Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3052  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 22136/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) NOME ,  domiciliato ex  lege all ‘ indirizzo  PEC  del  proprio difensore, difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
 avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 3 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, gestore di una tabaccheria, nel 2014 convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) la società RAGIONE_SOCIALE è il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEo di esercizio e sviluppo dei  Giochi  Numerici  a  Totalizzatore  Unico  Nazionale  (GNTN),  in  virtù  di apposito contratto stipulato con l ‘ RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi, RAGIONE_SOCIALE);
Oggetto: (A) nova in  appello  limiti -prospettazione d ‘ una differente  qualificazione in  iure del contratto – ammissibilità – (B) abuso  di  posizione  dominante  accertamento – criteri –  nozione di ‘mercato rilevante’.
-)  nel  2009  stipulò  con  la  società  RAGIONE_SOCIALE  un  contratto,  denominato ‘C ontratto per punto di vendita fisico ‘ , in virtù del quale la RAGIONE_SOCIALE gli aveva concesso  la  legittimazione  a  raccogliere  scommesse  e  puntate  su  giochi numerici a totalizzazione nazionale (quali, ad esempio, lotto ed enalotto);
-) la clausola n. 8 del suddetto contratto stabiliva l ‘ obbligo per l ‘ attore di versare alla RAGIONE_SOCIALE un canone mensile di euro 167 più IVA;
-)  nel  contratto  si  affermava  che  tale  corrispettivo  avrebbe  dovuto remunerare vari RAGIONE_SOCIALE erogati dalla RAGIONE_SOCIALE al punto vendita, elencati in un documento  allegato  al  testo  contrattuale  (tra  i  quali  l ‘ assistenza  tecnica, l ‘ assistenza commerciale, la stipula di coperture assicurative);
-) tali RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, altro non erano che la duplicazione di obblighi che il  rapporto  concessorio stipulato fra  la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE poneva a carico di quest ‘ ultima,  e  che  erano  già  remunerati  dall ‘ amministrazione  concedente con un aggio percentuale sulle giocate raccolte;
-) nella stipula del contratto la RAGIONE_SOCIALE aveva abusato della propria posizione dominante.
Sulla  base  di  queste  deduzioni  l ‘ attore  concluse  chiedendo  che  fosse dichiarata nulla la clausola n. 8 del contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE: o ai sensi dell ‘ articolo 1418 c.c., per mancanza di causa, oppure ai sensi dell ‘ articolo 3 della  legge  287  del  1990,  per  abuso  di  posizione  dominante;  e  che conseguentemente  la  RAGIONE_SOCIALE  fosse  condannata  alla  restituzione  dei  canoni corrisposti in forza della suddetta clausola, a partire dalla data di stipula del contratto.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì regolarmente, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza 22 novembre 2017 n. 11767 il Tribunale di Milano accolse la domanda.
In  particolare,  il  Tribunale  dichiarò  nulla  la  clausola  n.  8  del  contratto, ritenendo  in  larga  parte sine  causa l ‘ obbligo  di  pagamento  del  canone  ivi previsto.
Il Tribunale ritenne che, a fronte di quell ‘ obbligo, non fosse prevista alcuna vera e propria controprestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE. In particolare:
l ‘ obbligo di garantire l ‘ esclusiva territoriale al gestore era derogabile a discrezione della RAGIONE_SOCIALE;  tale  patto  costituiva  una  clausola  meramente potestativa, e quindi nulla; di conseguenza – questa parrebbe la conclusione inespressa, ma intuibile, del Tribunale – il gestore a fronte del pagamento del canone non aveva alcun vero diritto a conservare l ‘ esclusiva territoriale;
i vari ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che la RAGIONE_SOCIALE si obbligava a prestare al gestore del punto di vendita, elencati nell ‘ Allegato n. 2 al contratto ( ‘ RAGIONE_SOCIALE tecnici’, ‘RAGIONE_SOCIALE commerciali’, ‘RAGIONE_SOCIALE assicurativi’) erano una duplicazione delle prestazioni che la RAGIONE_SOCIALE si era già obbligata ad erogare ai gestori dei punti vendita in virtù di quanto previsto dalla convenzione RAGIONE_SOCIALE, e per i quali la suddetta convenzione attribuiva alla RAGIONE_SOCIALE un compenso da calcolarsi in percentuale sulle giocate raccolte;
sfuggiva alla nullità la sola previsione concernente i ‘RAGIONE_SOCIALE assicurativi’,  ovvero l ‘ obbligo  della  RAGIONE_SOCIALE  di  provvedere  alla  copertura assicurativa contro i danni a beneficio del gestore.
Il  Tribunale  escluse,  infine,  che  la  RAGIONE_SOCIALE  avesse  abusato  d ‘ una  posizione dominante.
In base alle suddette considerazioni il Tribunale condannò la RAGIONE_SOCIALE a restituire all ‘ attore l ‘ 80% dei canoni incassati sin dalla stipula del contratto.
La sentenza fu appellata in via principale della società soccombente, ed in via incidentale da NOME COGNOME.
 Con  sentenza  3  dicembre  2019,  n.  4792,  la  Corte  d ‘ appello  di  Milano accolse solo in parte il gravame principale.
La Corte d ‘ appello, innanzitutto, ritenne inammissibili perché nuove, ex art. 345 c.p.c., cinque delle censure sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la Corte d ‘ appello:
ha ritenuto tardiva la censura con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che, ai fini del giudizio di nullità delle clausole contenute nel contratto concluso ‘a valle’ con NOME COGNOME , fossero ininfluenti le previsioni contenute nella concessione stipulata ‘a monte’ tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (in quanto concernenti
un diverso rapporto giuridico e non integranti un contratto a favore di terzi: primo motivo d ‘ appello, p. 14 della sentenza impugnata);
ha ritenuto tardive la deduzione con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che l ‘ eventuale nullità dei patti contrattuali per difetto di causa andasse valutata con riferimento all ‘ intero contratto, e non con riferimento alle singole obbligazioni; nonché la conseguente deduzione con cui la RAGIONE_SOCIALE sostenne che se davvero vi fosse stato approfittamento d ‘ una parte sull ‘ altra, il rimedio sarebbe dovuto essere la rescissione o la risoluzione del contratto, non l ‘ azione di nullità (secondo motivo d ‘ appello, ibidem );
ha ritenuto tardive alcune delle argomentazioni con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva censurato il giudizio di nullità del patto di esclusiva in quanto sottoposto a una condizione meramente potestativa;
ha ritenuto tardiva la deduzione con cui la RAGIONE_SOCIALE, in via subordinata al rigetto degli altri motivi di gravame, aveva negato che gli obblighi posti a suo carico  dalla  convenzione  con  la  RAGIONE_SOCIALE  coincidessero  con  quelli  previsti  dal contratto ‘a valle’, fossero identici (secondo motivo d ‘ appello, ibidem );
ha ritenuto tardiva la deduzione con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che la pattuizione del canone non si poteva ritenere nulla, una volta accertato come  aveva  fatto  il  Tribunale  –  che  almeno  uno  degli  obblighi  posti  dal contratto  a  carico  della  RAGIONE_SOCIALE  nei  confronti  del  gestore  non  costituiva  una duplicazione degli obblighi posti a carico della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE (p. 28 della sentenza impugnata).
4.1. Esclusa dunque l ‘ ammissibilità delle suddette censure, nel merito la Corte d ‘ appello ritenne che:
-)  ai  fini  dell ‘ accoglimento  della  domanda  attorea era  ‘inconferente’ stabilire  se  l ‘ RAGIONE_SOCIALE avesse o non avesse approvato lo schema di contratto sottoposto dalla RAGIONE_SOCIALE ai vari punti vendita, dal momento che non rientrava nei poteri dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sindacare la validità delle clausole contenute nei contratti ‘ a valle ‘ stipulati fra la RAGIONE_SOCIALE ed i singoli gestori dei punti vendita;
-)  correttamente  il  Tribunale  aveva  ritenuto  nulla  la  clausola  che prevedeva, quale corrispettivo del canone, il riconoscimento da parte di RAGIONE_SOCIALE al  gestore  del  punto  vendita  di  una  esclusiva  territoriale;  tale  esclusiva,
infatti, poteva essere unilateralmente derogata dalla RAGIONE_SOCIALE a propria insindacabile  discrezione,  con  la  conseguenza  che  il  diritto  di  esclusiva formalmente  riconosciuto  dal  contratto  al  gestore  del  punto  vendita  era sottoposto ad una condizione meramente potestativa;
-) la gran parte delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME ( ed in particolare i ‘ RAGIONE_SOCIALE tecnici ‘ ed i ‘RAGIONE_SOCIALE commerciali ‘ di cui all ‘ art. 2 del contratto) non giustificavano il pagamento d ‘ un corrispettivo da parte del gestore del punto vendita, per due ragioni: talune obbligazioni non giustificavano un corrispettivo perché costituivano duplicazioni degli obblighi assunti dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con l ‘ atto di concessione, e per i quali la RAGIONE_SOCIALE era già remunerata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE; altre non giustificavano un corrispettivo perché l ‘ adempierle costituiva mera facoltà della RAGIONE_SOCIALE;
-) ha ritenuto tardive ex art. 345 c.p.c. talune delle deduzioni poste da NOME COGNOME a fondamento dell ‘ appello incidentale, con cui questi aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che i ‘RAGIONE_SOCIALE assicurativi’ prestati dalla RAGIONE_SOCIALE a favore della controparte giustificassero in parte qua il pagamento del canone mensile;
-)  ha  confermato  la  statuizione  di  primo  grado,  nella  parte  in  cui quest ‘ ultima aveva escluso un abuso di posizione dominante da parte della RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE in via principale, con ricorso fondato su dieci motivi, ed in via incidentale da NOME COGNOME, con ricorso fondato su due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale.
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha ritenuto  inammissibile,  perché  tardiva  ex  articolo  345  c.p.c.,  una  delle questioni agitate col primo motivo di gravame.
L ‘ illustrazione del motivo può così riassumersi:
-) il Tribunale aveva ritenuto sine causa il canone imposto dalla RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, sul presupposto che le controprestazioni promesse a fronte di esso non erano altro che duplicazioni degli obblighi già assunti dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell ‘ amministrazione concedente, e da questa già remunerati;
-) col primo motivo d ‘ appello la RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato questa statuizione, deducendo che la concessione  da  essa  stipulata  con  la  RAGIONE_SOCIALE  non  era  un contratto  a  favore  di  terzi  ex  art.  1411  c.c.,  e  che  di  conseguenza  dalle previsioni della concessione non poteva desumersi alcun ‘diritto’ di NOME COGNOME a rifiutare il pagamento del canone;
-) la Corte d ‘ appello dichiarò tuttavia inammissibile ex art. 345 c.p.c., per la sua novità, tale censura;
-) questo giudizio di inammissibilità fu erroneo, in quanto lo stabilire se un contratto sia o non sia una pattuizione a favore del terzo ex art. 1411 c.c. è questione di puro diritto, come tale sottratta alle preclusioni di cui all ‘ articolo 345  c.p.c.,  secondo  l ‘ insegnamento  di  Sez.  U,  Sentenza  n.  12310  del 15/06/2015, dai cui princìpi la sentenza d ‘ appello – conclude la ricorrente – si era discostata.
1.1. Il motivo è fondato.
La  sentenza  impugnata  ha  dichiarato  inammissibile in  parte  qua il  primo motivo dell ‘ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che con esso fosse stata introdotta nel processo una questione nuova. Ha basato il giudizio di novità su tre considerazioni (p. 14 della sentenza impugnata):
‘ la sentenza impugnata non qualifica l ‘ Atto di Convenzione  come contratto a favore di terzi ‘ ;
negli atti di primo grado la RAGIONE_SOCIALE non aveva eccepito l ‘ irrilevanza della suddetta  concessione  ai  fini  della  valutazione  dell ‘ invalidità  del  contratto stipulato con NOME COGNOME;
c) al contrario, era stata la stessa RAGIONE_SOCIALE in primo grado a contrastare la pretesa attorea sostenendo che i RAGIONE_SOCIALE prestati a NOME COGNOME, ai sensi dell ‘ articolo  8  del  contratto, non coincidevano  con  quelli  indicati  nella convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE.
Ciascuna  di  queste  affermazioni  costituisce  una  falsa  applicazione  dell ‘ art. 345 c.p.c..
1.2. La prima delle suesposte affermazioni, lungi dal giustificare il giudizio di inammissibilità del primo motivo di appello, è incoerente con esso.
Se infatti una questione di puro diritto, rilevabile d ‘ ufficio, non viene colta dal giudice di primo grado, legittimamente la parte interessata può sottoporla al giudice di secondo grado. Le questioni di diritto, infatti, sfuggono al divieto di cui all ‘ art. 345 c.p.c., salvo che su esse si sia formato il giudicato interno ( ex permultis ,  da  ultimo,  Sez.  3 – ,  Sentenza  n.  31330  del  10/11/2023,  Rv. 669467 – 02).
Lo stabilire se un contratto debba o no qualificarsi come negozio a favore del terzo, quando (come nel caso di specie) non ne sia in discussione il contenuto letterale oggettivo, è una questione di puro diritto: così come, ad esempio, lo stabilire  se  un  contratto  vada  qualificato  come  appalto  o  come  vendita, oppure  come  preliminare  o  definitivo  (Sez.  U,  Sentenza  n.  12310  del 15/06/2015, Rv. 635536 – 01).
1.3. Per la stessa ragione appena indicata è giuridicamente erronea l ‘ altra affermazione della Corte d ‘ appello, secondo cui il primo motivo d ‘ appello era inammissibile,  perché  la  RAGIONE_SOCIALE  in  primo  grado  non  aveva  eccepito  che  la concessione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE fosse irrilevante ai fini dell ‘ interpretazione del contratto stipulato con NOME COGNOME.
Infatti, anche lo stabilire – fermi restando i fatti accertati – quale rapporto intercorra tra due contratti; se il primo riverberi effetto sul secondo; se le clausole del secondo debbano o non debbano essere conformi ai patti del primo, sono altrettante questioni di puro diritto, sottratte alla preclusione di cui all ‘ art. 345 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che in appello è consentito alle parti proporre, ed al giudice rilevare d ‘ ufficio:
-) un ‘ interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta in primo grado (Sez. 1 – , Sentenza n. 7107 del 20/03/2017);
-)  l ‘ esistenza  (o  l ‘ inesistenza)  d ‘ un  collegamento  negoziale  (Sez.  1, Sentenza n. 17899 del 10/09/2015, Rv. 636763 – 01);
-) una qualificazione del contratto differente rispetto a quella sostenuta in  primo  grado,  inquadrandolo  in  un  diverso  schema  giuridico  (Sez.  3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005, Rv. 579735 – 01).
1.4. Infine, la terza delle affermazioni della Corte d ‘ appello di cui supra , § 1.1, lettera (c), ha falsamente applicato l ‘ art. 345 c.p.c. sul piano della logica. La Corte d ‘ appello, infatti, sembra avere così ragionato (per quanto è dato comprendere dall ‘ esposizione molto sintetica di cui a p. 14, ultimo capoverso, della sentenza d ‘ appello):
-)  in  primo  grado  la  RAGIONE_SOCIALE  aveva  sostenuto  che  il  canone  pagato  da NOME COGNOME aveva una sua causa giustificatrice, perché a fronte di esso la RAGIONE_SOCIALE si obbligava ad erogare prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle cui si era obbligata nel differente contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE;
-)  con  questa  difesa  la  RAGIONE_SOCIALE  aveva  perciò  mostrato  di  ritenere  che  il contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE potesse costituire un utile parametro per qualificare ed interpretare il contratto tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
-) ergo , era inibito alla RAGIONE_SOCIALE iniziare a sostenere, per la prima volta in appello, che il contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE fosse invece irrilevante i  fini  della  qualificazione e dell ‘ interpretazione del contratto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
1.4. Questa valutazione sovverte tuttavia la logica dell ‘ art. 345 c.p.c.. E la dell ‘ art. 345 c.p.c. è questa: la parte che in primo grado solleva un ‘ eccezione fondata  su  un  principio  di  diritto,  e  vede  darsi  torto,  può  legittimamente riproporre in appello la propria eccezione, anche fondandola su un diverso principio di diritto, se restano fermi i fatti da accertare.
1.5. Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE in primo grado sostenne che il canone le era dovuto, perché i RAGIONE_SOCIALE resi a NOME COGNOME non erano remunerati aliunde .
Si sentì rispondere dal Tribunale che, invece, quei RAGIONE_SOCIALE erano remunerati dalla provvigione pagatale dalla RAGIONE_SOCIALE, e quindi il canone era sine causa .
La RAGIONE_SOCIALE allora ha impugnato tale statuizione sostenendo che i patti conclusi tra  essa  e  l ‘ RAGIONE_SOCIALE  erano  irrilevanti  per  stabilire  se  il  canone  pagato  da NOME COGNOME avesse o non avesse una causa giustificatrice.
Dunque, il primo motivo d ‘ appello, lungi dall ‘ introdurre nel processo un nuovo thema  decidendum ,  sollevò  una  questione  di  diritto  che  fu  conseguenza diretta della ratio decidendi adottata dal Tribunale.
1.6. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ l ‘ art. 345 c.p.c. non osta alla prospettazione per la prima volta in appello d ‘ una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado , se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto’.
2. Secondo motivo del ricorso principale.
Anche  col  secondo  motivo  la  società  ricorrente  lamenta  la  violazione dell ‘ articolo 345 c.p.c.
Sostiene una tesi così riassumibile:
il Tribunale aveva ritenuto sine causa l ‘ obbligo del gestore di pagare il canone, sul presupposto che alcune delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti  di  NOME  COGNOME  costituivano  duplicazione  delle  obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e dovevano perciò ritenersi già remunerate dall ‘ aggio concessorio;
 tale  statuizione  era  stata  da  essa  impugnata  sostenendo  che  le obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE nel contratto stipulato con NOME COGNOME dovevano  considerarsi  un unicum ,  sicché  l ‘ eventualità  che  alcune  di  esse replicassero quelle già previste dalla concessione RAGIONE_SOCIALE non ne poteva comportare la nullità, ma al massimo la risoluzione o la rescissione;
la Corte d ‘ appello ha ritenuto inammissibile perché nuova la suddetta censura;
 la  valutazione  della  Corte  d ‘ appello  fu  erronea,  perché  il  motivo  di gravame prospettava una questione di puro diritto.
2.1. Il motivo è fondato per le medesime ragioni già esposte nei precedenti paragrafi 1.2. e seguenti. Infatti, anche lo stabilire con quale criterio debba essere interpretato un contratto; se esso sia viziato da nullità o da un difetto sopravvenuto  del  sinallagma;  quale  rimedio  accordi  la  legge  al  vizio prospettato  da  una  delle  parti,  costituiscono  altrettante  questioni  di  puro diritto.
3. Il terzo motivo del ricorso principale.
Col  terzo  motivo  la  RAGIONE_SOCIALE  prospetta  il  vizio  di  nullità  della  sentenza  per mancanza di motivazione, ai sensi dell ‘ articolo 132 c.p.c..
L ‘ illustrazione del motivo può essere così riassunta:
-) con il primo motivo di appello, la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che il contratto stipulato con NOME COGNOME non poteva essere reputato nullo, perché il testo di esso era stato preventivamente approvato dalla RAGIONE_SOCIALE;
-)  la  Corte  d ‘ appello aveva ritenuto non provata la circostanza di tale preventiva approvazione;
-) nel formulare tale giudizio, tuttavia, la Corte d ‘ appello aveva travisato le prove raccolte.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è proposto dalla RAGIONE_SOCIALE dichiaratamente in via subordinata rispetto al rigetto dei primi due: e resta perciò assorbito.
4. Il quarto motivo del ricorso principale.
Col quarto motivo è prospettata la violazione dell ‘ art. 345 c.p.c.
Deduce l ‘ appellante che:
-) il giudice di primo grado ritenne che la previsione del patto di esclusiva a  favore  del  gestore  del  punto  vendita  non  giustificava  il  pagamento  del canone,  perché  il  patto  di  esclusiva  era  sottoposto  ad  una  condizione meramente  potestativa  (e  cioè  la  facoltà  della  RAGIONE_SOCIALE  di  escluderlo  a  suo piacimento);
-) questa statuizione era stata impugnata sulla base di plurimi argomenti: tra  questi,  la  RAGIONE_SOCIALE  aveva  dedotto  che  la  possibilità  di  deroga  al  patto  di esclusiva non costituiva una condizione sospensiva; che NOME COGNOME non aveva interesse ex articolo 100 c.p.c. ad impugnare la suddetta clausola; che, a tutto concedere, la clausola in esame avrebbe potuto comportare solo una nullità parziale;
-) i suddetti argomenti erano stati ritenuti inammissibili perché nuovi, ex articolo 345 c.p.c. dalla Corte d ‘ appello;
-) la decisione della Corte d ‘ appello fu erronea, perché le questioni sopra elencate costituivano altrettante questioni di diritto, come tali prospettabili per la prima volta in grado di appello.
4.1. Il motivo, che la ricorrente dichiara espressamente subordinato al rigetto dei primi due, resta assorbito.
5. Il quinto motivo del ricorso principale.
Col  quinto  motivo  la  sentenza  d ‘ appello  è  censurata  nella  parte  in  cui  ha ritenuto che il patto di esclusiva territoriale contenuto nel contratto stipulato fra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME fosse sottoposto ad una condizione meramente potestativa; che di conseguenza era nullo; che di conseguenza quel patto non giustificava di per sé il pagamento del canone a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Nell ‘ illustrazione  del  motivo  la  RAGIONE_SOCIALE  deduce  che  con  tale  giudizio  la  Corte d ‘ appello ha violato l ‘ articolo 1355 c.c.
Sostiene  la  ricorrente  che  clausola  meramente  potestativa  è  quella  che subordina l ‘ assunzione di un obbligo o l ‘ acquisto di un diritto al puro arbitrio dell ‘ alienante  o  dell ‘ acquirente;  non  è  invece  una  clausola  meramente potestativa quella che accorda ad uno dei contraenti una facoltà di scelta ancorata a parametri oggettivi e comunque al rispetto del dovere di buona fede.
5.1.  Il  motivo  è  espressamente  subordinato  dalla  ricorrente  al  rigetto  dei motivi precedenti, sicché dovrebbe ritenersi assorbito.
6. Il sesto motivo del ricorso principale.
Col  sesto  motivo  (anch ‘ esso subordinato al rigetto  del  primo)  la  sentenza d ‘ appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto che il canone imposto dalla RAGIONE_SOCIALE a  NOME  non  fosse  giustificato  dai  ‘RAGIONE_SOCIALE  aggiuntivi’ (‘tecnici’, informatici’ e ‘commerciali’) elencati nell’ Allegato 2 al contratto, in quanto quell ‘ elenco costituiva una pura duplicazione degli obblighi assunti dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nel contratto di concessione.
6.1. Questa statuizione è censurata dalla ricorrente con molteplici ragioni, così riassumibili:
-)  violazione dell ‘ art.  1362 c.c., poiché le previsioni della Convenzione non coincidevano dal punto di vista semantico con quelle del Contratto ‘a valle’;
-) violazione dell ‘ art. 101 c.p.c., perché la Corte d ‘ appello ha rigettato il gravame, e ritenuta fondata la domanda attorea, per ragioni parzialmente diverse  da  quelle  adottate  dal  Tribunale,  senza  previamente  sottoporre  la questione alle parti;
-) nullità della sentenza per mancanza o intelligibilità della motivazione, poiché  la  Corte  d ‘ appello  si  è  limitata  a  dichiarare ‘ essere  evidente ‘ la coincidenza fra gli obblighi assunti dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e quelli assunti dalla stessa nei confronti di NOME COGNOME, senza spiegare l ‘ iter logico-giuridico seguito per pervenire a tale conclusione;
-) omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dalle concrete modalità con  cui  la  RAGIONE_SOCIALE  ha  erogato  i  RAGIONE_SOCIALE  tecnici,  informatici  e  commerciali  a NOME COGNOME.
6.2. Il motivo resta assorbito dall ‘ accoglimento del primo motivo di ricorso.
7. Il settimo motivo del ricorso principale.
Col  settimo  motivo  (anch ‘ esso  subordinato  al  rigetto  del  primo)  la  RAGIONE_SOCIALE sviluppa una tesi così riassumibile:
-) la Corte d ‘ appello ha ritenuto che il canone dovuto da NOME COGNOME non trovasse corrispettivo nella facoltà d ‘uso dei marchi ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘,  in  quanto
l ‘ uso di tali marchi era soggetto ad una condizione meramente potestativa, e cioè il gradimento della RAGIONE_SOCIALE;
-)  questa  decisione  fu  erronea,  perché  la  clausola  qualificata  come ‘condizione meramente potestativa’ in primo luogo non era una condizione, ma se lo fosse stata non era ‘ meramente ‘ potestativa.
7.1. Il motivo resta assorbito dall ‘ accoglimento del primo.
8. L ‘ ottavo motivo del ricorso principale.
Con l ‘ ottavo motivo la ricorrente censura la sentenza d ‘ appello nella parte in cui,  dopo  aver  dichiarato  inammissibile  ex  articolo  345  c.p.c.  il  secondo motivo di appello, lo ha comunque esaminato nel merito e ritenuto infondato.
8.1. Il motivo resta assorbito dall ‘ accoglimento del secondo motivo di ricorso; in  ogni  caso  sarebbe  inammissibile  perché  il  giudice  d ‘ appello,  dopo  aver dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame, si era spogliato della potestas iudicandi , e tutte le sue osservazioni sul merito dell ‘ impugnazione sono tamquam non essent .
9. Il nono motivo del ricorso principale.
Col  nono  motivo,  anch ‘ esso  subordinato  al  rigetto  del  primo,  la  sentenza d ‘ appello è censurata nella parte in cui ha quantificato il credito restitutorio di NOME COGNOME nella misura di quattro quinti del canone concordato, sul presupposto che quattro dei cinque RAGIONE_SOCIALE cui la RAGIONE_SOCIALE si era obbligata erano frutto di pattuizioni ritenute nulle.
9.1. Tale statuizione è censurata con argomenti così riassumibili:
a) erroneamente la Corte d ‘ appello ha ritenuto non provata la circostanza che i cinque RAGIONE_SOCIALE cui RAGIONE_SOCIALE si era obbligata avessero valore commerciale diverso;
b) erroneamente la Corte d ‘ appello ha addossato alla RAGIONE_SOCIALE l ‘ onere della prova sub (a);
 la  Corte  d ‘ appello  ha  giustificato  la  propria  decisione  con  una motivazione apodittica;
la Corte d ‘ appello è pervenuta ad una modificazione del contratto al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
la Corte d ‘ appello ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. in un caso in cui non era consentita: non si trattava infatti di stimare un danno, ma di quantificare un credito restitutorio da indebito oggettivo.
9.2. Il motivo è stato dichiarato espressamente dalla RAGIONE_SOCIALE ‘subordinato’ al rigetto del primo motivo di ricorso, sicché l ‘ esame di esso resta inibito.
10. Il decimo motivo del ricorso principale.
Col decimo motivo, anch ‘ esso proposto in via subordinata, la ricorrente la menta:
-) la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per  avere  la  Corte  d ‘ appello  trascurato  di  prendere  in  esame  il  motivo  di gravame inteso a sostenere che il credito restitutorio di NOME COGNOME si sarebbe dovuto far decorrere dal luglio del 2009, e non dal gennaio 2009, in quanto solo da luglio 2009 l ‘ attore aveva iniziato a pagare il canone di cui chiedeva la parziale restituzione;
-) l ‘ errore nel calcolo del credito, per avere conteggiato anche l ‘ IVA.
10.1. Il motivo, formulato dichiaratamente in via subordinata, resta assorbito dal rigetto del primo motivo.
11. Il primo motivo del ricorso incidentale.
Col primo motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME censura la sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte della RAGIONE_SOCIALE, e la conseguente nullità per questa ragione della clausola n. 8 del contratto.
Il motivo è illustrato come segue:
per stabilire se una impresa abusi della propria posizione dominante occorre  innanzitutto  stabilire  quale  sia  il  ‘mercato  rilevante’  in  cui  quella impresa opera;
la RAGIONE_SOCIALE opera nel mercato dell ‘ accesso e della gestione della raccolta di  giochi  e  scommesse  a  totalizzatore  nazionale,  ed  in  questo  settore  è monopolista, perché nessuno potrebbe raccogliere scommesse in un punto vendita fisico, se non stipulando un contratto con la RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d ‘ appello ha negato l ‘ abuso di posizione dominante (e quindi la conseguente nullità della clausola n. 8 del contratto) sul presupposto che il ‘ mercato rilevante ‘ da prendere in considerazione fosse il mercato globale dei giochi e delle scommesse (comprensivo, quindi, anche dei giochi diversi da quelli ‘numerici a totalizzazione nazionale’, o GNTN ),  concludendo che rispetto a tale mercato non vi fosse prova che la RAGIONE_SOCIALE avesse una posizione dominante;
così giudicando, la Corte d ‘ appello ha violato l ‘ art. 3 della l. 287/90 e 102 del TFUE, per avere preso in considerazione anche il mercato definito ‘a valle’, ovvero quello in cui si fronteggiano scommettitori ed allibratori, invece che il solo c.d. ‘a monte’, ovvero quello in cui si fronteggiano allibratori e gestori della raccolta.
11.1. La RAGIONE_SOCIALE ha replicato a tale mezzo di ricorso sollevando due eccezioni:
 stabilire  quale  sia  il  ‘mercato  rilevante’,  ai  fini  dell’ accertamento dell ‘ esistenza  d ‘ una  posizione  in  esso  dominante,  è  questione  di  fatto, riservata al giudice di merito;
in ogni caso il divieto di abuso di posizione dominante non s ‘ applica a quanti esercitano un ‘ attività economica in regime di monopolio per previsione di legge, come nel caso della RAGIONE_SOCIALE, giusta la previsione di cui all ‘ art. 8, comma 2, l. 287/90.
11.2. La prima delle suddette eccezioni è infondata.
Se è vero che lo s tabilire quale sia il ‘mercato rilevante’, ai fini dell ‘ accertamento dell ‘ esistenza d ‘ un abuso di posizione dominante ex art. 3 l. 10.10.1990 n. 287, è un accertamento di fatto, non è men vero che tale
accertamento  non  può  essere  compiuto quomodolibet ,  ma  va  svolto  nel rispetto di alcuni criteri da tempo stabiliti da questa Corte, ribaditi dalla Corte di giustizia dell ‘ Unione Europea e suggeriti dalla Commissione Europea. Ed il rispetto di tali criteri (di cui si dirà più oltre) costituisce un giudizio di diritto, come tale sindacabile in sede di legittimità.
E poiché NOME COGNOME, col proprio ricorso, ha prospettato per l ‘ appunto la violazione, da parte della Corte d ‘ appello, dei criteri di giudizio in base ai quali  delimitare  il  ‘mercato  rilevante’  nel  caso  di  specie,  il  ricorso  è ammissibile perché prospetta una quaestio iuris .
11.2. La seconda delle eccezioni preliminari sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il primo motivo di ricorso incidentale è infondata.
L ‘ art.  8,  comma  2,  della  l.  287/90  non  è  un  salvacondotto  che  possa giustificare qualunque pratica commerciale posta in essere dal RAGIONE_SOCIALE. L ‘ esenzione ivi prevista incontra infatti (almeno) due limiti:
il RAGIONE_SOCIALE ex lege o il monopolista non sono esonerati dal divieto di abuso di posizione dominante, quando sia loro contestata – come appunto nel  caso  di  specie  –  l ‘ applicazione  di  prezzi  ingiustificatamente  elevati  (od overpricing che dir si voglia);
il RAGIONE_SOCIALE ex lege o il monopolista sono esonerati dal divieto di abuso di posizione dominante solo se il rispetto di quel divieto risulti di ostacolo all ‘ adempimento dei compiti loro affidati dalla pubblica amministrazione (così la fondamentale decisione di Corte giust. CE, 3.10.1985, CBEM c. CLT ed all., in causa C-311/84: sostanzialmente nello stesso senso, per la giurisprudenza di questa Corte, Sez. 1 – , Sentenza n. 11456 del 10/05/2017, Rv. 644075 – 01, nonché Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 13/02/2009, Rv. 606808 – 01, con riferimento specifico all ‘ ipotesi di abuso di posizione dominante).
Ma ovviamente, a livello teorico, l ‘ eventuale nullità della clausola n. 8 del contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non impedirebbe certo alla prima lo svolgimento delle funzioni assegnatale dall ‘ RAGIONE_SOCIALE.
11.3. Nel merito, il motivo è fondato.
I criteri in base ai quali circoscrivere il ‘ mercato rilevante ‘ di un prodotto o RAGIONE_SOCIALEo, quando si tratti di stabilire se un patto contrattuale sia o non sia il frutto di un abuso di posizione dominante, sono stati da tempo stabiliti sia dalla Corte di Lussemburgo, sia da questa Corte.
Questi  criteri  possono  essere  molti  e  mutevoli,  ma  tra  essi  sei  sono  stati ritenuti indefettibili, e cioè:
l ‘ area geografica di diffusione del prodotto o RAGIONE_SOCIALEo;
 la  sostituibilità  del  prodotto da parte di  chi  lo  domanda (in  base  a questo criterio il mercato rilevante, per i fini di cui all ‘ art. 3 l. 287/90, va determinato includendovi il mercato di tutti i prodotti idonei a sostituire quello offerto dall ‘ impresa della cui posizione dominante si disputa, sicché all ‘ aumento del prezzo del prodotto da questa offerto sia ragionevole ritenere che corrisponda un aumento della domanda dei prodotti concorrenti);
la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre (in base a questo criterio il mercato rilevante, per i fini di cui all ‘ art. 3 l. 287/90, va determinato escludendovi il mercato di tutti i prodotti che l ‘ impresa della cui posizione dominante si  disputa  non  potrebbe  offrire,  se  non  a  prezzo  di  consistenti investimenti e modifiche della propria organizzazione produttiva);
l ‘ esistenza di pressioni concorrenziali;
la possibilità di interferenza con altri mercati (in base a questo criterio, c.d. della cross subsidization, il mercato rilevante va determinato includendovi quello dei prodotti primari o semilavorati che entrano nel ciclo produttivo del prodotto finale);
la struttura del mercato.
11.4. Questi princìpi vennero affermati nella sentenza ‘capostipite’ pronunciata da Corte giust. CE 13.2.1979, COGNOME Roche c. Commissione , in causa C-87/76 (§ 28 della motivazione), e da allora sono rimasti immutati nella loro essenza, e ripetutamente ribaditi tanto dalla Corte di giustizia dell ‘ Unione Europea ( ex multis, da ultimo, Corte giust. UE, 30.1.2020, Generics ed all. c. Competition and RAGIONE_SOCIALE Authority , in causa C-307/18; nello stesso senso, Corte giust. UE, 23.1.2018, COGNOME-La
Roche ed all., c. RAGIONE_SOCIALE, in causa C -179/16), quanto da questa Corte ( ex multis, Sez. 1 – , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019, Rv. 656040 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015, Rv. 635648 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3638  del  13/02/2009,  Rv.  606807  –  01;  Sez.  1,  Sentenza  n.  6368  del 17/05/2000, Rv. 536591 – 01).
11.5. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha rispettato i suddetti criteri.  Essa,  infatti,  contiene  esattamente  i  due  errori  denunciati  dal ricorrente.
11.6.  Il  primo  errore  di  diritto  contenuto  nella  sentenza  impugnata  è  la sostanziale elusione dei criteri di accertamento del mercato rilevante elencati al § 11.3 che precede.
La Corte d ‘ appello, infatti, ha individuato il mercato rilevante senza esaminare se  il  RAGIONE_SOCIALEo  offerto  dalla  RAGIONE_SOCIALE  fosse o  meno  ‘sostituibile’ ,  dal  lato  della domanda e quindi da parte di NOME COGNOME, con altri RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte d ‘ appello ha trascurato di esaminare se un teorico aumento del costo dei RAGIONE_SOCIALE offerti dalla RAGIONE_SOCIALE potesse o no avere l ‘ effetto di spingere i gestori dei punti vendita fisici verso l ‘ offerta ai clienti di altri tipi di giochi. Se, infatti, mancasse questa sostituibilità, il mercato dell ‘ offerta di gestione di giochi diversi dai GNTN non sarebbe rilevante, e non se ne sarebbe potuto tenere conto ai fini dell ‘ accertamento dell ‘ esistenza d ‘ una posizione dominante da parte di RAGIONE_SOCIALE.
11.7.  Il  secondo  errore  di  diritto  contenuto  nella  sentenza  impugnata  è consistito nell ‘ illegittimità dell ‘ (RAGIONE_SOCIALE) criterio adottato per la individuazione del mercato rilevante.
La  sentenza  impugnata  infatti,  secondo  quanto  è  dato  comprendere  dalla stringata  sintassi  di  cui  alle  pp.  26-27,  ha  così  argomentato  la  propria decisione:
la distribuzione di giochi numerici a totalizzazione nazionale (GNTN) mediante punti vendita fisici può avvenire solo per il tramite di RAGIONE_SOCIALE (p. 26 della sentenza impugnata);
b) tuttavia ‘ non sussistono impedimenti all ‘ accesso di  NOME alla rete di distrib uzione fisica’ (p. 27);
ergo , il mercato di accesso alla rete distributiva fisica è ‘irrilevante’, mentre rilevante è ‘ in generale il mercato dei giochi e delle scommesse’ .
Non  si  soffermerà  questa  Corte  sugli  evidenti  salti  logici  esistenti  tra  i passaggi sopra riassunti (non censurati, né del resto censurabili, per effetto del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. che ha soppresso la possibilità di dolersi in questa sede de lla mera ‘insufficienza’ della motivazione).
Quel che rileva è che la Corte d ‘ appello pare avere stabilito un ‘ equazione tra la  possibilità  di  accedere  ad  un  RAGIONE_SOCIALEo,  ed  il  criterio  di  delimitazione  del mercato rilevante di quel RAGIONE_SOCIALEo.
‘ Se  un  RAGIONE_SOCIALEo  è  accessibile  senza  impedimenti –  pare  dire  la  sentenza impugnata il  ‘mercato rilevante’ di quel RAGIONE_SOCIALEo va considerato in senso ampio’.
Tale criterio, per quanto detto, è erroneo: l’ accessibilità ad un RAGIONE_SOCIALEo nulla ha  a  che  vedere  coi  criteri  di  delimitazione  del  mercato  rilevante,  ed  in particolare  col  criterio  della  sostituibilità  del  prodotto  da  parte  di  chi  lo domanda.
Così, nel caso di specie, la mancanza di impedimenti per NOME COGNOME ad accedere alla rete di distribuzione fisica è circostanza inidonea a individuare il  mercato  rilevante,  una  volta  che  –  come  accertato  dalla  stessa  Corte ambrosiana -‘ per il  mercato della raccolta fisica, solo RAGIONE_SOCIALE può attivare i punti vendita’ .
E se solo RAGIONE_SOCIALE può attivare i punti vendita della raccolta fisica, quel RAGIONE_SOCIALEo non è sostituibile per chi ne usufruisce ; e se quel RAGIONE_SOCIALEo non è sostituibile, il mercato rilevante di esso non può comprendere RAGIONE_SOCIALE di tipo diverso.
12. Il secondo motivo del ricorso incidentale.
Il secondo motivo di ricorso incidentale contiene due censure.
12.1. Con una prima censura è prospettato il vizio di omessa pronuncia.
Sostiene il ricorrente che la Corte d ‘ appello avrebbe omesso di pronunciarsi su  uno  dei  motivi  dell ‘ appello  incidentale  da  lui  proposto:  quello  con  cui
l ‘ odierno ricorrente sosteneva l ‘ illegittimità della pretesa di RAGIONE_SOCIALE di esigere da lui un compenso per i ‘ RAGIONE_SOCIALE assicurativi ‘ , in quanto il costo di tale RAGIONE_SOCIALEo doveva ritenersi ricompreso nel compenso dovuto da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE.
12.1.1. La censura è fondata.
NOME COGNOME col primo motivo d ‘ appello incidentale formulò tre diverse censure, così riassumibili:
 la  previsione  contrattuale  che  accordava  a  RAGIONE_SOCIALE  un  compenso  per avere stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi di danni e furto ‘ non aveva  giustificazione  causale’ ,  e  quindi  non  legittimava in  parte  qua il pagamento del canone (§ 168 dell ‘ appello incidentale);
RAGIONE_SOCIALE in ogni caso aveva svolto abusivamente l ‘ attività di intermediario assicurativo (tesi singolare, in verità , posto che non è ‘intermediario’ ex art. 109 cod. ass. chi stipula una polizza per conto altrui, ex art. 1891 c.c.) (§ 178 dell ‘ appello incidentale);
 infine,  la  pretesa  di  RAGIONE_SOCIALE  di  addebitargli  un  costo  per  i  ‘RAGIONE_SOCIALE assicurativi’ era illegittima, in quanto il costo di tale RAGIONE_SOCIALEo doveva ritenersi compreso nel compenso dovuto da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE (§ 180 dell ‘ appello incidentale).
12.1.2. La Corte d ‘ appello ha rigettato la prima censura; ha ritenuto tardiva ex art. 345 c.p.c. la seconda, ma non ha provveduto sulla terza.
12.2.  Con  una  seconda  censura  contenuta  nel  secondo  motivo  di  ricorso incidentale è prospettato l ‘ error in procedendo .
Sostiene il ricorrente incidentale che erroneamente la Corte d ‘ appello avrebbe ritenuto inammissibile, perché nuova ex art. 345 c.p.c., l ‘ eccezione di ‘ illiceità del  RAGIONE_SOCIALEo  assicurativo  svolto  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  per  avere  svolto  una  attività riservata per legge a soggetti alle imprese di assicurazione o agli intermediari ‘ .
Sostiene che la nullità del contratto  può essere rilevata anche d ‘ ufficio  ed anche in sede di legittimità.
12.2.1.  Il  motivo,  in  relazione  a  tale  seconda  censura,  è  inammissibile  e comunque infondato.
In primo luogo, è inammissibile perché il ricorrente discorre genericamente di distribuzione di ‘contratti assicurativi’, senza spiegare – in violazione dell ‘ onere impostogli dall ‘ art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c. – nulla della fattispecie concreta. In particolare, non allega: se i contratti della cui nullità si duole sono stati stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE per conto proprio od altrui (art. 1891 c.c.); se sono stati stipulati da lui per il tramite della RAGIONE_SOCIALE; se di conseguenza lui riveste la posizione di contraente o di assicurato.
Sicché,  nulla  sapendo  della  fattispecie  concreta,  è  impossibile  per  questa Corte stabilire se l ‘ eccezione ritenuta tardiva dalla Corte d ‘ appello implicasse o meno accertamenti di fatto, e come tale fosse effettivamente inammissibile ex art. 345 c.p.c..
12.2.2. In secondo luogo, il motivo è comunque infondato.
Anche a prendere per buona l ‘ allegazione secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe svolto l ‘ attività di intermediazione assicurativa, proprio per questa ragione il motivo di gravame sarebbe stato inammissibile, perché il suo accoglimento avrebbe imposto la risoluzione di una questione di puro fatto, cioè quella sulle concrete modalità di svolgimento della intermediazione assicurativa.
12.2.3. Ad abundantiam , rileva la Corte che NOME COGNOME non ha interesse a proporre la censura di cui qui si discorre, dal momento che il contratto di assicurazione stipulato per il tramite di un intermediario abusivo non è nullo; la nullità è infatti prevista dalla legge solo nel caso di stipula con una impresa assicurativa non autorizzata (art. 167 cod. ass.).
Si impone, quindi, la cassazione della gravata sentenza in relazione alle censure  qui  accolte.  Le  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità  saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P. q. m.
(-)  accoglie  il  primo  ed  il  secondo  motivo  del  ricorso  principale,  nei  sensi indicati in motivazione;
(-) dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;
(-) accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla  Corte  d ‘ appello  di  Milano,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della