Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5811 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5811 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8210/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma alla INDIRIZZO, in persona dell’Amministratore Unico e legale Rapp.te p.t. Signor NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma al INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti rapp.ti e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elett.te dom.ti in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti-
nonché contro
NOME;
– intimata –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMECOGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMECOGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME , COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME C.F.: CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p. t. signora COGNOME NOME, con sede in INDIRIZZO;
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te dottAVV_NOTAIO, con sede alla INDIRIZZO
– intimata – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 307/2022 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.in causa proposta dai sig.ri COGNOME ed altri proprietari degli immobili situati in Guidonia Montecelio (INDIRIZZO) nel complesso denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, per sentir dichiarare la nullità di due atti notarili di vendita stipulati nell’autunno 2011 tra la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, e la RAGIONE_SOCIALE, e per far accertare la proprietà pro quota di essi attori sui beni compravenduti, in quanto costituenti pertinenze dei lotti e delle costruzioni site nel predetto complesso, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado favorevole agli attori/appellati. In particolare, per quanto di interesse, con sentenza n. 9105/2018, il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande attoree, aveva dichiarato la nullità degli atti di vendita perché sottoscritti da NOME COGNOME, in qualità di Commissario della Liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE, malgrado la stessa fosse già cessata dalla predetta carica per avvenuta esecuzione del Concordato Fallimentare, e in ogni caso senza l’autorizzazione del Giudice delegato e del RAGIONE_SOCIALE. Avverso la
predetta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE, aveva interposto appello contestando l’indebito rigetto dell’ exceptio iudicati , per effetto di precedenti sentenze del Tribunale di Tivoli (n.1445/2015 e n.1493/2014) di accertamento dell’inesistenza della proprietà comune per le aree pertinenziali site nel complesso, nonché denunciando la pretestuosità della domanda di nullità degli atti di compravendita alla luce dell’irrevocabilità del Concordato definito in favore della RAGIONE_SOCIALE e la inesistenza di un valido titolo di acquisto della proprietà da parte degli appellati. Parimenti, NOME COGNOME ha proposto appello per la sola parte relativa alle spese di giudizio chiedendo di essere esclusa dalla relativa obbligazione. Entrambi gli appelli sono stati rigettati dalla Corte territoriale, con parziale riforma della sentenza di primo grado per intervenuta estinzione del giudizio limitatamente a tre degli originari attoriappellati;
avverso il già menzionato provvedimento decisorio di appello, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
i sig.ri COGNOME e gli altri cinquantaquattro soggetti indicati in epigrafe hanno depositato controricorso;
le altre parti, pure indicate in epigrafe, sono rimaste intimate;
la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria con richiesta di cassazione della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado per la regolarizzazione del contraddittorio e, in subordine, di dichiarazione della inammissibilità del ricorso;
le parti hanno depositato memoria; considerato che:
con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 1100 e ss. c.c. e112 c.p.c. Si sostiene che la Corte d’appello abbia violato il
principio del ne bis in idem sostanziale per aver ritenuto che i giudicati plurimi esterni richiamati nell’atto d’appello, riguardanti l’inesistenza della proprietà comune per le aree pertinenziali site nel Comprensorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché trasferite e destinate in piena proprietà alla RAGIONE_SOCIALE, non fossero propriamente invocabili nel caso di specie, attesa la coincidenza per il solo petitum e non anche per le parti coinvolte, laddove invece gli attori e gli intervenuti non potevano essere considerati terzi perché tutti assegnatari degli immobili della cooperativa, loro eredi o aventi causa;
2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 832, 948, 1100, 1117 e 1118 c.c. 214 L.F. con riferimento agli artt. 2909 c.c. e 364 c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente confermato l’ammissibilità dell’azione di rivendicazione intentata dagli originari attori sulla base di un titolo inefficace, proveniente dal Regolamento redatto dal AVV_NOTAIO del 14/12/2005, mai autorizzato dagli organi di vigilanza del RAGIONE_SOCIALE, nonché viziato per indeterminatezza dell’oggetto e dei destinatari e non trascritto perché privo della certificazione di destinazione urbanistica;
3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 115 c.p.c. e 1100 e ss c.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione relativa alla inammissibilità e/o improcedibilità dell’intervento espletato nel giudizio di primo grado del RAGIONE_SOCIALE con i propri associati, rispetto alla domanda promossa dagli attori per le aree pertinenziali, con richiesta autonoma di assegnazione della quota di 400/550 a favore dell’RAGIONE_SOCIALE,
anch’essa intervenuta malgrado la sussistenza di giudicati plurimi di diniego della esistenza della proprietà comune;
4. con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1100, 1350, 1325, 1326, 1346, 1350 c.c ed artt. 180 e 214 L.F in relazione agli artt. 2909 c.c. , 324 c.p.c. e 360 n°3 e n°4 cpc. La ricorrente contesta la declaratoria di nullità degli atti notarili di compravendita per avere i giudici di merito trascurato il fatto che tali atti erano stati posti in essere in esecuzione della clausola di trasferimento a favore della RAGIONE_SOCIALE contenuta nel Concordato Fallimentare, reso esecutivo e mai opposto;
ritiene il Collegio che le questioni sollevate dalla ricorrente meritino di essere trattate in udienza pubblica poiché esse presentano valenza nomofilattica (art. 375 cod. proc. civ.);
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.