Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9955/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che le rappresenta e difende giuste procure speciali in calce al ricorso.
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
(EMAIL), COGNOME NOME, giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.
229/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Medina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 229/2022 del 25 gennaio 2022, con cui la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione a suo tempo proposta da essa ricorrente, cessionaria del contratto di leasing di un immobile ad uso ufficio, e da RAGIONE_SOCIALE, originaria utilizzatrice, ed ha confermato la sentenza n. 8460/2020 del 17 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda riconvenzionale della concedente Banca RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore ed aveva invece respinto sia la loro domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sia la loro eccezione di nullità del contratto di leasing traslativo immobiliare, per violazione dell’art. 1418, comma 3, cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 46 del d.p.r. 380/2001 e 29, comma 1 bis, della Legge 52/1985.
In estrema sintesi, le ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità del contratto di leasing con cui le è stata concessa in locazione una unità immobiliare ad uso ufficio, tuttavia ‘urbanisticamente
inesistente’ perché priva del frazionamento, dato che non risulta essere stata creata la particella n. 65 identificativa dell’immobile locato.
Si costituisce RAGIONE_SOCIALE con controricorso, anche contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale le ricorrenti resistono con proprio controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte resistente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, art. 1418, 3 comma, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 46 d.p.r. 380/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte d’appello non ha dichiarato la nullità del contratto di leasing, perché ha omesso di considerare che nel caso di specie non si verteva in tema di difformità urbanisticoedilizie, bensì di totale assenza del frazionamento urbanistico, che costituisce il titolo edilizio abilitativo per la creazione dell’unità immobiliare oggetto di causa, dato che la DIA, intervenuta nell’anno 2004 , non aveva determinato il frazionamento della particella catastale relativa al l’immobile locato.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, art. 1418 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 29, comma 1 bis, legge 52/1985 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.’
Lamenta che la corte d’appello non ha dichiarato la nullità del contratto di leasing immobiliare traslativo pur in presenza delle conclamate divergenze tra lo stato di fatto dell’immobile e le
planimetrie catastali, divergenza tale da non consentire al lessor di rendere, in sede di trasferimento del bene, finalità perseguita ab origine con il contratto di leasing, la dichiarazione di cui all’art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, con conseguente incommerciabilità dell’immobile.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia ‘Violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., art. 1418, 3 comma, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 46 d.p.r. 380/2001 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. per travisamento della prova’.
Lamenta che la corte territoriale ha attribuito alla c.t.u., utilizzata per la decisione sul punto controverso essenziale della causa, un’affermazione esattamente contraria al suo contenuto testuale, e cioè che la DIA del 2004 presentava il frazionamento della particella relativa all’immobile oggetto del leasing.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 1418, 3 comma, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 46 d.p.r. 380/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte d’appello ha negato valore probatorio al Provvedimento del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO del 13.12.2019, avente ad oggetto la Comunicazione di Inefficacia della C.I.L.A. 1722 2019 del 25 marzo 2019, senza fornire le ragioni, in fatto ed in diritto, della ritenuta irrilevanza.
5. Il primo motivo è inammissibile.
La censura attiene infatti ad una valutazione del fatto e della prova l’ assenza invece che la mera difformità del titolo edilizioinsindacabile in sede di legittimità (v. di recente Cass., 03.03.2023, 6494, e, tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del
14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).
6. Il secondo motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, secondo cui nei negozi di trasferimento di diritti reali e di locazione finanziaria di beni immobili la difformità del titolo abilitativo alla costruzione dalla normativa urbanistica non integra di per sé sola una ragione di nullità, poiché -pur dovendosi escludere una pregiudiziale amministrativa e, quindi, l’onere di previa impugnativa degli atti amministrativi presuppostila sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, da qualificarsi come nullità “testuale”, riguarda la mancata inclusione nell’atto negoziale degli estremi del titolo abilitativo, il quale deve essere realmente esistente e riferibile all’immobile, ma non anche la sostanziale illegittimità urbanistica del bene.
6.1. Così motivando, la corte territoriale richiama espressamente Cass., 07/11/2019, n. 26824, la quale, a sua volta, si rifà a quanto argomentato dalle Sezioni Unite nella sentenza 22/03/2019, n. 8230, ove chiaramente si afferma che
la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, sicché deve qualificarsi come nullità testuale (con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono), volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Con la conseguenza che, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità sostanziali della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Il motivo è dunque privo di decisività, in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza si consolida sui passaggi non censurati (v., tra le tante, la recente Cass., 26/02/2024, n. 5102: ‘Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa’).
7. Il terzo motivo, là dove denuncia la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per errata valutazione delle prove, sotto il profilo della violazione della regola del prudente apprezzamento della prova, è infondato.
Questa Suprema Corte (v. Cass., 17/11/2021, n. 34786) ha
già avuto modo di affermare, con orientamento a cui si intende dare continuità:
che la violazione del “prudente apprezzamento” coincide con la falsa applicazione di siffatta regola, e cioè con il non avere liberamente valutato le prove, in un’ipotesi in cui mancava la deroga normativa all’esercizio di tale potere, o con l’avere liberamente valutato le prove, laddove invece era previsto un altro regime legale; non è invece denunciabile quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» -precisa il citato art. 116 -prudente apprezzamento;
che l’uso nella disposizione dell’aggettivo possessivo “suo” non ha il senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva, perché si tratta dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del “prudente” apprezzamento: la legge non parla di “suo apprezzamento”, ma di “suo prudente apprezzamento”; ne discende che la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi;
che si tratta quindi del prudente apprezzamento non in astratto, ma in accordo al punto di vista del giudice della causa. La conseguenza dell’accezione soggettiva di prudente apprezzamento è l’autonomia del giudice nella valutazione le prove. E’ questo il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116 cod. proc. civ.;
che il controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il
provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio. Sul piano invece del sindacato di cassazione, la norma di cui all’art. 116 non è formulata in termini di “prudente apprezzamento” senza attributi, il che rinvierebbe ad un parametro astratto e generale di cui denunciare la violazione in sede di legittimità, ma, come si è detto, essa qualifica il prudente apprezzamento nei termini soggettivi del giudice. Sotto questo aspetto, la norma non è qualificabile come attributiva di un potere, tale che in sede di legittimità si debba verificarne il rispetto. L’art. 116 cod. proc. civ., con il rimando allo “specifico” prudente apprezzamento del giudice della causa, è piuttosto norma di garanzia dell’esercizio della libera valutazione della prova da parte del giudice, salvo il limite che «la legge disponga altrimenti». L’art. 116 fonda in definitiva l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.).
7.1. Pertanto, il motivo è infondato alla stregua del seguente, qui ribadito, principio di diritto: ‘il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché l’esercizio del potere non deve uniformarsi ad un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il «suo» prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa, salvo il limite che la legge disponga altrimenti”.
7.2. Aggiungasi, infine, che l’affermazione censurata nel motivo -e cioè che la DIA del 2004 avrebbe previsto il frazionamento- non costituisce la ratio decidendi su cui si fonda
la sentenza impugnata, che, come rilevato nello scrutinio del secondo motivo, è quella riconducibile al principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella già citata sentenza 22/03/2019, n. 8230.
8. Il quarto motivo è inammissibile.
L’impugnata sentenza ha infatti ritenuto irrilevante ai fini del decidere il parere del responsabile dello sportello edilizio, svolgendo sul punto motivate valutazioni in fatto (tra le quali la considerazione per cui l’immobile oggetto di leasing è immobile storico soggetto al controllo della competente Soprintendenza, la quale risulta avesse espresso parere positivo sulla DIA presentata nel 2004, in quanto ‘anche e proprio riferita al frazionamento oggetto di lite’ ) il cui riesame è precluso in sede di legittimità. La circostanza dell’irrilevanza del parere del responsabile dello sportello edilizio non costituisce, in definitiva, ratio decidendi .
Con il primo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE denuncia ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per omesso esame dell’eccezione preliminare di RAGIONE_SOCIALE BPM di inammissibilità dell’appello principale’.
Lamenta che la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità del gravame, eccezione motivata sulla scorta della mancata impugnazione, da parte degli odierni ricorrenti, dei capi della sentenza di primo grado che avevano: a) accertato la risoluzione del contratto e dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell’immobile; b) ritenuto insussistente il presupposto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta; c) determinato le somme dovute dalle società attrici (oggi ricorrenti principali), sia direttamente riferibili al contratto di leasing, sia collegate all’esecuzione nel tempo del contratto medesimo, ed in particolare la condanna al rimborso alla RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. delle spese condominiali, che la stessa era
stata costretta a pagare per il mancato adempimento delle società conduttrici. La riferita mancata impugnazione, avendo determinato il giudicato interno in ordine alle predette domande, avrebbe altresì comportato un autonomo, implicito accertamento di validità del contratto di leasing.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE BPM denuncia ‘Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per omesso esame dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE BPM in relazione all’eccezione di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di leasing’.
Lamenta che la corte territoriale non si sia pronunciata sul suo appello incidentale, volto a far dichiarare l’inammissibilità della domanda di nullità proposta in primo grado dalle odierne ricorrenti (al tempo attrici), in quanto proposta tardivamente.
Sia il primo sia il secondo motivo di ricorso incidentale, non formulati in via condizionata, sono inammissibili per carenza di interesse, alla luce del rigetto dell’appello. Essi rivestono, infatti, natura puramente teorica.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia delle ricorrenti principali sia del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito,
dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza