricorrente ha dedotto che nel contratto di leasing mancava l’indicazione del tasso corrispettivo ( Tan), in violazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b., e che al fine di sopperire a tale mancanza non potesse essere sufficiente l’indicazione contenuta al paragrafo E2 del medesimo contratto concernente il diverso parametro di indicizzazione; ed ha, conseguentemente, precisato che il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato parzialmente nullo e che avrebbe avuto diritto, in applicazione del comma 7, lett. b) , dell’art. 117 t.u.b., alla restituzione di tutte le somme versate, perché non dovute, e, in subordine, che avrebbe dovuto applicarsi il tasso sostitutivo di cui alla lettera a) del richiamato art. 117 t.u.b.
2.3. Risulta evidente, sulla base della stessa prospettazione difensiva di parte ricorrente, che la doglianza fatta valere non rientra tra quelle cui si riferisce la sentenza di questa Corte n. 12946/2021, da essa invocata, in quanto tale ultima pronuncia si è, in realtà, occupata della diversa questione della violazione dell’art. 117, comma 6, t.u.b. e, quindi, della violazione delle regole di trasparenza bancaria, per le quali opera la rilevabilità d’ufficio.
Essendo qui in discussione l’asserita violazione dell’art. 117, comma 4, t.u.b., del tutto correttamente la Corte d’appello non si è pronunciata sul punto, trattandosi di domanda tardivamente introdotta in appello e non rilevabile d’ufficio, non essendo previsto,
in caso di inosservanza di tale disposizione, la nullità del contratto, ma piuttosto l’applicazione di un tasso sostitutivo .
Tanto è sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che può configurarsi solo con riguardo a domande od eccezioni che siano state ritualmente introdotte in giudizio (Cass., sez. 5, 12/02/2021, n. 3593; Cass., sez. 6 -3, 16/03/2017, n. 6835).
2.4. Del tutto inconferente è, invece, il richiamo nella rubrica del motivo in esame all’art. 117, comma 6, t.u.b., emergendo dagli stessi scritti difensivi di parte ricorrente, riportati in ricorso, che in sede di appello non è stata eccepita la violazione di tale disposizione, sicché, anche sotto tale profilo, non è ravvisabile un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello.
Con il terzo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta l’omessa pronuncia, da parte della corte territoriale, sulla eccepita indeterminatezza dei tassi e dei costi periodici pattuiti in misura variabile in ragione del parametro di indicizzazione – Euribor.
Rimarca, nello specifico, trascrivendo le pagg. 22 24 dell’atto di appello, che i giudici di merito non hanno preso in considerazione le suddette domande, aventi ad oggetto profili di nullità rilevabili d’ufficio, le quali neppure possono ritenersi implicitamente rigettate.
Il motivo è fondato.
Pur avendo l ‘ odierna ricorrente sollevato la suindicata questione, la c orte d’appello ha del tutto omesso di prenderla in esame, così incorrendo nella violazione denunciata, considerato che la doglianza involge un profilo di nullità del contratto rilevabile d’ufficio anche dal giudice d’appello , cui era stato rimesso il compito di accertare l’eventuale esistenza di una intesa illecita restrittiva della concorrenza diretta alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali era stato
determinato l’indice , e di dichiarare quindi, al ricorrere dei presupposti a tal fine richiesti, la nullità della clausola inserita nel contratto di leasing contenente il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) , della legge n. 287/90 e dell’art. 101 TFUE.
L’accoglimento del terzo motivo comporta del quarto motivo (con cui la ricorrente censura la decisione gravata per violazione degli artt. 61, primo comma, e 112 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello asseritamente omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio formulata nel corso del giudizio e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendola semplicemente esplorativa).
Alla fondatezza nei suindicati termini del terzo motivo assorbito il quarto, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo motivoconsegue l’accoglimento e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà al nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo motivo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione