Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32232 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32232 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
VENDITA
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/10/2023
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
Dott. NOME CHIECA
Consigliere
SENTENZA
Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 25507/2018 e 29056/2018 R.G. proposti da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 844/2018 depositata il 08/02/2018;
lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO generale in persona del dott. NOME COGNOME
che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
uditi gli avvocati COGNOME per la ricorrente e COGNOME per Il controricorrente;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Tivoli, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella rispettiva qualità di parte venditrice e di RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare la nullità dell’atto di compravendita stipulato con rogito notarile in data 17 ottobre 2007 avente ad oggetto un immobile non commerciabile perché abusivo ed oggetto di sequestro, nonché di successiva confisca. Gli attori, pertanto, chiedevano disporsi la restituzione del prezzo sborsato, oltre interessi, unitamente al risarcimento del danno quantificato in via equitativa in euro 140.000.
Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda attorea.
Il Tribunale di Tivoli accoglieva le domande dichiarava la nullità della compravendita condannando la parte venditrice alla restituzione di euro 140.000 in favore degli attori oltre interessi
– controricorrente –
nonché quest’ultima in solido con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni nella misura equitativa di euro 40.000.
A fondamento della decisione il primo giudice poneva in primo luogo la circostanza che l’immobile non era commerciabile e tale condizione risultava dalla natura abusiva emergente dall’avviso di sequestro disposto dalla procura e successivamente confluito in confisca a causa della difformità dello stesso dalla concessione edilizia. Tale circostanza era conosciuta e in ogni caso doveva essere conosciuta secondo l’ordinaria diligenza in capo sia al venditore sia all’agenzia immobiliare. Quanto al danno , il Tribunale riteneva che la somma di euro 40.000 potesse determinarsi in via equitativa in ragione del tempo trascorso senza poter abitare in una casa di proprietà nonostante la stipula di un mutuo per l’acquisto dell’immobile e nel momento in cui stava nascendo un figlio all’acquirente.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME già RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con distinti atti proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
I rispettivi giudizi non venivano riuniti ed in entrambi si costituivano NOME COGNOME e NOME COGNOME (originari attori) mentre nel primo, avente ad oggetto l’ appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME era dichiarato contumace.
La C orte d’ Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME mentre dichiarava inammissibile per tardività quello proposto da NOME COGNOMECOGNOME rigettandolo anche nel merito.
In particolare, la C orte d’ Appello evidenziava che l’impugnazione proposta per prima dalla RAGIONE_SOCIALE
determinava la costituzione del rapporto processuale nel quale dovevano confluire le eventuali impugnazioni delle altre parti soccombenti. Nella specie, l’appello contro la sentenza n . 2223 del 2015 del Tribunale di Tivoli era stato proposto dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 24 novembre 2015 e l’ appello era stato ritualmente notificato al COGNOME che non si era costituito ed era stato dichiarato contumace. Di conseguenza l’appello proposto autonomamente dal medesimo COGNOME il 5 maggio 2016 doveva ritenersi inammissibile perché tardivo sia con riferimento al termine di cui all’articolo 325 c.p.c. sia con riferimento al termine dell’articolo 343 c.p.c.
In ogni caso la Corte ad abundantiam riteneva infondati tutti i motivi di appello proposto dal COGNOME.
In particolare, La Corte d’appello riteneva non sussistere litisconsorzio necessario con la banca che aveva concesso il mutuo mancando la prova del collegamento negoziale e la domanda di nullità del contratto di mutuo. Inoltre, risultava accertata l’abusività dell’immobile, circostanza conosciuta dalla parte venditrice e sostanzialmente conforme anche alle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale dall’appellante.
Anche la quantificazione del danno in via equitativa non meritava censure, spettando all’appellante dimostrare che la somma liquidata in via equitativa non corrispondeva al danno patrimoniale effettivamente sopportato mentre anche la condanna alle spese doveva essere confermata in quanto il relativo motivo era inammissibile.
7. La Corte d’appello rigettava anche il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, con due distinti ricorsi per cassazione di analogo tenore, ha impugnato entrambe le sentenze chiedendo la riunione dei giudizi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso in entrambi i giudizi.
Il Presidente della seconda sezione in data 3 maggio 2005 ha disposto la riunione dei giudizi.
Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza , ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Il AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In entrambi i ricorsi il primo motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 330, primo comma, e 170 c.p.c. per nullità e inesistenza della notifica dell’atto di appello al ricorrente. L’atto d’appello proposto dallo RAGIONE_SOCIALE COGNOME , infatti, non sarebbe mai stato notificato al COGNOME, né presso di lui, né presso nessuno dei due avvocati costituiti (COGNOME e COGNOME). Per tale motivo il ricorrente non si è mai costituito nel suddetto giudizio e la C orte d’ A ppello all’udienza del 25 marzo 2016 ha dichiarato erroneamente la sua contumacia alla luce di una relata di notifica prodotta nella medesima udienza e non acquisita al telematico e quindi non visionabile.
L a notifica dell’appello al ricorrente sarebbe stata inviata all’indirizzo di tale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO che il COGNOME non conosce e al quale non ha mai conferito mandato o procura ad agire. Il ricorrente, infatti, aveva eletto domicilio presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, INDIRIZZO,
successivamente, il 7 ottobre 2015, si era costituito telematicamente con comparsa adesiva con l’AVV_NOTAIO presso il cui RAGIONE_SOCIALE aveva eletto nuovo domicilio in Avellino, INDIRIZZO. Questi erano gli unici due luoghi dove poteva e doveva essere notificato l’atto di appello. La notifica pertanto sarebbe nulla o inesistente.
Secondo il ricorrente l’errore sarebbe dovuto anche alla frettolosa sentenza di primo grado che indicava come parte convenuta tale NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c. la notificazione sarebbe nulla e tale nullità non sarebbe sanabile neanche con il raggiungimento dello scopo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Il COGNOME, ignaro dell’appello della parte RAGIONE_SOCIALE , ha proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza del Tribunale e il suo appello è stato dichiarato inammissibile in virtù di tale notifica.
Il ricorrente precisa che la notifica all’AVV_NOTAIO non si può considerare valida in quanto solo l’AVV_NOTAIO aveva dichiarato di eleggere domicilio presso l’AVV_NOTAIO ma non il ricorrente medesimo, il cui domicilio era sempre quello presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO e poi, successivamente, modificato nel 2015.
1.2 Il primo motivo comune ad entrambi i ricorsi è infondato e il suo rigetto determina l’assorbimento dei restanti aventi ad oggetto o la medesima questione o il merito dell’appello che con motivazione ad abundantiam la Corte d’Appello ha comunque rigettato.
La censura proposta con il primo motivo lamenta che, nel giudizio avente ad oggetto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia stata erroneamente dichiarata la contumacia del ricorrente e che, nel giudizio avente ad oggetto l’appello proposto dal ricorrente, il suo atto sia stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
Entrambe le statuizioni sono fondate sulla validità della notifica dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, idonea a far decorrere il termine per impugnare anche per il COGNOME.
1.3 Il collegio ritiene di condividere le conclusioni del P.G. che richiama l’orientamento ribadito anche di recente da questa Corte secondo il quale: «Ai sensi dell’art.330, primo comma, c.p.c., l’impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall’elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi» (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto). (Sez. 5, Ord. n. 34252 del 2019, Sez. U, Sent. n. 3702 del 2017, Sez. 5, Sent. n. 16925 del 2007)
Nel caso di specie è circostanza non controversa, in quanto ammessa dallo stesso ricorrente, che l’AVV_NOTAIO difensore del COGNOME nel giudizio di primo grado aveva eletto domicilio presso
lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, luogo ove è stata effettuata nei suoi confronti la notifica dell’appello . Pertanto, sulla base dei principi sopra richiamati, la notifica dell’appello da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 330 c.p.c. deve ritenersi valida e idonea a determinare il decorrere del termine per impugnare in capo al COGNOME, odierno ricorrente.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: «in tema di impugnazioni il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l’impugnazione» (Sez. 2, Sent. n. 19274 del 2022, Rv. 664997 01)
In conclusione, salvo il fatto che i due giudizi andavano riuniti già in appello, non merita censura la statuizione di contumacia di cui al giudizio relativo all’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così come quella di inammissibilità per tardività di cui al giudizio avente ad oggetto l’appello proposto dal COGNOME. Infatti, è incontestato che al momento della notifica dell’appello del COGNOME erano decorsi i termini di cui all’art. 325 c.p.c. così come quelli di cui all’art. 343 c.p.c..
Il rigetto del primo motivo di entrambi i ricorsi determina l’assorbimento dei restanti, relativi al merito della causa o alla invalidità della notifica già esclusa per le ragioni sopra indicate.
In particolare, con la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello del COGNOME, la Corte a d abundantiam ha anche rigettato nel merito i suoi motivi di appello.
In tal caso, deve darsi continuità al principio secondo cui : In tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, così privandosi della ” potestas iudicandi “, abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ” ad abundantiam “, senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ” ratio decidendi ” giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Sez. L., Ord. n. 29529 del 11/10/2022).
Allo stesso modo diventa inammissibile la censura diretta a contestare le affermazioni sul merito della controversia svolte ad abundantiam , quando, come nel caso in esame, la censura svolta con il ricorso per cassazione sulla statuizione di inammissibilità della Corte d’Appello (nella specie per tardività) sia dichiarata infondata. Infatti, anche volendo attribuire un’autonoma valenza alle affermazioni svolte ad abundantiam dalla Corte d’Appello queste potrebbero essere esaminate solo in seguito a ll’accoglimento del motivo di ricorso avente ad oggetto l’invalidità della notifica della sentenza di primo grado che ha determinato
l’inammissibilità per tardività del mezzo di gravame proposto dal ricorrente.
A tutto voler concedere, infatti, troverebbe applicazione il seguente principio: Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi , esamini ed accolga anche una seconda “ratio”, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi , atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 4500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione