Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto: brevetto – nullità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7255/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO – ricorrente –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Vasto INDIRIZZO), INDIRIZZO
contro
ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
intimato –
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 913/2021, depositata il 5 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 5 agosto 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME, d a NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti suoi e della RAGIONE_SOCIALE e respinto quelle riconvenzionali avanzate da questi ultimi;
-per l’esattezza, la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado, aveva: dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla domanda di nullità del marchio italiano «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»; dichiarato la nullità per insufficiente descrizione del brevetto NUMERO_DOCUMENTO e della frazione italiana del brevetto NUMERO_DOCUMENTO, intestati all’odierno ricorrente ; trasferito alla RAGIONE_SOCIALE il brevetto NUMERO_DOCUMENTO e il brevetto NUMERO_DOCUMENTO, originariamente rilasciati a COGNOME; accertato la non contraffazione del brevetto IT1402901, anch’esso a questi rilasciato; accolto la domanda di concorrenza sleale per denigrazione proposta dall’attrice; dichiarato, in accoglimento della relative domande riconvenzionali, la nullità di tre brevetti intestati alla RAGIONE_SOCIALE; respinto sia le altre domande formulate dagli attori, sia quelle riconvenzionali di contraffazione del brevetto IT1402901 e del brevetto NUMERO_DOCUMENTO e di riassegnazione del nome a dominio «EMAIL»;
-ha, quindi, disatteso il gravame interposto confermando, in particolare, la valutazione del Tribunale in ordine alla insufficiente descrizione del brevetto NUMERO_DOCUMENTO e della corrispondente frazione
italiana del brevetto NUMERO_DOCUMENTO e alla contestata riconducibilità dell’invenzione oggetto del brevetto NUMERO_DOCUMENTO a una invenzione di azienda, per gli effetti di cui all’art. 64, secondo comma, c.p.i. ;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
-resistono con unico controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
non spiegano alcuna difesa, invece, gli altri soggetti intimati;
-la causa è rimessa all’odierna adunanza camerale con ordinanza interlocutoria depositata il 12 marzo 2024 in ragione della mancata comunicazione al difensore del ricorrente del l’avviso relativo alla trattazione del ricorso nell’adunanza camerale originariamente fissata per il 23 febbraio 2024;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 51 e 52 c.p.i., per aver la sentenza impugnata ritenuto nullo il brevetto IT NUMERO_DOCUMENTO e la corrispondente frazione italiana del brevetto NUMERO_DOCUMENTO per insufficiente descrizione a seguito di un accertamento condotto attribuendo valore preminente alla descrizione e ai disegni e non già al contenuto delle rivendicazioni, così errando sulla funzione reciproca di tali documenti e invertendo l’ordine logico dell’esame previsto dalle richiamate disposizioni normative;
il motivo è infondato;
assume il ricorrente che mentre la rivendicazione descriveva la costruzione di una cassaforma, ossia di una «scatola dentro cui versare il calcestruzzo o il cemento armato» e la descrizione contenuta nel testo brevettuale era rivolta in tale direzione, la Corte territoriale si era concentrata su aspetti esterni al trovato inventivo (la larghezza del calcestruzzo e la questione del «corrente», il sistema di appoggio della cassaforma), che non avevano trovato spazio nella descrizione perché irrilevanti;
sul punto, si osserva che l’art. 69, primo comma, Convenzione sul
Brevetto Europeo stabilisce che «I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni»;
-l’art. 1 del Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 (concluso a Monaco il 29 settembre 2000) chiarisce che tale articolo non va inteso né nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal solo senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni, né che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere: la norma deve invece essere intesa nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi;
-l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate, dal punto di vista dell’esperto del settore, avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei, sentenza del 26 febbraio 2024, /2023);
-in coerenza con tale principio è stato affermato, anche con riferimento ai brevetti nazionali, che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa
caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione stessa (cfr. Cass. 1° febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079);
-orbene, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta delle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio, che la descrizione del brevetto non chiariva «né la disposizione delle nervature in calcestruzzo né conformazione e disposizione di questo corrente», così non consentendo a persona esperta del ramo di acquisire un insegnamento sufficiente chiaro e completo per potere attuare l’invenzione ed ha ritenuto che le critiche mosse in appello alla decisione di primo grado, vertenti essenzialmente sulla definizione dei termini «corrente» e «nervatura», non cogliessero neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata, non essendo in discussione il significato di tali termini, quanto la possibilità per un esperto del ramo di attuare l’invenzione dopo la lettura del brevetto ;
in proposito, ha aggiunto che né la descrizione del brevetto, né il contenuto della rivendicazione 1 chiarivano la disposizione delle nervature e la conformazione precisa e disposizione specifica del corrente , elementi necessari per consentire l’attuazione del brevetto da parte dell’esperto del ramo;
il giudice di appello ha, dunque, correttamente fatto applicazione dei richiamati principi in tema di interpretazione del brevetto, esaminando il testo delle rivendicazioni e, in funzione interpretativa dello stesso, la relativa descrizione;
sotto altro aspetto, la doglianza si risolve in una contestazione della valutazione espressa nella sentenza in ordine alla insufficiente descrizione del brevetto che, vertendo su un accertamento di fatto, è rimessa alla valutazione del giudice di merito;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’ art. 64 c.p.i., per aver la Corte di appello qualificato l’invenzione oggetto dei brevetti NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO quale invenzione di
azienda, benché l’attività lavorativa alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, peraltro durata solo dieci giorni, non avesse alcun collegamento causale con l’attività inventiva;
-evidenzia che, anzi, proprio dall’attività inventiva avevano avuto causa sia la predetta società, sia il lavoro in essa svolto;
-con il terzo motivo si duole, con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza nella parte in cui ha fondato la sua decisione su una circostanza , consistente nell’assunzione da parte sua della qualità di socio d’opera della RAGIONE_SOCIALE, non veritiera e non in atti, avendo assunto solo la qualità di socio di capitali, e sulla quale peraltro non si era formato alcun contraddittorio;
il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati unitamente e sono inammissibili;
la Corte di appello ha rilevato «che rappresenta fatto non contestato e non oggetto di critica in sede di appello la circostanza che sin dall’atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE (22.5.2009) il socio fondatore NOME COGNOME è stato destinato ad attività di studio e progettazione finalizzati all’attività inventiva che ha poi dato origine al trovato oggetto del motivo di appello», accertando, dunque, che l’invenzione in esame era stata realizzata successivamente alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e, dunque, alla assunzione da parte del ricorrente della qualità di socio della stessa);
-ha, quindi, concluso che tali circostanze di fatto rendevano applicabile la presunzione di cui all’ art. 64, sesto comma, c.p.i., secondo cui si considera fatta durante l’esecuzione del rapporto di lavoro o la prestazione dell’opera conferita nella società l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l ‘ azienda nel cui campo di attività l’invenzione;
il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha
ritenuto che l ‘art. 64 c.p.i. trovasse applicazione anche all’ipotesi di un rapporto di lavoro o di un rapporto societario che origina dall’attività inventiva ;
tale doglianza, tuttavia, non si confronta con l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l’attività inventiva fosse successiva e non antecedente rispetto alla costituzione della società;
non rispetta, dunque, il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto operato dal giudice del merito quale termine obbligato della operazione di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
-quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui sulla questione non si sarebbe formato alcun contraddittorio la censura trascura che la sentenza impugnata ha ritenuto che tale circostanza costituisse un «fatto non contestato e non oggetto di critica in sede di appello»;
le doglianze, in realtà, sembrano risolversi in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che è rimessa alla valutazione di quest’ultimo (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 c od. proc. civ. nonché l’erronea applicazione e violazione dell’art. 64, quarto comma, c.p.i. in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto all’equo compenso ;
– il motivo è infondato;
-la Corte d’appello ha , sul punto, osservato che, ferma la competenza del giudice ordinario in relazione all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, il quarto comma dell’art. 64 c.p.i. prevede che la determinazione del quantum spetta ad un collegio di arbitratori;
ha, quindi, ritenuto che non poteva statuire sull’accertamento del diritto, in quanto tale domanda non era stata avanzata né in primo grado né in appello e non poteva ritenersi ricompresa implicitamente, quale autonoma domanda, in quella di quantificazione del premio, trattandosi di domande distinte di competenza, l’una, del giudice ordinario, l’altra, degli arbitratori ;
-diversamente da quanto sostenuto del ricorrente, la Corte territoriale si è pronunciata sulla domanda proposta, ritenendo -con accertamento a lei devoluto e non utilmente sindacato in questa sede -che la stessa non contenesse anche la richiesta di accertamento della sussistenza del diritto vantato, ma solo del quantum dello stesso, in quanto tale esulante la sua competenza;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 ottobre 2024.