Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28143 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12666/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio
dell’avv .
NOME
(EMAIL).
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 411/2019 depositata il 18/09/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Considerato che
1. NOME COGNOME, conduttore di un immobile sito in Sassari, conveniva avanti al Tribunale di Sassari il locatore NOME COGNOME, chiedendo che, con ogni conseguenza in punto ripetizione somme, fosse dichiarata l’inefficacia della clausola prevista all’art. 6 del contratto di locazione ad uso non abitativo, in cui veniva previsto l’aggiornamento automatico del canone in base alle variazioni RAGIONE_SOCIALE, sostenendo di aver corrisposto l’aggiornamento nella misura del 100% degli indici RAGIONE_SOCIALE in luogo di quella del 75% co nforme al disposto dell’art. 32 legge 392/1978; lamentava inoltre che, con ulteriore scrittura privata in pari data ma non registrata, esso conduttore ed il locatore avevano stabilito una misura maggiore del canone di locazione rispetto a quella prevista nel contratto registrato.
Si costituiva resistendo NOME COGNOME.
Con sentenza 24 maggio 2018 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di restituzione delle somme pagate in forza del contratto non registrato, mentre accoglieva la domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dal locatore a titolo di adeguamento del canone
secondo le variazioni RAGIONE_SOCIALE nella misura del 100% in luogo di quella del 75%.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.
Si costituiva resistendo NOME COGNOME.
Con sentenza n. 411/2019 pubblicata il 18 settembre 2019 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità del contratto non registrato con cui le parti avevano previsto la maggiorazione del canone in data contestuale alla stipula del contratto registrato e per l’effetto condannava NOME COGNOME alla restituzione in favore di NOME COGNOME di tutte le somme in quanto indebite percepite oltre al canone mensile indicato nel contratto registrato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie illustrative.
Rilevato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345, comma 3, cod. proc. civ. per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio quale la valutazione delle dichiarazioni dei redditi dei proprietari dell’immobile.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., dell’art. 1, comma 346, della legge 311/2004, dell’art. 53 Cost e dell’art. 79 legge 392/1978 in relazione all’accordo integrativo/correttivo del canone di locazione dell’1.08. 1994.
In particolare, per quanto interessa, a pag. 19 del rico rso, nel punto 15, nell’illustrare tale motivo, si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile retroattivamente il citato art. 1, comma 346.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 345 cod. proc. civ., artt. 1414 e 1418 cod. civ.
Il secondo motivo, che per ragioni logiche deve essere scrutinato preliminarmente, è fondato.
Come già questa Corte ha già avuto modo di affermare, l a previsione dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 – a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati – si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all’art. 11 delle preleggi e considerata l’assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass., 28/12/2016, n. 27169; Cass., 21/07/2022, n. 22828; Cass., 19/05/2023, n. 13870; Cass., 17/09/2019, n. 23192).
Nel ritenere la nullità del contratto non registrato, con cui le parti avevano previsto la maggiorazione del canone in
data contestuale alla stipula del contratto registrato, la corte di merito non ha pertanto applicato i suindicati principi di diritto, come specificatamente censurato dal ricorrente al punto 15 del secondo motivo.
La corte territoriale ha infatti applicato retroattivamente detta norma e tale motivazione -decisiva ed emergente dalle pagg. 4-5 della sentenza impugnata- non è conforme a diritto, essendo la stipulazione del contratto avvenuta ben prima dell’entrata in vigore della norma citata, la quale si applica soltanto ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, conformemente all’art . 11 delle Preleggi ed in considerazione dell’assenza di una previsione che impone la registrazione dei contratti in corso (Cass., 17/09/2019, n. 23192).
E’, poi, appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 0 9/10/2017, n. 23601), l’art. 1, comma 346, si applica (ma appunto non retroattivamente) anche alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
6. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’ Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza