Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
R.G.N. 14491/2021
C.C. 26/06/2024
MUTUO – NOVAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dagli AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME e con indicazione dei rispettivi domicili digitali agli indirizzi PEC: EMAIL;
–
ricorrente – contro
NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e con indicazione dei rispettivi domicili digitali agli indirizzi: e EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 292/2021 (pubblicata il 10 marzo 2021);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO PG NOME COGNOME, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, e le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2991/2008, il Tribunale di Salerno, decidendo sulla domanda proposta da COGNOME NOME diretta ad ottenere l’accertamento del credito assunto come vantato nei confronti di COGNOME NOME per l’importo complessivo di euro 330.000,00 (di cui euro 280.00,00 a titolo di residua somma mutuata non restituita, come da ritenuta dichiarazione di debito del 30 dicembre 2015, ed euro 50.000,00 quale penale prevista nel contratto preliminare stipulato in pari data), riteneva che non fosse stato provato il dedotto contratto di mutuo, poiché, con il perfezionamento del preliminare, la somma di euro 300.000,00 aveva subito una modifica della sua imputazione, estinguendo l’obbligazione di pagamento del prezzo sorta con il preliminare di vendita, ragion per cui il COGNOME non avrebbe avuto più titolo a richiedere il pagamento della suddetta somma per adempimento dell’obbligazione restitutoria gravante sulla mutuataria, ma avrebbe potuto far valere la pretesa alla restituzione del prezzo (e non dell’importo mutuato) ma solo a seguito della dichiarazione di risoluzione dello stesso contratto preliminare, la cui domanda, tuttavia, non era stata formulata.
Decidendo sull’appello avanzato dal COGNOME e nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 292/2021 (pubblicata il 10 marzo 2021), rigettava il gravame e, nel confermare la pronuncia impugnata, condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte salernitana osservava, innanzitutto, che, nel concludere il contratto preliminare del 30 dicembre 2005, le parti, oltre a richiamare in premessa la dichiarazione di debito di COGNOME NOME nei confronti del COGNOME NOME, nella clausola
n. 3 dello stesso contratto avevano pattuito che l’importo di euro 300.000,00, costituente il prezzo della compravendita già versato ‘… dal AVV_NOTAIO COGNOME alla sig.ra NOME COGNOME che ne rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente atto ‘ va ‘ naturalmente ‘ ‘ a ridurre ‘ il debito contratto dalla COGNOME nei riguardi del COGNOME (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Orbene, alla stregua del tenore di tale pattuizione e dalla lettura complessiva dell’atto, la Corte di appello in senso contrario alla tesi perorata dall’appellante ed in adesione alla decisione di prime cure rilevava che le parti avevano concluso un contratto preliminare ad effetti anticipati, con la cui sottoscrizione doveva considerarsi estinto il debito gravante sulla COGNOME, nel senso che la stessa non doveva più nulla al COGNOME, dal momento che le parti avevano inteso concordare -con la sottoscrizione del nuovo contratto -l’estinzione dell’originario rapporto, con l’assunzione, da parte della medesima COGNOME, della nuova obbligazione di trasferire in favore del COGNOME, che si era obbligato ad acquistare, entro il 31 dicembre 2007, i beni immobili indicati nella premessa del contratto con l’indicazione dei precisi riferimenti catastali, assegnando di comune accordo ai predetti beni il valore di euro 300.000,00, così novando il titolo dell’obbligazione, e ‘ fermo restando l’obbligo da parte della sig.ra NOME COGNOME di versare le somme residue a suo debito …’, come stabilito dall’art. 5, ultima parte, del medesimo contratto. Aggiungeva la Corte di appello che l’esatto adempimento di tale obbligazione avrebbe dunque comportato la corresponsione della somma di euro 300.000,00 e, quindi, l’estinzione del debito di pari importo, rimanendo immutato l’obbligo di corresponsione dell’ulteriore somma da quantificare ai sensi degli art. 4 e 5 del citato contratto preliminare.
Inoltre, rilevata la suddetta novazione contrattuale e verificata la diversa imputazione del titolo di pagamento della menzionata somma di euro 300.000,00, la Corte territoriale evidenziava che il promissario acquirente avrebbe potuto chiedere l’adempimento o la risoluzione del
contratto preliminare (essendo venuti meno gli effetti del precedente contratto di mutuo e restando, altresì, impregiudicato, per il COGNOME, il diritto di chiedere anche il risarcimento del danno), domande che non risultavano, però, essere state esplicitamente proposte, né potevano essere ritenute implicitamente formulate.
Infine, il giudice di appello rimarcava che la ricostruzione della vicenda nei termini in precedenza intesi e la qualificazione delle obbligazioni assunte dalle parti nell’ambito del contratto preliminare alla luce dello schema novativo di cui all’art. 1230 c.c., escludeva in radice la rilevazione della nullità della sentenza impugnata per violazione del divieto del patto commissorio previsto dall’art. 1963 c.c., per come pure prospettato dall’appellante.
In particolare -ad avviso della Corte distrettuale -nel caso di specie non ricorreva l’ipotesi dell’attribuzione al creditore di un bene a garanzia dell’adempimento con evidente sproporzione tra l’entità del debito ed il valore dato in garanzia, non potendosi ravvisare nella vicenda in esame alcuna illiceità della causa nella conclusione del contratto preliminare con estinzione del precedente rapporto creditodebito correlato al prestito di cui alla suddetta dichiarazione. Del resto, la deduzione da parte della difesa dell’appellante della nullità del contratto per violazione del disposto del citato art. 1963 c.c. appariva in contrasto con la medesima linea difensiva, diretta a conseguire, tra l’altro, la somma prevista a titolo di penale nel contratto assunto come viziato da nullità.
Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso l’intimata NOME.
Il PG, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
Si dà atto che uno dei difensori della controricorrente, l’AVV_NOTAIO, ha, con nota depositata il 10 giugno 2024, dichiarato di rinunciare al mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione/mancata applicazione dell’art. 1362 c.c., lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito alle parti una volontà novativa nel contratto preliminare del 30 dicembre 2005, invece da considerarsi non esplicata nel testo letterale del contratto (o, comunque, non da esso implicitamente desumibile), senza ricorrere ad alcuno dei criteri ermeneutici previsti dalla legge.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto -con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -il mancato esame di un fatto decisivo avuto riguardo al tenore letterale del citato contratto del 30 dicembre 2005, senza motivazione o con motivazione apparente, essendosi limitata la Corte di appello a porre solo riferimento ad una ‘inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’obbligazione’, nel mentre si sarebbe dovuto considerare come trasparisse all’evidenza che la volontà delle parti (e, soprattutto, di quella di esso ricorrente) era quella di individuare una soluzione per vedersi restituite la somma dalla COGNOME, non apparendo prevalente e determinante quella di trasferire gli immobili (altrimenti esso ricorrente non si sarebbe reso disponibile in partenza a ritirarsi dalla promessa di acquisto qualora fosse stato trovato un altro acquirente a prezzo vantaggioso).
Con il terzo motivo, il ricorrente ha prospettato in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., contestando la sentenza impugnata con la quale era stata attribuita, in definitiva, al contratto preliminare del 30 dicembre 2005, un’efficacia e valenza novativa che le parti non avevano, invece, inteso assolutamente conferirgli e che, comunque, non risultava in modo non
equivoco dal regolamento contrattuale e, ancora, per quanto rilevante, non fatta valere da alcuna delle parti contendenti.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente ha lamentato -ponendo riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la Corte di appello pronunciata esclusivamente sulla domanda di previo accertamento della risoluzione del più volte indicato contratto preliminare, che aveva però valenza solo di presupposto della prevalente (nell’interesse di esso ricorrente) domanda di restituzione della somma mutuata, invece completamente disattesa.
Occorre, in via preliminare, farsi carico dell’eccezione pregiudiziale formulata dalla controricorrente -relativa alla supposta opponibilità del giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza impugnata relativamente alla statuizione sulla insussistenza della pretesa del COGNOME di restituzione delle somme non avendo formulato alcuna censura circa la risoluzione del contratto preliminare dedotto in giudizio.
L’eccezione è infondata, dal momento che – con il formulato ricorso – il COGNOME ha inteso confutare la sentenza impugnata sia nella motivazione che nella soluzione adottata, avendo contestato -a monte -la legittimità delle stesse nella parte in cui hanno escluso che il titolo della sua domanda fosse quello della restituzione delle somme in quanto oggetto di mutuo e che, con riferimento a quest’ultimo tipo di contratto, non si fosse verificata alcuna novazione così come ritenuto dalla Corte di appello.
Invero, con il ricorso qui in esame, il ricorrente ha inteso porre in discussione tutto l’impianto logico -giuridico-argomentativo della pronuncia della Corte territoriale che aveva escluso la permanente esistenza del contratto di mutuo, sul quale lo stesso aveva fondato la sua domanda, donde -alla stregua della sua impostazione -emerge l’irrilevanza di ogni questione riguardante la risolubilità del contratto preliminare (avendo il COGNOME insistito sulla sola insussistenza delle
condizioni per la configurazione di una novazione, invece riconosciuta dalla stessa Corte di secondo grado, come del resto da quello di prime cure).
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso si profila inammissibile e, comunque, manifestamente infondato perché:
-in primo luogo, difetta di specificità non avendo il ricorrente adeguatamente indicato quali avrebbero dovuto essere i canoni ermeneutici che la Corte di appello era tenuta ad applicare in relazione alla complessa vicenda negoziale dedotta in controversia per pervenire ad una diversa conclusione giuridica da quella raggiunta;
in secondo luogo, perché esso si limita a contrapporre, rispetto alla motivazione, assolutamente congrua e completa, della Corte di appello, un’alternativa ricostruzione conducente ad un diverso risultato ermeneutico, senza precisare i canoni interpretativi in concreto eventualmente violati;
in terzo luogo, perché la Corte di appello ha posto puntuale riferimento -in funzione della ravvisata novazione del rapporto -sia alle specifiche pattuizioni del contratto preliminare che alla lettura complessiva dello stesso, oltre che alla comune intenzione delle parti per come desumibile, anche avuto riguardo al comportamento complessivo delle stesse, così facendo effettiva e corretta applicazione dei criteri ermeneutici generali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
Il secondo motivo è inammissibile -con riferimento al vizio denunciato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – per la preclusione da ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, c.p.c. (senza che il ricorrente abbia evidenziato una difformità di motivazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, come sarebbe stato necessario: cfr. Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023) e manifestamente infondato quanto alla denunciata omessa o apparente motivazione, prospettandosi, invece, la motivazione come adeguata ed esauriente sotto tutti i profili e certamente rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e al parametro generale del
c.d. ‘minimo costituzionale’ (v. Cass. SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022).
Il terzo motivo pure si atteggia come inammissibile e, in ogni caso, non coglie nel segno e va disatteso.
In primo luogo, si osserva che -attraverso la surrettizia deduzione della violazione dell’art. 1230 c.c. il ricorrente tende, in effetti, a confutare l’interpretazione data dalla Corte di appello all’intera vicenda contrattuale, invece motivata adeguatamente sulla sopravvenuta novazione dell’originario contratto di mutuo (così reiterando, nella sostanza, la prima censura), come anche prospettato -ed ammesso dallo stesso ricorrente nel riportare il conferente stralcio della sentenza impugnata (v. pag. 16 del ricorso) – dalla difesa della COGNOME.
Quest’ultima, infatti, costituendosi nel giudizio di appello come ha compiutamente rimarcato la sentenza qui impugnata (v. l’inequivoco e completo contenuto delle sue difese riportato alle pagg. 3-4) – aveva proprio contestato che il COGNOME avesse fornito la prova del dedotto contratto di mutuo, evidenziando la valenza estintiva che le parti avevano espressamente riconosciuto al prezzo indicato nel preliminare -da intendersi ad effetti anticipati -rispetto all’obbligazione restitutoria riconosciuta dalla stessa NOME con la dichiarazione del 30 dicembre 2005.
Quindi, non corrisponde al vero quanto prospettato con il motivo in questione che, pur in mancanza di qualsivoglia volontà espressa, e anche solo implicita, oltre che in difetto dell’applicazione di idonei canoni ermeneutici, la Corte di appello abbia posto a base della sua decisione la considerazione che con il contratto preliminare le parti avevano estinto il pregresso debito (sul cui riconoscimento il COGNOME aveva fondato la sua pretesa restitutoria riconducibile ad un mutuo precedentemente stipulato tra le parti), ricostruzione, oltretutto, che era stata già operata dal Tribunale.
Per il resto, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sull’intervenuta novazione alla stregua del tenore della specifica
pattuizione di cui all’art. 3 del contratto preliminare in questione e sulla scorta della lettura complessiva dell’atto, rilevando con valutazione di merito del tutto congrua e conferente e, quindi, insindacabile nella presente sede di legittimità (v. Cass. n. 27390/2018) – che le parti avevano, in realtà, inteso concludere un contratto preliminare ad effetti anticipati, con la cui sottoscrizione si sarebbe dovuto considerare estinto il debito gravante sulla COGNOME.
Ciò nel senso che quest’ultima non doveva più nulla al COGNOME, dal momento che le parti avevano inteso concordare -con la sottoscrizione del nuovo contratto -l’estinzione dell’originario rapporto, con l’assunzione, da parte della medesima COGNOME, della nuova obbligazione di trasferire in favore del COGNOME, che si era obbligato ad acquistarli, entro il 31 dicembre 2007, i beni immobili indicati nella premessa del contratto con l’indicazione dei precisi riferimenti catastali, assegnando di comune accordo ai predetti beni il valore di euro 300.000,00, così novando il titolo dell’obbligazione.
Per effetto di tale esauriente ricostruzione la Corte di appello ha correttamente ritenuto che fosse emersa -in modo inequivoco, mediante la previsione di un ‘aliquid novi’ e l’esternazione di un ‘animus novandi’ – una volontà reciproca delle parti di estinguere la pregressa obbligazione con la sostituzione di un’obbligazione nuova ed incompatibile, comportante il mutamento sostanziale dell’oggetto delle prestazioni e del titolo del rapporto (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 27028/2022 e Cass. n. 9347/2023).
Il quarto ed ultimo motivo è manifestamente infondato dal momento che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello si è mantenuta nell’ambito del ‘devolutum’ e ha rilevato contrariamente alla prospettazione dell’appellante, odierno ricorrente che si era venuta a configurare la novazione dell’originario contratto di mutuo, aggiungendo ‘ad abundantiam’ (ma non costituendo la relativa argomentazione propriamente una ‘ratio decidendi’ autonoma) che, una volta accertata la natura novativa del contratto preliminare ad
effetti anticipati, ove il COGNOME avesse inteso far valere la pretesa restitutoria derivante dall’inadempimento della controparte, avrebbe dovuto agire preventivamente per la risoluzione dello stesso, domanda che non aveva invece inteso proporre insistendo solo sul riconoscimento della restituzione della somma il cui titolo -secondo la sua prospettazione – trovava fondamento sul contratto di mutuo, negando che si fosse venuta a verificare l’estinzione di quest’ultimo per effetto di novazione.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Per effetto della sua soccombenza, il COGNOME va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della