Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3707 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3707 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9268/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 534/2023 depositata il 9/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME, premesso di aver acquistato la proprietà di metà di due appartamenti in un fabbricato condominiale e di essere quindi divenuto comproprietario delle zone comuni, ha chiesto al Tribunale di Benevento di accertare che il vano esistente al piano terra, dove sono collocati i contatori Enel, è di proprietà condominiale. Si è costituita in giudizio NOME COGNOME che ha eccepito di essere proprietaria dell’appartamento sovrastante il vano che è sempre stato di sua esclusiva proprietà, avendolo acquistato dalla madre con atto pubblico di donazione del 12/11/1998, che il vano era destinato a ospitare un ascensore ad uso esclusivo della sua abitazione, che essendo trascorsi oltre dieci anni il locale è di sua proprietà anche a seguito dell’usucapione. La convenuta ha quindi chiesto al Tribunale di accertare che è proprietaria a titolo originario del vano per averne avuto il possesso interrotto per oltre dieci anni dall’atto pubblico di donazione, avendo così usucapito il bene. Si è costituito NOME COGNOME, fu NOME, deducendo di essere il proprietario esclusivo del muro nel quale è stato ricavato lo stanzino ed eccependo la nullità dell’atto pubblico di donazione nella parte in cui trasferisce la proprietà del vano, che non apparteneva alla donante NOME COGNOME. Il convenuto ha quindi chiesto di rigettare la domanda principale di COGNOME e la domanda riconvenzionale di COGNOME, chiedendo al Tribunale di accertare in via riconvenzionale la nullità dell’atto di donazione.
Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda di NOME e NOME COGNOME (quest’ultima si è costituita nel corso del giudizio di primo grado come successore a titolo particolare), ha rigettato la domanda di NOME COGNOME
e ha, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME, dichiarato la nullità parziale dell’atto di donazione nella parte in cui attribuiva ad NOME COGNOME il locale al piano terra.
La sentenza è stata impugnata in via principale da NOME e NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME. La Corte d’appello ha esaminato per primo l’appello incidentale e ha osservato che la domanda subordinata di COGNOME di acquisto per usucapione ordinaria ventennale è infondata, non essendo trascorsi venti anni; quanto all’usucapione decennale, la Corte d’appello ha ritenuto assorbente il rilievo per cui COGNOME erroneamente fa decorrere il decennio dall’atto di donazione, laddove l’usucapione matura dalla data di trascrizione dell’atto e COGNOME nemmeno allega né tantomeno documenta che l’atto sia stato trascritto, per cui la domanda è infondata. La Corte d’appello ha poi accolto l’appello principale: in assenza di prova che il vano sia di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini, è decisiva la circostanza che esso ha svolto da tempo immemorabile a fino al suo svuotamento la funzione di consolidamento statico della struttura edilizia, funzione tipicamente comune che lo colloca tra le porzioni del fabbricato di proprietà condominiale. In accoglimento dell’appello principale la Corte d’appello ha quindi dichiarato la proprietà condominiale del vano.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Resistono con separati atti di controricorso da un lato COGNOME NOME, fu NOME, e dall’altro lato NOME e NOME COGNOME.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.
Memoria è stata depositata da COGNOME NOME e dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei confronti di tutte le parti rimaste intimate, con l’eccezione di NOME COGNOME, nei cui confronti
la notificazione non si è perfezionata perché il procuratore presso il quale era domiciliata ha dichiarato l’avvenuto decesso della parte. La ricorrente ha allora notificato il ricorso agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio della defunta e, non essendo stato possibile eseguire la consegna dell’atto, si è provveduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non risulta depositato l’avviso di ricevimento, avviso indispensabile ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. n. 36900/2022).
È pertanto necessario rinnovare la notificazione del ricorso agli eredi di NOME COGNOME e rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso agli eredi di NOME COGNOME, da effettuarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME