Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28227/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 928/2022 depositata il 15/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’8/7/2013 il committente NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Lecce l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME accomandatario e NOME COGNOME accomandatario di fatto, per la risoluzione del contratto di appalto , stipulato con scrittura privata del 10/1/2011, relativo alla costruzione di due villette allo stato rustico, per inadempimento e condanna dei convenuti al risarcimento del danno. L’attore deduce che, con la menzionata scrittura, aveva affidato a NOME COGNOME tale costruzione, per un valore complessivo di € 50.000, da ultimare entro il maggio 2011, con corrispettivo da saldare mediante cessione di pari valore – da parte del COGNOME alla ditta appaltatrice o a persona da nominare – di un lotto di terreno. Avvenuta tale cessione e decorsa la scadenza contrattuale, i lavori appaltati non sono stati ultimati. In primo grado la domanda è rigettata poiché «la società appaltatrice non ritenersi inadempiente rispetto alla realizzazione di opere non conformi alla normativa urbanistica». In secondo grado, l’attore propone l’ appello principale e lamenta tra l’altro una violazione di legge per non avere il giudice, valutata la non sanabilità degli abusi, rilevato d’ufficio ex artt. 1418 e 1346 c.c. la nullità assoluta del contratto, nonché per non avere sottoposto la questione al contraddittorio delle parti al fine di consentire alle stesse di prendere posizione e di introdurre un giudizio di accertamento della nullità del contratto. La Corte di appello ritiene che il contratto di appalto in questione, in quanto avente ad oggetto la costruzione di immobili in modo totalmente difforme rispetto alla concessione
edilizia, è nullo per illiceità dell’oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica. Tuttavia – prosegue la Corte territoriale – nessuna «domanda di declaratoria di nullità del contratto è stata mai proposta in primo grado l’attore; solo con l’atto di appello si introduce tale questione, che quindi integra allo stato una domanda nuova, e come tale inammissibile, in quanto amplia in questa sede il thema decidendum del primo grado, tenuto conto che la questione di nullità non è stata né sollevata né rilevata in via di eccezione in primo grado al fine di paralizzare la domanda dell’attore. In ogni caso, tale rilievo e la conseguente declaratoria di nullità incidenter tantum e senza effetto di giudicato non avrebbero portato ad un esito diverso dal rigetto della pretesa avanzata con l’atto introduttivo (la risoluzione del contratto di appalto), adottata dal tribunale in sentenza, sicché deve escludersi anche sotto questo profilo l’ammissibilità della censura, in difett o di un interesse ap prezzabile a farla valere, per la irrilevanza che avrebbe nell’ottica di una modifica in senso più favorevole per l’appellante la pronuncia del primo giudice, posto che in ogni caso la domanda dovrebbe essere rigettata. Anche sotto il profilo dell’interesse la censura inerente la declaratoria incidenter di nullità del contratto non può essere accolta».
Ricorre in cassazione l’attore con un motivo, illustrato da memoria. Resiste uno dei convenuti, NOME COGNOME, con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo denuncia la nullità del contratto di appalto e censura che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi, anche d’ufficio, su tale questione preliminare, dichiarandone la proposizione in appello inammissibile in quanto integra una domanda nu ova. Censura inoltre che si sia ritenuto insussistente l’interesse ad ottenere la pronuncia di nullità. Si deduce violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. e 100 e 345 c.p.c. In particolare, si denuncia che la Corte di appello, pur accertando la nullità del contratto, non l’abbia
pronunciata in difetto di domanda di parte, adducendo che ciò urterebbe contro il principio dispositivo. Il ricorrente ritiene che ciò contrasti con le pronunce delle Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 2014 e teme soprattutto che ciò implichi il giudicato implicito sulla «non nullità» del negozio. In particolare, egli sostiene che il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda di risoluzione, non ha rilevato la nullità del contratto, ma ne ha presupposto la validità, concludendo per il rigetto della domanda di inadempimento sull’assunto che manchi il fatto dell’inadempimento, poiché nessuno può essere obbligato a realizzare ciò che è abusivo. Tale timore dà luogo altresì alla censura di violazione dell’art. 100 c.p.c., con cui egli fa valere l’interesse alla declaratoria di nullità , giacché «in difetto di tale pronuncia , deriverebbe il passaggio in giudicato della non nullità del contratto e ciò impedirebbe al ricorrente di poter ristabilire la situazione ex ante con la restituzione per equivalente della prestazione da egli integralmente adempiuta; inoltre esporrebbe ad azioni di pagamento di ipotetiche somme ulteriori che l’appaltatrice ha affermato di vantare».
Il motivo è rigettato.
La sentenza impugnata non cita Cass. SU n. 26242 e n. 26243 del 2014 e formula qualche passaggio della motivazione in modo non del tutto limpido (laddove sembra incorrere nell’errore di ritenere che l’accertamento della nullità del contratto non sia coperto dal giudicato). Tuttavia, il risultato cui perviene la Corte territoriale è in linea con le predette sentenze gemelle e merita di essere confermato. Si rilegga infatti l’esordio del paragrafo n. 7 di Cass. SU 26242/2014 (p. 72):«Il giudice ha l’obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale; il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio , e rigettare la domanda – di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione
che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale».
Ciò è esattamente quel che è accaduto nel caso attuale: il rigetto della domanda di risoluzione rinviene il proprio motivo portante nella nullità del negozio. Infatti, l’affermazione che non vi è inadempimento , poiché nessuno può essere obbligato a realizzare ciò che è abusivo, è un mero anello di congiunzione tra il motivo portante (appunto la nullità del contratto) e la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione. Con ciò si dissolve il timore del ricorrente che ciò implichi il giudicato implicito sulla non nullità del negozio. Alla stregua di Cass. SU n. 26242 del 2014, è vero il contrario: tale decisione «ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale».
È superfluo il sottolineare come tale soluzione sia sistematicamente consonante con il temperamento del potere delle parti di delimitare attraverso il petitum l’oggetto del giudicato, temperamento esplicitamente previsto dall’art. 34 c .p.c., nella parte in cui esso prevede la decisione con efficacia di giudicato di una questione pregiudiziale (tale è la nullità del contratto di cui la parte domanda la risoluzione), laddove ciò sia necessario «per legge» (così come interpretata sistematicamente, anche in relazione al caso attuale, da Cass. SU n. 26242 del 2014).
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.