Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33243 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2702-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti incidentali –
nonché contro
NOME, NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 3058/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie depositate dal ricorrente principale;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, con atto notificato il 14 luglio 1995, citò innanzi al Tribunale di Vicenza NOME COGNOME e COGNOME NOME esponendo di essere comproprietario, assieme ad altri, per la quota di un sesto, di fabbricati rurali adibiti ad abitazione, stalla ed annessi rustici, siti in agro di Zanè; la COGNOME, proprietaria di quattro sesti di detti immobili, con atto del settembre 1993, aveva permutato la propria quota a NOME COGNOME con un edificio sito in Thiene.
Sulla base dell’assunto che gli edifici offerti in permuta fossero affetti da irregolarità urbanistiche sanzionabili ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 17, e ritenendo che la permuta ledesse il proprio futuro diritto ad esercitare la prelazione, essendo anche coltivatore diretto del fondo al cui servizio gli immobili erano posti, chiese che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto.
Il COGNOME si costituì contestando che le irregolarità denunciate dall’attore – che assumeva esser state in gran parte frutto di iniziative del medesimo – fossero tali da rientrare nel novero delle opere richiedenti un’ autorizzazione; eccepì inoltre la carenza di
legittimazione del COGNOME a far valere la pretesa nullità della permuta perché il futuro diritto di prelazione non sarebbe stato pregiudicato da tale trasferimento; in via riconvenzionale chiese che si procedesse alla divisione della comproprietà, previa chiamata in causa dell’altro cointestatario, il fratello NOME COGNOME.
Mentre la COGNOME rimase contumace, si costituì il chiamato, che eccepì a sua volta la carenza di legittimazione del COGNOME a chiedere la divisione e comunque il difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo stata notificata la domanda riconvenzionale alla predetta COGNOME; aderì in ogni caso alla domanda dell’attore e, in via di subordine, anche alla richiesta divisione, con attribuzione dell’intero cespite a sé ed a COGNOME NOME, in quanto coltivatori diretti del fondo.
L’adito Tribunale, pronunziando sentenza non definitiva n. 871/2001, respinse le domande dei fratelli COGNOME, sulla base della ritenuta carenza di interesse dei medesimi a far valere la nullità di un atto che comunque non sarebbe stato idoneo a pregiudicare il loro diritto ad una futura prelazione; ordinò la prosecuzione del giudizio per la divisione dei cespiti.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 374/2005, respinse l’appello dei COGNOME, ribadendo la carenza di un interesse dei medesimi a far valere la pretesa nullità della permuta, essendo indifferente, ai fini dell’esercizio dell’eventuale prelazione, che la quota del bene fosse di proprietà della COGNOME o del COGNOME.
Per la cassazione di tale decisione proposero ricorso i COGNOME, sulla base di due motivi, cui il COGNOME ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.
Questa Corte con la sentenza n. 10954 del 28 giugno 2012 ha dichiarato la nullità giudizio di appello e della relativa sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia.
Emergeva, infatti, che la COGNOME, da ritenersi litisconsorte necessaria, era deceduta prima della pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 18 giugno 2001), così che sia l’atto di appello sia il ricorso in cassazione avrebbe dovuto essere notificati agli eredi della predetta. Ma poiché ciò non era avvenuto andava dichiarata la nullità del giudizio di gravame e della sentenza emessa.
Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 3058 del 9 novembre 2019 ha rigettato l’appello, ponendo le spese di CTU e quelle di lite a carico di COGNOME NOME. In primo luogo, dava atto dell’avvenuta costituzione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, nonché del fatto che erano stati evocati in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi della defunta COGNOME NOME.
Quanto alla carenza di interesse dell’attore a far valere la nullità dell’atto di permuta, la Corte d’Appello reputava fondata la deduzione del COGNOME.
Infatti, l’appellante aveva correlato l’interesse alla qualità di prelazionario, in quanto coltivatore diretto del fondo la cui quota era stata alienata dalla COGNOME.
Tuttavia, l’interesse andava riconosciuto in quanto l’atto impugnato era una permuta, che per l’infungibilità della prestazione assunta dal contraente, precluse la possibilità di esercizio del diritto di prelazione.
Una volta invece riconosciuta la nullità dell’atto, il COGNOME sarebbe stato nuovamente posto nelle condizioni di poter esercitare il diritto di prelazione per l’ipotesi di nuova alienazione della quota, così che in tale prospettiva l’interesse era sussistente.
Passando invece alla disamina delle ragioni addotte a sostegno della nullità, rappresentate dal fatto che i beni alienati erano stati interessati da interventi di ristrutturazione, taciuti dall’alienante, con la conseguente violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 47/1985, la Corte riteneva la censura infondata.
Infatti, alla luce delle indagini svolte dall’ausiliario d’ufficio, emergeva che la permuta aveva riguardato due gruppi di beni, di cui un primo interessato da interventi edilizi che erano stati però oggetto di istanza di condono presentata da COGNOME NOME già nel 1986, cui aveva fatto seguito il rilascio della concessione in sanatoria nel 1997.
Un altro gruppo di beni era stato del pari interessato da attività edilizie, e la nullità era invocata proprio per quelli concernenti tale coacervo, atteso il mancato richiamo al compimento di tali opere nell’atto traslativo.
La CTU aveva evidenziato che anche per tali interventi era stata presentata istanza di condono nel 1995, cui non era seguito il rilascio del condono, nonostante il pagamento delle rate di oblazione, non avendo il ricorrente integrato la documentazione secondo le richieste avanzate dal Comune di Zanè.
Tuttavia, il perito d’ufficio aveva concluso per la commerciabilità dei beni, in quanto le opere poste in essere su tali beni erano di carattere interno al perimetro del fabbricato e non avevano comportato alcun incremento della volumetria della costruzione
originaria, dovendosi escludere che si fosse al cospetto di nuove costruzioni.
Si trattava quindi di opere eseguite ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47/1985, che non richiedevano né autorizzazione né concessione, poiché interne e rispettose degli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda.
Risultava quindi veritiero quanto affermato dalla venditrice nell’atto impugnato, e cioè che gli immobili non erano interessati dalle previsioni di sanatoria di cui alla legge n. 47/1985, non essendo state apportate altre modifiche che richiedessero provvedimenti autorizzativi.
La domanda di nullità doveva pertanto essere rigettata.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il primo motivo di ricorso principale denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 co. 1 n. 5, c.p.c., relativamente agli abusi edilizi eseguiti sugli immobili oggetto di causa.
Si sostiene che erroneamente è stato affermato che i beni immobili fossero liberamente commerciabili, dandosi credito alla CTU espletata in sede di rinvio, senza avvedersi delle contraddizioni che distinguono il suo elaborato.
In presenza di puntuali critiche alla consulenza, il giudice non poteva aderire acriticamente alla CTU, ma avrebbe dovuto disporre una rinnovazione della medesima, onde tenere conto anche di quanto affermato dal primo Consulente d’ufficio.
Il motivo è inammissibile in quanto denuncia il vizio di motivazione della sentenza sulla base della formulazione non più applicabile dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che oggi invece esige che sia lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Né tale errore appare suscettibile di emenda con la memoria, ove si sostiene che in realtà si intendeva far riferimento alla nuova lettera della norma, in quanto la critica, lungi dall’evidenziare fatti decisivi di cui sarebbe stata omessa la disamina, lamenta piuttosto la valutazione dei fatti evidenziati dai vari ausiliari nominati in corso di causa, e costituiti dagli interventi edilizi che hanno interessato gli immobili oggetto della permuta, risolvendosi quindi in una critica all’apprezzamento delle emergenze probatorie effettuato dal giudice di merito, censura questa non ammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo del ricorso principale, denuncia la violazione dell’art. 11 co. 1 delle preleggi nonché la falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 26 della legge n. 47/1985.
Si evidenzia che la sentenza ha reputato che le opere diverse da quelle per le quali vi era stata emissione del condono, erano delle opere interne, per le quali non si poneva la necessità di una sanatoria.
In tal modo è stata fatta applicazione della legge n. 724/1994 per un contratto che invece risale al 1993, e che quindi non può ritenersi sottoposto a tale disciplina.
La Corte d’Appello ha reputato che le opere non necessitavano di concessione edilizia, ma senza compiere alcun vaglio critico delle affermazioni del CTU, e si deduce che negli scritti difensivi era stato messo in evidenza come le opere in esame invece necessitavano di un’autorizzazione, come appunto evidenziato dal perito di parte, così che l’assenza di tale provvedimento comporta la nullità dell’atto impugnato.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
In primo luogo, in ragione dell’inammissibilità del primo motivo, si palesa inammissibile anche la diversa prospettazione in fatto sostenuta in ricorso, e che a detta del ricorrente, deporrebbe per una diversa qualificazione in termini giuridici degli interventi per i quali non è intervenuto un formale provvedimento di condono, atteso che tale prospettazione passa per una diversa ricostruzione dei fatti di causa, in contrasto con quella operata dal giudice di merito, con congrua e logica motivazione, in adesione alle conclusioni del perito d’ufficio, ricostruzione che non può essere sollecitata al giudice di legittimità.
Deve, quindi, ritenersi incensurabile l’apprezzamento operato dal giudice di merito che ha ritenuto che le opere eseguite sui beni oggetto di causa, e che a detta del ricorrente avrebbero comportato la natura abusiva del bene, con la conseguente nullità dell’atto di permuta, rientrassero nella nozione di opere interne, la cui tipologia non necessitava di alcuna autorizzazione o concessione.
In ragione della natura degli interventi eseguiti, risulta pertanto insuscettibile di applicazione la nullità contemplata dall’art. 46 del DPR n. 380/2001, ed ancor prima dall’art. 17 della legge n. 47/1985, nella formulazione applicabile ratione temporis alla data di conclusione della permuta.
A tal fine rileva il dato letterale della norma che, appunto, prevede la nullità degli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l’entrata in vigore della presente legge, solo ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’articolo 13.
Non si tratta quindi di una nullità comminata per ogni ipotesi di abuso o di assenza di titolo concessorio o autorizzatorio, ma di mancata menzione nell’atto degli estremi della concessione ad edificare o in sanatoria, cioè dei provvedimenti che appaiono necessari per la realizzazione di una nuova costruzione.
Sul punto va poi richiamato l’arresto delle Sezioni Unite che hanno altresì chiarito che la nullità de qua non ha carattere sostanziale, bensì testuale, dovendo essere ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, così che, in stretta adesione al dato normativo, la nullità colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della
dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. S.U. n. 8230/2019; conf. Cass. n. 538/2020).
Inoltre, e proprio in relazione alle opere interne, è stato altresì specificato che ai sensi dell’art. 26 delle legge n. 47 del 1985 gli interventi edilizi interni non sono soggetti né a concessione né ad autorizzazione, essendo al riguardo necessaria soltanto la denuncia di inizio attività, la cui inosservanza comporta unicamente l'(eventuale) applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 della legge citata (Cass. n. 13432/2007, relativamente alla invocata nullità di un contratto di appalto).
Correttamente, quindi, ed avuto riguardo al profilo delle menzioni formali, cui si traguarda il tema della nullità invocata dal ricorrente, la Corte d’Appello ha ritenuto satisfattiva l’affermazione circa il richiamo al titolo concessorio originario, ed alla circostanza che non vi erano stati interventi interessati dalle previsioni della sanatoria, non essendo state apportate modifiche necessitanti di autorizzazione o concessione.
Peraltro, il riferimento alla concessione ad edificare, da interpretare in senso restrittivo, in ragione della tassatività delle ipotesi di nullità, comporta che, ove anche voglia reputarsi che fosse stata posta in essere una ristrutturazione, come pur rappresentato dal CTU nominato in primo grado (cfr. pag. 31 del ricorso), l’assenza di provvedimento autorizzativo, ed il suo mancato richiamo nell’atto di permuta non possono determinarne la nullità (in tale direzione si veda Cass. n. 20258/2009, secondo cui la nullità di cui alla legge n. 47 del 1985, oggi trasfusa nel DPR
n. 380/2001, concerne le ipotesi in cui l’immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia, ovvero quando l’immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria, mentre nel caso in cui, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, il bene abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione non sussiste alcuna preclusione all’emanazione, nella specie della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo; conf. Cass. n. 8081/2014).
Ove anche si accedesse alla tesi della realizzazione di una ristrutturazione, alla luce dei criteri di cui all’art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 (oggi art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001), la medesima ricorre ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (Cass. S.U. n. 21578/2011; Cass. n. 15041/2018, con affermazioni spese ai fini della verifica del rispetto delle distanze tra costruzioni).
La netta distinzione però tra ristrutturazione e nuova costruzione implica quindi che, ove anche si reputasse che le opere per cui è causa non siano assimilabili ad opere interne ex art. 26 della legge n. 47/1985, l’assenza di titolo autorizzatorio o concessorio pur prescritto per le ristrutturazioni, non comporta la nullità della permuta, in quanto la nullità si riferisce come detto, alla sola concessione ad edificare.
Alla luce quindi degli accertamenti su cui si fonda la sentenza impugnata, accertamenti che non appaiono suscettibili di rivisitazione in questa sede, si palesa incensurabile la conclusione circa l’impossibilità di configurare la nullità urbanistica invocata dal ricorrente.
Né può reputarsi che vi sia stata un’erronea applicazione della legge n. 724/1994, quanto alla sua portata temporale, avendo la sentenza impugnata chiaramente escluso che le opere poste in essere necessitassero di una autorizzazione o concessione e, quindi, di una sanatoria per essere state realizzate in assenza di tale titolo.
Ma ove anche si reputi necessario un provvedimento amministrativo, non rientrandosi nell’ipotesi di nuova costruzione o comunque di intervento richiedente la concessione ad edificare, diviene del tutto irrilevante anche che per le opere sia stata o meno avanzata istanza di condono nonché che tale istanza abbia o meno avuto seguito, incidendo il relativo procedimento amministrativo unicamente sul diverso piano della possibilità per il Comune, in caso di eventuali abusi, di perseguire la tutela delle proprie ragioni sul piano amministrativo ovvero della valutazione circa la rilevanza penale del fatto.
Ne consegue che la denuncia riferita all’art. 39 della legge n. 724/1994 è nella sostanza inammissibile in quanto priva di correlazione al contenuto della sentenza impugnata, che ha escluso la nullità della permuta, prescindendo dal fatto che le opere in esame potessero o meno conseguire un favorevole provvedimento di condono.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.
Il rigetto del ricorso principale determina altresì l’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale (che denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c., nonché motivazione illogica ed apparente, quanto all’affermazione dell’interesse del ricorrente all’accertamento della nullità dell’atto di permuta) e del secondo motivo del ricorso incidentale (che denuncia l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dai controricorrenti per l’ipotesi di accoglimento della domanda di nullità), essendo entrambi i motivi espressamente condizionati all’eventualità dell’accoglimento del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo quanto ai controricorrenti.
Nulla a provvedere per le parti rimaste intimate.
Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2023