SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1663 2025 – N. R.G. 00002320 2023 DEPOSITO MINUTA 27 09 2025 PUBBLICAZIONE 27 09 2025
N. R.G. 2320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere
dott. NOME COGNOME Consigliere NOME Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2320/2023 promossa da:
con il patrocinio de ll’avv . NOME COGNOME
nei confronti di
, con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME;
APPELLANTE
APPELLATO
avverso l’ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Firenze (rep. n. 5821/2023, r.g. 14916/2022, cronol. n.9591/2023,) pubblicata il 24 ottobre 2023, a definizione del giudizio;
CONCLUSIONI
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa veniva posta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per l’effetto, riformare l’ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 5821/2023 del 24 ottobre 2023, a definizione del giudizio r.g.a.c.c. 14916/2022, rigettando le domande dell’odierno Ap pellato;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle censure di merito sollevate avverso l’Ordinanza gravata, dichiarare la nullità della medesima laddove non ha sottoposto a preventivo contraddittorio le asserite violazioni relative alla accettazione delle clausole vessatorie e riformare di conseguenza l’Ordinanza;
in via di estremo subordine, dichiarare la nullità e/o riformare l’Ordinanza laddove ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, mai proposta dalla , accogliendo invece quella di inammissibilità parziale della domanda.
Il tutto con condanna del sig. :
alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio; nonché
alla restituzione della somma di Euro 2.2337,00, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 24.10.2023, data dell’avvenuto pagamento da parte da in favore del procuratore antistatario ‘ .
Per la parte appellata :
‘ Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l’appello ex art. 348 bis cpc.
Nel merito ed in via gradata, rigettare l’appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario ‘ .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 . Con ordinanza ex art 702 ter, resa nel giudizio rg. 14916/2022 Rep., n. 5821/2023, cronol. n.9591/2023, del 24 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
‘ – DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da ;
ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente;
-CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 145,50 con distrazione in favore dell’Avv. COGNOME NOME che si è dichia rato antistatario ‘ .
Tale ordinanza è stata emessa su ricorso (ex art. 702 bis c.p.c.) depositato da con il quale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, la esponendo: – di avere stipulato in data 24.10.05 con la n contratto di finanziamento per l’acquisto di un elettrodomestico e di avere ricevuto contestualmente una linea di credito con carta (c.d. carta revolving), in violazione delle norme sul collocamento di prodotti finanziari tramite agenti in attività finanziaria ex D.lgs. n. 374/1999, dell’art. 1355 c.c. e art. 117 TUB; – che il contratto era nullo; – che tale nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme di natura pubblicistica, comportava che gli interessi dovevano computarsi al tasso legale, pertanto concludeva chiedendo a) di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell’art. 1284, comma 3°, c.c .; b) la condanna la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la si opponeva alla domanda ed eccepiva la nullità della procura alle liti, la improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, l’infondatezza della domanda di nullità, l’inapplicabilità della Comunicazione 20/4/2010 della Banca d’Italia, l’esistenza di forma scritta del contratto, la parziale inammissibilità dell’azione di nullità per prescrizione decennale dell’azione di ripetizione di indebito e concludeva in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura ed assumere le conseguenti statuizioni; – ancora in
via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ed assumere le conseguenti statuizioni; – in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto; – in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale: dichiarare parzialmente inammissibile l’azione di nullità per sopravvenuta parziale prescrizione decennale della conseguente eventuale azione di ripetizione di indebito ; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta la mediazione obbligatoria, svoltasi con esito negativo, la causa senza ulteriore attività istruttoria previa rinuncia di all’eccezione di inesistenza della procura alle liti era decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono, per quanto ancora interessa:
In via preliminare, va disattesa l’eccezione del resistente di inammissibilità dell’azione di nullità per prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito.
La domanda di ripetizione di indebito non è oggetto del presente giudizio, mentre la domanda di nullità è per sua natura imprescrittibile
Nel merito, la vicenda contrattuale vede la stipula da parte del consumatore, odierno ricorrente, in occasione dell’acquisto di elettrodomestico presso la grande distribuzione, di un ulteriore contratto di apertura di credito con carta di credito revolving, utilizzato immediatamente e in prima battuta per l’acquisto del bene di consumo ma destinato a durare a tempo indeterminato tramite successivi rimborsi e prelievi su detta carta nei limiti massimi di € 2.900,00, linea di credito collegata alla compravendita solo geneticamente ma con finalità ampie di prestito c.d. rotativo , caratterizzato da rimborsi rateali che ripristinano gradualmente il credito concesso.
La disciplina invocata dal ricorrente nel caso di specie è quella dell’agenzia in attività finanziaria, come definita dall’art.3 D.Lgs. 374/99, che recita: ‘1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria, indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l . 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l’UIC, specifica il contenuto dell’attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all’estero ‘. L’art. 2 del regolamento Decreto del MEF n. 485/2001 emanato in attuazione di detta normativa, stabilisce che: ‘1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2. Ai fini del presente regolamento, non Con
integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.’
Il contratto di apertura di credito c.d. revolving non è tuttavia un credito finalizzato, destinato esclusivamente all’acquisto del bene di consumo, e non si pone quindi nei casi di esclusione alla riserva di agenzia sopra disciplinati, né la carta revolving costituisce una mera carta di pagamento volta all’acquisto del bene di consumo, ma strumento di utilizzo della linea di credito nell’importo massimo consentito.
Pertanto, l’attività del rivenditore si concretizza come attività di un collocatore di strumento di prestito e finanziario ad alto tecnicismo, con rischi e spese elevati, e detto rivenditore agisce senza alcuna adeguata informativa dell’utente.
Peraltro va disattesa l’eccezione della resistente secondo la quale l’apertura di credito sarebbe perfezionata solo successivamente con il consenso di l’affermazione è smentita dallo stesso tenore letterale del documento, laddove il modulo sottoscritto dal consumatore viene definito come ‘accettazione n. 6432899 del 24/10/2005’ e quindi come adesione alla proposta di finanziamento confezionata da con perfezione immediata del contratto. I noltre, la linea di credito viene immediatament er il pagamento del bene di consumo al rivenditore, come risulta dalla richiesta di pagamento del rivenditore.
Peraltro le condizioni generali di contratto sono sottoscritte dal consumatore con un generico richiamo nelle forme degli artt. 1341 e 1342 c.c. e quindi, quanto alle clausole vessatorie ivi presenti, in maniera inappropriata e irrilevante secondo quanto previsto dal codice del consumo (artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005).
Dette condizioni generali affermano (art.1) che la ‘presente proposta si intende perfezionata con l’accettazione espressa di . Di tale successiva accettazione, tuttavia, non vi è traccia agli atti del giudizio.
Peraltro e in modo contraddittorio, la stessa clausola stabilisce anche che il rapporto si intenderà sorto solo con il primo utilizzo della linea di credito che potrà essere anche contestuale all’apertura. come nel caso di specie dove il rapporto si è instaurato i mmediatamente con l’acquisto del bene di consumo ed il suo pagamento tramite la linea di credito in questione.
Pertanto nel caso di specie, l’operazione posta in essere travalica grandemente i limiti del credito al consumo, per essere operazione slegata dalla vendita del bene e destinata a ripercuotersi a tempo indeterminato sul patrimonio del consumatore.
Si delinea quindi una violazione delle norme di natura pubblicistica circa il collocamento di strumenti di credito ad opera di soggetti non specializzati e non autorizzati, non iscritti nel Registro tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC), che quindi non riescono a dare alcuna informazione tecnica circa le operazioni dai medesimi raccolte e perfezionate.
Le residue doglianze del ricorrente risultano assorbite o non compiutamente allegate; in particolare la presenza di condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c., non risulta specificamente descritta e motivata in ricorso.
Aderendo pertanto a quanto rilevato dalla Banca d’Italia nella comunicazione del 20/04/2010, e alle
numerose decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, il contratto di finanziamento revolving è da ritenere nullo ex art. 1418 c.c. in quanto perfezionatosi tramite un rivenditore della grande distribuzione, in difetto di specifica informativa del cliente e in violazione delle norme imperative di natura pubb licistica che regolano l’agenzia in attività di collocamento di prodotti finanziari.
Sul punto si riporta quanto affermato dalla Banca d’Italia nella decisione sopra richiamata ‘È stata riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving. Si rammenta che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente.’
Sebbene decisione successiva alla stipula del contratto in questione, quindi non direttamente applicabile, essa non di meno costituisce orientamento e direttiva privilegiata e rilevante riguardo ad un fenomeno negoziale quale quello di specie, di carattere continuativo e come tale ripetitivo nel tempo.
Va quindi accertato il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1184 comma 3 c.c. tempo per tempo vigente, in conseguenza della nullità del contratto di prestito rotativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
Con atto di citazione, regolarmente notificato, di seguito anche solo
o appellante) ha convenuto in giudizio innanzi a questa Corte di Appello
proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
Erroneità dell’Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell’art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo.
Erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla
Erroneità di applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest’ultima di collocare
strumenti e carte di pagamento.
In subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001.
T ravisamento delle regole di trasparenza per effetto dell’erronea qualificazione giuridica dell’operazione in questione.
Mancata espressa accettazione delle clausole vessatorie. Violazione del principio del contraddittorio.
erroneità dell’Ordinanza per non aver valutato l’eccezione di inammissibilità della azione di nullità. Vizio di extrapetizione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da ll’ appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le censure mosse da ll’ appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma preliminarmente eccependo: l’inammissibilità dell’atto di appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 15 luglio 2025
*
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata e va disattesa: nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l’esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa; al pari è infondata l’eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. perché è superata dallo stato attuale del giudizio, che si trova già in fase decisoria.
Passando al merito dell’impugnazione i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente
stante la loro stretta connessione.
Nella fattispecie l’elemento fattuale è pacifico : siamo in presenza di un contratto di finanziamento intercorso tra e , non contestato, promosso e concluso tramite il negoziante -rivenditore, convenzionato con l’intermediario, non iscritto nell’apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, da ritenere nullo, come accertato dal Tribunale ex art.1418 c.c..
Parte appellante, in sintesi, sostiene – che l’ ordinanza sia chiaramente erronea nella parte in cui ha ritenuto che l’attività di promozione e collocamento della Carta revolving sia esclusa dal perimetro applicativo dell’esenzione alla riserva di attività prevista in favore degli agenti in attività finanziaria cui al combinato disposto degli art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e 2 del Decreto, riportando a sostegno di tale ipotesi alcune decisioni di merito. Aggiunge che quantunque si voglia ritenere che la promozione ed il collocamento della Carta revolving non rientrasse nel perimetro di applicazione della esenzione dalla riserva di attività, in ogni caso la conseguenza giuridica di tale (ipotetica) violazione non sarebbe certo una declaratoria di nullità del contratto;- che le norme ritenute violate non avevano il carattere imperativo poiché in nessun punto la normativa asseritamente violata era qualificabile come imperativa; – che sul punto, il Giudice di prime cure non aveva preso una posizione, operando un’inammissibile equiparazione tra la nozione di norma inderogabile e quella di norma imperativa.
La Corte rileva de iure condendo , che la tematica della nullità del contratto di finanziamento concluso tramite un negoziante e/o un rivenditore non iscritto nell’elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 347/1991, ha creato innumerevoli contrasti interpretativi della giurisprudenza di merito sulla rilevante questione della validità del finanziamento del credito al consumo nella tipologia del prestito personale attraverso il collocamento della Carta revolving, né tra l’altro la Corte regolatrice si era espressa con precedenti orientamenti.
Questa Corte di Appello, quindi, in seguito alla riforma Cartabia, ricorrendone i presupposti, con ordinanza ex 363 bis c.p.c., in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa ha sottoposto la questione di diritto alla Corte di Cassazione affinché si pronunciasse su tali questioni di grave difficoltà interpretativa, suscettibile di porsi in altri
numerosi giudizi.
La S.C., con sentenza n. 12838, del 13/05/2025, ha risolto le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello, statuendo che : ‘ nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.’ (vedi Ca ss. sez. I, 13/05/2025, n.12838 , che in motivazione tra l’altro ha osservato : ‘la richiamata normativa riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell’elenco istituito presso l La deroga ivi prevista all’obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell’albo istituito presso l e, in quanto tali, abilitati allo svol gimento di una siffatta attività di agenzia la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest’ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell’attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l’iscrizione all’albo tenuto dall per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell’applicazione dell’art. 1418,
primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista è corretta l’affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell’albo tenuto dall abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l’avvalimento di tale attività da parte dell’intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l’utilizzo dell’attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell’operazione nonostante l’intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall’ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia discipl inato da apposita convenzione con l’intermediario finanziario’).
Orbene, la pronunzia della S.C., dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che: a) anche prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell’elenco istituito presso
la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con sumo ‘finalizzato’ ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l’utilizzo dell’attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest’ultimo non assume la qualità di parte;
trattasi di violazione di norma imperativa, la conseguenza è la declaratoria di nullità ex art. 1418, co. 1 c.c. del contratto di finanziamento.
La chiarezza dell’interpretazione data dalla Suprema Corte che ha affrontato tutte le questioni che sono state sollevate anche in questo grado da fa ritenere i motivi da uno a cinque infondati sotto tutti i profili; condividendo quindi i principi espressi dalla Corte regolatrice deve quindi confermarsi che il finanziamento oggetto del giudizio ex art. 1418 c.c. comma 1° è
nullo non potendo la Carta revolving essere oggetto di collocamento a mezzo di dealer e come precisato dalla Corte anche prima del decreto del 2010 tale tipo di finanziamento non era possibile.
Quanto agli altri motivi posti a corredo dell’appello e non oggetto della decisione della Cassazione richiamata, si rileva che sostanzialmente lamenta: – la mancanza d’interesse ad agire di ex art 100 c.p.c. sostenendo ‘ non vi è dubbio che l’azione di nullità promossa dal sig. sia inammissibile per carenza di interesse in quanto la sottostante pretesa restitutoria è da ritenersi prescritta’ né il Tribunale si era pronunciato, quantomeno sulla nullità parziale dalla stessa eccepita in primo grado.
Il motivo è privo di pregio sotto tutti i profili, ritenendo la Corte che sussista l’interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento; diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come precisato dai giudici di legittimità ‘ con riferimento alla domanda (o all’eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l’interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell’attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica ‘ (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
R isulta comunque documentato l’addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall’eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell’indebito.
Si aggiunga che il contratto di carta revolving è assimilabile a quello di apertura di credito in conto corrente, per cui tutti i pagamenti eseguiti dal hanno natura ripristinatoria per la struttura stessa del contratto oggetto di causa. Ne discende che l’appellato avrebbe diritto di ripetere tutte le somme pagate in eccesso rispetto al dovuto, non essendo decorsi appunto 10 anni dall’estinzione dello stesso . Come pacifico (cfr. estratto conto, all. 2 fascicolo primo grado) l’ultima movimentazione risale al 2021. La Corte regolatrice ha chiarito, in relazione ai contratti di mutuo, che il dies a quo, coincide con il termine previsto per il pagamento dell’ultima rata (cfr. Cass.
4232/2023) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine.
Ad abundantiam , anche se non oggetto specifico motivo di questo giudizio, come sostenuto da questa Corte anche in altre pronunce, nessun valore può essere attribuito alla mancata quantificazione degli interessi.
Rileva la Corte che l ‘introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse; ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una ‘domanda limitata “ab origine” all’accertamento del solo “an debeatur”, con riserva di accertamento del “quantum” in un separato giudizio’, proponibil e anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
L’ulteriore censura sulla ‘ mancata espressa accettazione delle clausole vessatorie. Violazione del principio del contraddittorio ‘ è assorbita dalla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c..
Ritiene la Corte che debba essere ulteriormente rilevato che nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell’interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall’altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin
dall’inizio conoscesse o potesse conoscere con l’ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e conoscibilità dell’invalidità e la qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza l’utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, in cui peraltro sono stati corrisposti ed anticipati gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
L’appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado, poiché i rilievi solo nelle memorie conclusionali sono da ritenere nuovi.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l’assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), esse sono liquidate applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato – complessità bassa in euro 4.342,00 (fase di studio: euro 1.543,50; fase introduttiva: 1.063,50 euro; fase decisionale: 1735,00 euro; nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge è posto a carico della soccombente, con distrazione a favore del difensore dell’appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico della el contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall’art. 17 legge n. 228/2012.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
-rigetta l’appello e conferma l’ordinanza impugnata;
-dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello; condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00 , oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall’art. 17 legge n. 228/2012;
-la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Consigliere COGNOME relatore –
estensore Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME