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Nullità contratto d’appalto: opere abusive e danni

Un committente ha citato in giudizio il direttore dei lavori per i danni subiti a causa di un appalto edilizio. Tuttavia, le opere realizzate si sono rivelate totalmente abusive e non conformi al permesso di costruire, tanto da portare a un ordine di demolizione. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto d’appalto per illiceità dell’oggetto. Di conseguenza, ha stabilito che il committente, essendo corresponsabile dell’abuso, non ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni al direttore dei lavori, poiché non può derivare alcuna pretesa da un contratto giuridicamente nullo.

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Nullità Contratto d’Appalto per Opere Abusive: Niente Risarcimento per il Committente

L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale nel diritto immobiliare: le conseguenze della nullità del contratto d’appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive. La Corte di Cassazione chiarisce che, se un edificio è realizzato in totale difformità dal permesso di costruire, il contratto è nullo e il committente, corresponsabile dell’illecito, non può chiedere il risarcimento dei danni né all’appaltatore né al direttore dei lavori. Questo principio protegge l’interesse pubblico al corretto sviluppo urbanistico del territorio, impedendo che si possano trarre vantaggi da accordi illeciti.

I Fatti di Causa: Dall’Appalto di Ristrutturazione all’Abuso Edilizio

La vicenda ha origine da una domanda di pagamento presentata da un costruttore nei confronti del proprietario di un immobile, per lavori di ristrutturazione. Il proprietario non solo si opponeva alla richiesta, ma proponeva una domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, chiamando in causa sia il costruttore sia il direttore dei lavori.

Il Tribunale di primo grado, dopo una consulenza tecnica, accertava che i lavori eseguiti non erano una semplice ristrutturazione, ma un ampliamento e una sopraelevazione abusivi, realizzati in assenza di un’adeguata concessione edilizia. Di conseguenza, il Comune aveva emesso un ordine di demolizione. Il giudice dichiarava quindi il contratto d’appalto radicalmente nullo per illiceità dell’oggetto e rigettava sia la domanda del costruttore sia quella del proprietario per la risoluzione. Tuttavia, condannava il direttore dei lavori a risarcire il proprietario per i soli vizi relativi alle opere originariamente autorizzate.

La Decisione della Corte d’Appello

Impugnata la sentenza, la Corte d’Appello ribaltava parzialmente la decisione. Accoglieva l’appello del direttore dei lavori, escludendo la sua responsabilità e rigettando la domanda di risarcimento del proprietario. La Corte territoriale motivava la sua decisione sulla base della commistione inscindibile tra le opere lecite e quelle illecite, che rendeva impossibile distinguere l’oggetto lecito da quello divenuto illecito. La violazione di norme imperative comportava la nullità dell’intero contratto, esentando da responsabilità contrattuale tutte le parti coinvolte, compreso il direttore dei lavori.

L’Analisi della Corte di Cassazione sulla nullità del contratto d’appalto

Il proprietario dell’immobile ha proposto ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi, confermando la decisione d’appello.

Il Principio del Contraddittorio e la Rilevazione d’Ufficio della Nullità

Il ricorrente lamentava che la nullità del contratto fosse stata rilevata d’ufficio senza un adeguato contraddittorio. La Corte ha respinto questa doglianza, chiarendo che la questione della nullità era stata ampiamente dibattuta in entrambi i gradi di merito e che le parti avevano avuto piena possibilità di difendersi sul punto.

Difformità Totale vs. Parziale: Quando l’Abuso Annulla l’Intero Accordo

Il punto centrale della controversia era se la nullità dovesse considerarsi totale o solo parziale. Il ricorrente sosteneva che le opere fossero solo parzialmente difformi e che quindi la nullità dovesse riguardare solo la parte abusiva. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di appalti edilizi, occorre distinguere:

* Difformità parziale: Si ha quando le modifiche rispetto al progetto autorizzato non alterano la struttura essenziale dell’opera.
* Difformità totale: Si verifica quando l’edificio realizzato è radicalmente diverso per tipologia e volumetria da quello assentito. In questo caso, l’opera è equiparata a una costruzione realizzata in totale assenza di concessione.

Nel caso di specie, i giudici hanno accertato una difformità totale, con la realizzazione di un terzo e un quarto piano non previsti, un aumento significativo di volumetria e la modifica della sagoma dell’edificio. Tale abuso comporta la nullità dell’intero contratto per illiceità dell’oggetto.

La Responsabilità del Committente e del Direttore Lavori in caso di nullità del contratto d’appalto

La Corte ha affermato un principio fondamentale: da un contratto nullo non possono sorgere obbligazioni contrattuali valide. Pertanto, non è configurabile una responsabilità per inadempimento. Se la causa della nullità, come in questo caso, è addebitabile anche al committente, quest’ultimo non può pretendere il risarcimento del danno che egli stesso ha contribuito a causare.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su solidi principi giuridici. In primo luogo, un contratto con un oggetto illecito (la costruzione di un’opera abusiva) è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. perché contrario a norme imperative che tutelano l’ordinato assetto del territorio. La nullità travolge l’intero rapporto, elidendo alla radice la possibilità di far valere pretese basate su di esso, come l’azione di risarcimento per inadempimento.

In secondo luogo, la Corte sottolinea la corresponsabilità del committente. È dovere primario del proprietario dell’immobile e titolare del permesso di costruire assicurarsi che i lavori vengano eseguiti in conformità alla normativa edilizia. Consentendo o promuovendo la realizzazione di opere totalmente abusive, il committente partecipa attivamente all’illecito e non può poi dolersi delle conseguenze negative, tentando di scaricare la responsabilità su altri soggetti del rapporto contrattuale.

Le Conclusioni

La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la realizzazione di abusi edilizi gravi determina la nullità del contratto d’appalto, con l’impossibilità per le parti di avanzare pretese risarcitorie su base contrattuale. Il messaggio è chiaro: la legge non offre tutela a chi agisce in violazione delle norme urbanistiche. Il committente che consapevolmente partecipa a un’operazione immobiliare illecita non può successivamente invocare la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori o dell’appaltatore per i danni derivanti da tale illecito, poiché egli stesso è partecipe della causa che ha reso nullo il contratto fin dall’origine.

Un contratto d’appalto per opere edilizie totalmente abusive è valido?
No, un contratto d’appalto che ha per oggetto la costruzione di un’opera in totale difformità dal permesso di costruire è radicalmente nullo. La nullità deriva dall’illiceità dell’oggetto, in quanto contrario a norme imperative di ordine pubblico che regolano l’attività edilizia.

Il committente può chiedere il risarcimento dei danni al direttore dei lavori se il contratto d’appalto è nullo per abusi edilizi?
No. Se la nullità del contratto è causata da un abuso edilizio grave, per il quale anche il committente è responsabile, quest’ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni al direttore dei lavori su base contrattuale. Non si può configurare un inadempimento contrattuale se il contratto stesso è giuridicamente inesistente.

Cosa si intende per “difformità totale” di un’opera edilizia e quali sono le conseguenze sul contratto?
Si ha “difformità totale” quando l’edificio realizzato è completamente diverso da quello autorizzato per caratteristiche tipologiche, volumetriche e di sagoma. Questa situazione è equiparata alla costruzione in assenza di permesso e comporta la nullità insanabile dell’intero contratto d’appalto, non solo della parte abusiva.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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