Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33267 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 13246/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speRAGIONE_SOCIALE allegata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speRAGIONE_SOCIALE allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
e
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME.
–
intimati –
avverso la sentenza, n. cron. 6953/2019, della CORTE DI APPELLO DI ROMA pubblicata in data 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con citazione ex art. 2 del d.lgs. n. 5 del 2003 notificata il 13 febbraio 2009, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , RAGIONE_SOCIALE) convenne NOME COGNOME (presidente del consiglio di amministrazione della società fallita) e NOME COGNOME (membro del medesimo consiglio), nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (sindaci della menzionata società), innanzi al Tribunale di Roma per ottenerne, previa declaratoria delle rispettive responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni per i plurimi atti di mala gestio ivi analiticamente descritti.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono i convenuti, tranne la COGNOME, tutti eccependo, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione delle avverse domande e concludendo, poi, per la loro infondatezza. Il COGNOME chiese, in subordine, l’acc ertamento della responsabilità solidale degli altri convenuti verso il RAGIONE_SOCIALE e la loro esclusiva responsabilità nei confronti del COGNOME medesimo con suo diritto all’integrale regresso.
1.2. A seguito delle sollevate eccezioni di prescrizione, il RAGIONE_SOCIALE chiamò in causa NOME COGNOMECOGNOME che aveva svolto le funzioni di commissario giudiziale del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, di curat ore del fallimento di quest’ultima fino al 30 novembre 2005. Dedusse che, ove l’azione nei confronti di amministratori e sindaci fosse risultata prescritta, la circostanza sarebbe stata ascrivibile all’inerzia del precedente curatore, con ogni conseguenza in termini di responsabilità per il mancato risarcimento dei danni rivendicati verso gli stessi dal RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Si costituì anche il COGNOME, assumendo l’infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti e rilevando che le azioni nei confronti degli altri convenuti non erano prescritte, posto che le condotte contestate ai convenuti costituivano fattispecie di reato.
1.4. L’adito tribunale, con sentenza dell’1 agosto 2012, n. 15655: a ) dichiarò la contumacia della COGNOME, considerando rituale la notifica, nei suoi confronti, dell’atto di citazione in rinnovazione avvenuta in RAGIONE_SOCIALE, ex art. 142 cod. proc. civ.,
il 29 aprile 2011 e della seconda istanza ex art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, giusta nota del Consolato Generale d’Italia a RAGIONE_SOCIALE del 24 ottobre 2011; b ) dichiarò l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa nei confronti del COGNOME, della COGNOME, del COGNOME e del COGNOME; c ) condannò la COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 1.704.307,74 oltre accessori, a titolo di risarcimento danni da mala gestio . Sotto tale ultimo profilo, stabilì che le responsabilità della convenuta da ultimo indicata dovevano ravvisarsi: c-i ) nella rinuncia all’incasso del credito di Lire 3.135.979.972, originariamente vantato dalla fallita nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. La società fallita, infatti, aveva compensato parte di detto credito, accettando dalla RAGIONE_SOCIALE la cessione di un minor credito di Lire 1.335.979.172, futuro ed incerto, ed il residuo, ammontante a Lire 1.800.000.000, con fatture emesse per operazioni insussistenti. Così operando, la COGNOME aveva cagionato danno al RAGIONE_SOCIALE ed ai creditori sociali, come ricostruito dal tribunale assumendo quali elementi di prova e convincimento la relazione del consulente di parte del Pubblico Ministero nel procedimento penale a carico della prima, per il reato di bancarotta, conclusosi con sentenza di patteggiamento; c-ii ) nella leggerezza dimostrata dalla COGNOME, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione e, dunque, di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nel procedere al recupero della somma di Lire 1.500.000.000 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Il gravame promosso dalla COGNOME avverso la descritta decisione fu parzialmente accolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 2019, n. 6953, resa nel contraddittorio con tutti gli originari convenuti, che condannò l’appellante a l pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della minor somma di € 774.683,34, oltre interessi e rivalutazione.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i ) ribadì la ritualità delle notificazioni, nei confronti della COGNOME, dell’atto di citazione in rinnovazione avvenuta in RAGIONE_SOCIALE, ex art. 142 cod. proc. civ., il 29 aprile 2011 e della seconda istanza ex art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, giusta nota del Consolato Generale d’Italia a RAGIONE_SOCIALE del 24 ottobre 2011; ii ) dichiarò inammissibile la querela di falso formulata dall’appellante avverso la nota predetta; iii ) affermò che l’infondatezza del motivo di gravame riguardante la contestazione delle notificazioni suddette, « comporta l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale l’appellante, contumace in primo grado, introduce per la prima volta innanzi a questa Corte l’eccezione di prescrizione dei diritti e dell’azione esercitata dal RAGIONE_SOCIALE »; iv ) osservò che, « Nella impugnata sentenza, le condotte generatrici di responsabilità
degli amministratori sono specificamente cosi individuate: A) Azzeramento del credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per L. 3.135.979.972, attraverso la compensazione con credito ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE (L 1.335.979.172) e con debito risultante da fatture per prestazioni rese da quest’ultima e rivelatesi insussistenti (L 1.800.000.000). B) Insufficienza e inadeguatezza dell’attività di recupero della somma di L. 1.500.000.000 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ora trasferitasi nelle Isole Vergini Britanniche, con maturarsi di una situazione di concreta impossibilità di recupero del credito. A parere della Corte, l’operazione che ha portato all’azzeramento del credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto danni alla società RAGIONE_SOCIALE e per essa al RAGIONE_SOCIALE. . Dovendo questo Giudice esprimersi unicamente su una domanda che è di tipo risarcitorio, la rilevata mancata configurazione del danno nei termini prospettati dall’attore impone il rigetto della domanda sul capo specifico, con conseguente riforma della impugnata sentenza. Con riferimento all’accertamento della responsabilità della COGNOME per il mancato recupero del credito di euro 774.685,34 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (società nata dalla scissione parziale della stessa RAGIONE_SOCIALE) l’appellante, contumace in primo grado, adduce circostanze che dovrebbero giustificare l’inerzia della società RAGIONE_SOCIALE nel recuperare da RAGIONE_SOCIALE il credito medesimo e pertanto escludere la propria responsabilità. Invero, il Tribunale ha espressamente statuito che dal materiale acquisito al processo non è possibile trarre alcun elemento idoneo a giustificare l’inerzia. L’appellante non ha censurato tale affermazione contenuta in sentenza indicando su quali elementi acquisiti in giudizio il tribunale avrebbe dovuto giudicare diversamente. Nel contempo, ha introdotto e prospettato con l’atto di appello le circostanze che avrebbero dovuto indurre un diverso giudizio, ma pur avendone l’onere, non ha addotto alcun elemento di prova per consentire a questa Corte di verificare la fondatezza delle circostanze medesime e pervenire ad un giudizio difforme da quello espresso dal giudice di primo grado. Ne consegue che la censura in commento non può trovare accoglimento e che lo specifico capo dell’impugnata sentenza deve essere confermato con condanna della COGNOME al pagamento della somma di euro 774.685,34 oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal 18.12.2000 fino al deposito della sentenza di primo grado e sulla somma così rivalutata oltre interessi sino al saldo ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, il RAGIONE_SOCIALE ISA
RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME COGNOME ha depositato un ‘ atto di costituzione ‘ al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex artt. 370, comma 1, e 379 cod. proc. civ., cui ha fatto seguito una memoria. Sono rimasti solo intimati, invece, NOME COGNOME (il quale ha comunque ritenuto di dover depositare una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato NOME COGNOME, tardivamente effettuata con un atto denominato « atto di costituzione », non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio « al fine di poter partecipare all’udienza che sarà fissata avanti l’Ecc.ma Corte di cassazione per la discussione orale del ricorso ai sensi degli artt. 370 e 379 c.p.c. ». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 e 366 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale ( cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380bis .1 cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 1bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. ( cfr., ex aliis , Cass. n. 24405 del 2023; Cass. n. 23921 del 2020; Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).
1.1. Conseguentemente, la memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. da lui depositata va ritenuta inammissibile ex art. 370, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4049 del 2023; Cass. n. 34791 del 2021; Cass. n. 17030 del 2021), ed altrettanto è a dirsi per quella depositata da NOME COGNOME, mai costituitosi in questa sede (come dallo stesso, peraltro, espressamente riconosciuto nella medesima memoria).
Tanto premesso, e rapidamente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per asserita violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come
sollevata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente (l’odierna impugnazione, infatti, consente agevolmente di individuare i passaggi motivazionali della sentenza della corte distrettuale sottoposti a censura e le ragioni delle esposte contestazioni), il primo motivo del ricorso della COGNOME denuncia, in sintesi: « Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101, 112, 113, 142 cod. proc. civ., al Regolamento CE n. 1393/2007, all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ». Si ascrive alla corte capitolina di avere ritenuto correttamente eseguita la notifica dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ. e del Regolamento CE n. 1393/2007, tramite il mero inserimento dell’atto nella cassetta postale del luogo di residenza della destinataria ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE, quale organo ricevente, su richiesta dell’uffiRAGIONE_SOCIALE giudiziario di Roma, quale organo mittente, omettendo di motivare sull’eccepita mancanza della ricevuta di ricevimento ovvero della comunicazione di avvenuto deposito presso la cassetta postale, ovvero fornendo una motivazione del tutto apparente tramite richiamo al provvedimento di rigetto dell’istanza di inibitoria, ove si era fatto un generico riferimento alla legge dello Stato membro richiesto, senza alcuna ulteriore specificazione. Si assume, per contro, che la predetta notifica doveva ritenersi non perfezionata in mancanza della ricevuta suddetta ovvero della comunicazione di avvenuto deposito presso la cassetta postale, tenuto conto che, senza il riscontro costituito dalla ricevuta medesima, sarebbe violato un principio cardine dell’ordinamento pubblico italiano, oltreché di quello della U.E., volto a garantire diritti fondamentali, quale quello della parte di essere informata effettivamente della pretesa giudiziaria rivolta nei suoi confronti.
2.1. Tale doglianza si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso, dovendo nei corrispondenti sensi integrarsi la motivazione della sentenza oggi impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ..
2.2. Giova premettere che la corte distrettuale, dopo aver accertato che, all’epoca della notifica della citazione suddetta, la residenza della COGNOME era a RAGIONE_SOCIALE (nessuna puntuale censura, peraltro, è stata oggi rivolta dalla ricorrente contro questa a ffermazione), con conseguente infondatezza dell’assunto dell’appellante secondo cui quella notifica non si sarebbe potuta eseguire nelle forme di cui all’art. 142 cod. proc. civ., ha così opinato ( cfr., amplius , pag. 14 e ss. della sentenza impugnata): «, come già rilevato dal Tribunale e da questa Corte con la richiamata ordinanza del 23.10.2013 e (indirettamente) con la successiva ordinanza del 5.7.2017, il procedimento di notifica si è perfezionato correttamente in conformità
alle prescrizioni dell’art. 142 c.p.c. ed al Regolamento CE 1393/2007, applicabile alla fattispecie. L’atto di citazione risulta notificato con consegna del plico in data 29.4.2011 nella cassetta postale, così come riportato nella relata di notifica (‘certificate of service or non service of documents’ par. 12.2.2. : ‘documents posted trough the letterbox’). Il successivo atto introduttivo, ovvero l’istanza di fissazione udienza, è stato notificato tramite il Consolato Generale d’Italia a RAGIONE_SOCIALE secondo la p revisione di cui all’art. 142 c.p.c.. La relata apposta sulla copia dell’atto restituita al notificante (con nota di accompagnamento che recita ‘si trasmette in allegato la prova dell’avvenuta notifica di cui in oggetto, disponibile sul sito internet delle Poste Inglesi. Si restituisce pertanto la seconda copia dell’atto interessato’) reca testualmente la dicitura ‘delivered’ in data 29.7.2011. Orbene, a fronte di tali risultanze documentali, efficaci sul piano della prova dell’avvenuta notifica, l’appellan te avrebbe dovuto provare la circostanza contraria opposta, vale a dire la mancata effettiva consegna ad essa del plico relativo agli atti introduttivi del giudizio nelle forme normativamente previste. . L’avvenuta notifica dell’atto di citazione nelle corrette forme sopra riportate non può essere negata in base al documento invocato dall’appellante, ovvero la comunicazione del Consolato Generale d’Italia a RAGIONE_SOCIALE del 23.1.2013 (allegata in questo secondo grado di giudizio) con la quale la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a sserisce di non essere in grado di fornire alla COGNOME la ‘prova di avvenuta consegna della notifica dell’atto in questione all’interessata’. Con detta comunicazione, invero, il Consolato conferma che il sistema di notifica applicato (e da applicarsi) nella fattispecie concreta è quello recorded delivery della RAGIONE_SOCIALE e che il sistema adottato da quest’ultima (tracking on line) ‘…confermava l’avvenuta consegna in quanto l’atto non è tornato indietro’. Con la conferma di avvenuta consegna il procedimento notificatorio si è completato. La successiva comunicazione – inoltrata dal Consolato alla COGNOME, con la quale il Consolato riferisce a quest’ultima che la RAGIONE_SOCIALE non è in grado di fornire la prova di avvenuta consegna della notifica – non appare idonea a privare della efficacia sua propria una notifica perfezionatasi nelle prescritte forme. La circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non sia in grado di fornire alla istante una prova, ulteriore, dell’avvenuta consegna non vale di per sé a dimostrare che il procedimento di notifica non si è compiutamente realizzato nelle prescritte forme con conseguente corretta instaurazione del contraddittorio ».
2.3. Va ricordato, poi, che: i ) l’art. 142 cod. proc. civ. (rubricato ‘ Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica ‘) prevede un duplice livello di disciplina. Invero, la notifica del destinatario che non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, avviene sulla base delle convenzioni internazionali o, in alternativa, della legge consolare. Pertanto, la procedura prevista dal comma 1 dell ‘art. 142 cod. proc. civ. – che prevede la notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta – ha carattere residuale, applicandosi soltanto in assenza di convenzioni internazionali. È onere dell’istante, inoltre, dimostrare l’impossibilità di eseguire la notifica secondo le convenzioni internazionali o secondo le modalità previste dalla legge consolare ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9923 del 2018; Cass. n. 33791 del 2022); ii ) come chiarito da Cass. n. 11351 del 2020 (ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 27448 del 2022), in tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell’Unione Europea (tale era certamente la Gran Bretagna al momento -29 aprile 2011 -della notificazione della citazione in rinnovazione di cui si discute), l’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto, nella specie, per la notifica della citazione in rinnovazione predetta alla COGNOME presso la sua residenza londinese). Proprio la necessaria applicazione di detto Regolamento (CE) n. 1393/2007, esclude, quindi, nella specie, l’utilizzabilità delle forme residuali di cui all’art. 142 cod. proc. civ. quanto alla notificazione della citazione in rinnovazione de qua .
2.4. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che i regolamenti comunitari – oggi, “eurounitari” od europei (nel senso, però, di emessi dai competenti Organi dell’Unione Europea) – sono fonti normative direttamente efficaci nell’ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest’ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, in eventuale contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata (in tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all’esame del giudicante risultando attratta, ratione materiae , nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l’adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice. In tali espressi termini, cfr., ex
multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11140 del 2015 e Cass. n. 3999 del 1999. Sulla prevalenza del Regolamento comunitario, si vedano – tra tutte ed a prescindere dai noti arresti della Corte di Giustizia della CEE prima e dell’UE poi – le fondamentali pronunce della Corte costituzionale italiana, nn. 183 del 1973, 232 del 1975, 176 e 177 del 1981, nonché, ormai definitivamente schierate nel senso dell’applicazione diretta, le nn. 170 del 1984, 47 e 48 del 1985, 289 del 1989 e 168 del 1991).
2.5. Orbene, il già menzionato Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , applicabile, come si è già detto, alla odierna fattispecie, prevede espressamente: i ) al suo art. 14, che ‘ Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente ‘; ii ) al successivo art. 15, che ‘ Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro ‘; iii ) all’art. 16, inoltre, che ‘ Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento ‘: con sostanziale estensione, quindi, delle norme relative agli altri atti, oggetto delle precedenti previsioni, tra cui appunto l’art. 14.
2.5.1. Va immediatamente rimarcato che nessun seguito potrebbe avere l’osservazione secondo cui, tutt’al più, la disciplina notificatoria contemplata dal citato Regolamento CE n. 1393/2007 (agli artt. 14 e 15) andrebbe limitata, quanto al suo ambito di applicabilità, ai soli rapporti tra gli Stati membri firmatari. Una siffatta interpretazione risulterebbe illogicamente riduttiva della portata del complesso disposto normativo in questione, essendo conforme alla dottrina assolutamente prevalente l’affermazione per cui, con riferimento sia all’art. 14 del Regolamento CE 1348/00 che all’art. 14 Reg. CE 1393/07, deve ritenersi che l’espressione ‘ ciascuno Stato membro ha facoltà di …’ vada intesa quale espressione ellittica, come se dicesse: ‘ Ciascuno Stato membro ha la facoltà di prevedere che la notificazione
avvenga ecc. ‘ (come si desume implicitamente da Corte giust., 19.12.2012, COGNOME, in causa C-325/11, e da Corte giust., 11.6.2009, Commissione, in causa C-564-07. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 10124 e 10543 del 2015; Cass. nn. 22586 e 22587 del 2018).
2.5.2. Inoltre, per il criterio di semplificazione e soprattutto quello di reciproco affidamento degli ordinamenti dei singoli membri dell’Unione, che ispira ormai da svariati lustri la legislazione processualcivilistica comunitaria prima ed eurounitaria poi e che, comunque, pervade anche il Regolamento in esame (secondo quanto si ricava dai primi ” considerando ” al testo premessi, soprattutto il 7, il 9 ed il 15), la suddetta facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali deve considerarsi posta su di un piano di piena equivalenza o perfetta equipollenza rispetto alle altre ( considerando n. 17) ed il suo esercizio non può soffrire, senza violare la lettera e lo spirito della disposizione regolamentare abilitativa, limitazioni di sorta o interpretazioni che ne comportino la sostanziale vanificazione: il criterio ispiratore è quello della massima reciproca fiducia nell’efficienza e nella sufficienza del semplice servizio postale per la comunicazione o la notificazione degli atti, quando si tratta di rapporti tra due Stati membri.
2.5.2. Almeno in quest’ambito, allora, deve bastare – fino a prova del contrario (così garantendosi il diritto del destinatario), nei limiti, però, in cui la legge dello Stato membro in cui l’attività richiesta si espleta (unica ad applicarsi, per principi generali confermati da tutte le disposizioni procedurali di volta in volta emanate) lo consente – la cura con cui normalmente si espleta quel servizio a fondare il reciproco affidamento sulla funzionalità delle operazioni e sulla loro idoneità ad un’idonea tutela di entrambi i soggetti coinvolti, il mittente e il destinatario dell’atto ( cfr . in motivazione, Cass. n. 11140 del 2015; Cass. nn. 22586 e 22587 del 2018).
2.6. Pertanto, non è possibile condizionare la validità della notifica o comunicazione a mezzo posta, collegata dalla norma comunitaria alla semplice modalità della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad un ulteriore requisito, quale l’applicazione, all’estero, di modalità previste da peculiari leggi nazionali in materia di notifiche a mezzo posta: tanto equivarrebbe ad una, invece non consentita, vanificazione – un’autentica abrogazione in via interpretativa – della chiara ed univoca facoltà alternativa concessa dall’art. 14 del Regolamento.
2.6.1. Andranno osservate, naturalmente, solo le disposizioni dello Stato membro nel quale la comunicazione o notificazione deve essere eseguita, che siano
dettate, rispetto alle definizioni usuali di posta raccomandata, in modo speRAGIONE_SOCIALE per le concrete modalità di esecuzione dei singoli atti previsti dalla legislazione di quello Stato dell’atto: anche – o se non altro – per l’intuitiva impossibilità di pretendere che un funzionario postale di altro Stato applichi norme di un ordinamento che comunque, sul punto, rimane per lui straniero, quale quello peculiare di altro Stato membro dell’Unione, nella parte eccedente le disposizioni di rango eurounitario immediatamente applicabili (così ancora le già citate Cass. n. 11140 del 2015; Cass. nn. 22586 e 22587 del 2018).
2.7. Correttamente, pertanto, nella specie, la corte capitolina ha ritenuto rituale la notifica alla COGNOME della citazione in rinnovazione del 29 aprile 2011, eseguita a RAGIONE_SOCIALE, accertato luogo di residenza, all’epoca, della menzionata ricorrente, ed effettuata seguendo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007, che, come si è già anticipato, prescrive che si seguano le formalità del Paese in cui la notifica deve essere eseguita, e che si invii comunque una relazione di avvenuta notifica, su modulo allegato al Regolamento stesso, al richiedente (sul predetto certificato di avvenuta notifica cfr. Cass. n. 29716 del 2019: ” In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario “).
2.7.1. È in atti, come espressamente riportato dalla sentenza impugnata, il Certificate of Service dal quale risulta che la notifica è stata regolarmente inviata con l’invio della raccomandata all’indirizzo del destinatario e l’inserimento di essa nella casella postale, come prevede la legge inglese.
2.7.2. Le argomentazioni della odierna ricorrente volte a contestare la ritualità e l’efficacia della notificazione così avvenuta perché, sostanzialmente, lesive della garanzia di effettiva conoscibilità dell’atto, sono manifestamente contrastanti non solo con il menzionato Regolamento (CE) n. 1393/2007, avente valore di legge nel nostro Stato, ma con la consolidata interpretazione di esso già da tempo fornita da questa Corte, espressa dalla già richiamata Cass. n. 11140 del 2015 (secondo la quale ” Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerRAGIONE_SOCIALE a persona residente
in altro Stato membro dell’Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell’efficienza dei servizi postali degli stati membri “), da Cass. n. 10543 del 2015 e da Cass. 19453 del 2019, dalle quali risulta la valorizzazione del criterio di massima reciproca fiducia tra gli Stati membri, e la sufficienza del semplice invio col servizio postale per la notificazione degli atti con raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi la implicita rinuncia dello Stato cui appartiene il richiedente la notificazione a pretendere, per la validità di essa, le diverse e maggiori garanzie eventualmente previste dall’ordinamento interno ( cfr ., in tal senso, Cass. n. 33516 del 2022, pag. 11-12 della motivazione, resa, peraltro, proprio in fattispecie riguardante la notificazione di atti giudiziari nel Regno Unito, ed in cui è stata considerata valida, secondo la legge di quest’ultimo, la mera immissione in cassetta postale dell’atto notificando).
Il secondo motivo di ricorso è rubricato « Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 101, 112, 115, 116, 142 cod. proc. civ., al Regolamento CE n. 1393/2007, all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ». Si contesta alla corte territoriale di avere ritenuto valida la notifica dell’istanza di fissazione udienza ( vocatio in ius ) eseguita dal Consolato Generale d’Italia a RAGIONE_SOCIALE tramite la RAGIONE_SOCIALE ed in virtù di una attestazione elettronica riportante una sottoscrizione illeggibile senza alcuna ulteriore specificazione sulla sua provenienza. Si assume, per contro, che la mancata identificazione del soggetto sottoscrittore rendeva di per sé quell’attestazione in contrasto con il principio cardine dell’ordinamento pubblico italiano, oltreché di quello della U.E., volto a garantire diritti fondamentali, quale quello della parte di essere informata effettivamente della pretesa giudiziaria rivolta nei suoi confronti e perciò inidonea a far considerare perfezionata quella notificazione, e vista, soprattutto, la dichiarazione resa dal medesimo Consolato in data 23 gennaio 2013 con cui, in riferimento a detta notifica tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , è stato attestato da esso soggetto notificante che non vi era prova dell’avvenuta notifica di quell’atto, ma sulla cui valenza la Corte ha omesso ogni motivazione.
3.1. Questa doglianza si rivela complessivamente immeritevole di accoglimento.
3.2. Giova premettere che la corte territoriale, dopo aver accertato che « Il successivo atto introduttivo, ovvero l’istanza di fissazione udienza, è stato notificato tramite il Consolato Generale d’Italia a RAGIONE_SOCIALE secondo la previsione di cui all’art. 142 c.p.c. La relata apposta sulla copia dell’atto restituita al notificante ( con nota di accompagnamento che recita ‘si trasmette in allegato la prova dell’avvenuta notifica di cui in oggetto, disponibile sul sito internet delle Poste Inglesi. Si restituisce pertanto la seconda copia dell’atto interessato’) reca testualmente la dicitura ‘delivered’ in data 29.7.2011 », altresì aggiungendo, con riferimento a detta documentazione ed a quella concernente la precedente notificazione della citazione in riassunzione, che « a fronte di tali risultanze documentali, efficaci sul piano della prova dell’avvenuta notifica, l’appellante avrebbe dovuto provare la circostanza contraria opposta, vale a dire la mancata effettiva consegna ad essa del plico relativo agli atti introduttivi del giudizio nelle forme normativamente previste » ( cfr . pag. 14 della sentenza impugnata), ha così opinato ( cfr., amplius , pag. 16-17 della medesima sentenza): « Con riferimento alla notifica della “seconda istanza”, l’appellante con il motivo di impugnazione in commento contesta che la nota del Consolato Generale d’Italia del 24.10.2011 non costituisce prova del perfezionamento della notifica. Le censure al riguardo non hanno pregio. Il Consolato, che in questo caso interloquisce non già con la parte (COGNOME) ma con i competenti RAGIONE_SOCIALEciali Giudiziari dell’RAGIONE_SOCIALEcio di Roma, restituisce ai medesimi la copia dell’atto notificato alla COGNOME, trasmettendo la “prova dell’avvenuta notifica” che, tra l’altro, è “disponibile sul sito internet delle poste inglesi (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE)’. Come detto, la querela di falso formulata dall’appellante avverso tale nota è stata dalla Corte dichiarata inammissibile sull’assunto che essa non contiene alcuna attestazione, ma è una nota di trasmissione. Quanto, invece, alla attestazione di notifica vera e propria, contenuta nella relata e nel documento allegato con l’espressione “delivered” unitamente ad un codice a barre relativo alla tracciabilità del plico, i dubbi rappresentati dall’appellante in ordine all’identità delle sigle apposte nel campo relativo alla consegna del plico non appaiono sufficienti a privare l’attestazione medesima del valore e dell’efficacia probatoria privilegiata suoi propri. Peraltro, il sistema di rilevazione dell ”Electronic Proof o delivery” (così viene individuato nel documento allegato alla comunicazione del consolato il box relativo alla consegna del plico ove sono apposte sia il codice a barre che le sigle apposte) è fornito dalla RAGIONE_SOCIALE e costituisce prova di consegna elettronica, con i dettagli di consegna ed acquisizione per immagini della firma del destinatario ».
3.3. È doveroso ricordare, poi, che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 14 novembre 2019) ha ridotto ormai al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie qui concretamente insussistenti, come si dirà oltre -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, inoltre, ha puntualizzato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
3.3.1. In particolare, il vizio di motivazione apparente della decisione (cui la COGNOME mostra di fare chiaro riferimento alla pag. 32 del suo ricorso) sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n.
9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
3.3.2. Un simile vizio, tuttavia, -da apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017) -è palesemente insussistente nella fattispecie in esame, atteso che la corte distrettuale (come si è anticipato al precedente § 3.2. di questa motivazione) ha chiaramente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto ritualmente avvenuta anche la notificazione, nei confronti della COGNOME, dell’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003.
3.3.3. Occorre rimarcare, peraltro, -così dovendosi fin da ora disattendere il profilo di doglianza riguardante l’asserita violazione dell’art. 112 cod. proc. civ ( cfr . pag. 34 del ricorso) -che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto ( cfr ., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 18545 del 2020; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016). Nella specie, è innegabile che la corte capitolina si è pronunciata su tutti i motivi di gravame sottoposti alla sua cognizione, senza che rilevi, ai fini della configurabilità del vizio suddetto, il fatto che abbia esaminato, o non, tutte le circostanze fattuali che li sorreggevano (omissione, quest’ultima, denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione nei ristretti limiti in cui oggi lo consente il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.). Infatti, per principio consolidato, e qui condiviso, nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30539 del 2023; Cass. n. 4874 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
3.4. Ribadito, poi, quanto si è già puntualizzato circa il valore da attribuirsi, nella specie, al Regolamento (CE) n. 1393/2007, rileva il Collegio che la doglianza in esame si risolve, per il resto, sostanzialmente, nell’evidente tentativo della COGNOME di ottenere (peraltro invocando accertamenti di carattere chiaramente fattuali, notoriamente non consentiti a questa Corte) una diversa interpretazione e/o valutazione del significato (in termini di dimostrazione della ritualità della notificazione ivi descritta) attribuito alla già menzionata nota del Consolato Generale d’Italia del 24.10.2011 dalla corte territoriale, la quale, come si è già detto, ha espressamente ritenuto, quanto alla attestazione di notifica vera e propria, contenuta nella relata e nel documento allegato con l’espressione ” delivered ” unitamente ad un codice a barre relativo alla tracciabilità del plico, che « i dubbi rappresentati dall’appellante in ordine all’identità delle sigle apposte nel campo relativo alla consegna del plico non appaiono sufficienti a privare l’attestazione medesima del valore e dell’efficacia probatoria privilegiata suoi propri » e che « il sistema di rilevazione dell’ ‘Electronic Proof o delivery” (cosi viene individuato nel documento allegato alla comunicazione del consolato il box relativo alla consegna del plico ove sono apposte sia il codice a barre che le sigle apposte) è fornito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e costituisce prova di consegna elettronica, con i dettagli di consegna ed acquisizione per immagini della firma del destinatario ».
3.4.1. La ricorrente incorre, tuttavia, nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 ( cfr . in motivazione) – un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività
valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016).
3.4.2. In definitiva, quindi, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023).
4. Il terzo motivo di ricorso è rubricato « Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 355 e 221 cod. proc. civ., all’art. 116 cod. proc. civ., all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ». Si ascrive alla corte di appello di avere, con una pronuncia nel merito e con una motivazione insufficiente, dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla COGNOME all’udienza di precisazione delle conclusioni avverso i documenti provenienti dal Consolato e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa l’avvenuta notificazione dell’istanza di fissazione udienza, non essendo a suo dire sufficiente la dedotta mancanza di identificazione del soggetto apponente la
sottoscrizione elettronica sull’attestazione di ricezione. Si assume, invece, che le argomentazioni e le prove fornite, ex art. 221 cod. proc. civ., dalla querelante non si limitavano all’eccepita mancata identificazione del soggetto sottoscrittore ed erano tali da renderli idonei a sostenere la falsità di quella sottoscrizione come proveniente dalla COGNOME, con la conseguenza che la corte avrebbe dovuto limitarsi a decidere sulla rilevanza dei documenti impugnati per querela di falso.
4.1. Questa censura si rivela inammissibile.
4.2. Invero, come si è già riferito scrutinando il motivo precedente, la corte capitolina ha ritenuto inammissibile la querela di falso formulata dalla COGNOME sul duplice assunto che: i ) la nota del Consolato Generale d’Italia del 24 ottobre 2011 « non contiene alcuna attestazione, ma è una nota di trasmissione »; ii ) quanto, invece, « alla attestazione di notifica vera e propria, contenuta nella relata e nel documento allegato con l’espressione “delivered” unitamente ad un codice a barre relativo alla tracciabilità del plico, i dubbi rappresentati dall’appellante in ordine all’identità delle sigle apposte nel campo relativo alla consegna del plico non appaiono sufficienti a privare l’attestazione medesima del valore e dell’efficacia probatoria privilegiata suoi propri. Peraltro, il sistema di rilevazione dell ”Electronic Proof o delivery” (così viene individuato nel documento allegato alla comunicazione del consolato il box relativo alla consegna del plico ove sono apposte sia il codice a barre che le sigle apposte) è fornito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e costituisce prova di consegna elettronica, con i dettagli di consegna ed acquisizione per immagini della firma del destinatario ». Così opinando, dunque, quella corte, considerato il concreto, richiamato meccanismo di perfezionamento della notificazione in esame, ha ritenuto sostanzialmente irrilevanti, in ragione della loro insufficienza al fine che tramite gli stessi l’appellante intendeva perseguire, gli elementi e la prova della falsità da lei addotta.
4.3. Giova ricordare, poi, che giusta consolidato, e qui condiviso, principio giurisprudenziale: i ) « La formulazione dell’art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell’istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE » ( cfr . Cass.
n. 6220 del 2018; Cass., SU, n. 15169 del 2010); ii ) è vero che il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio valutando se i mezzi di prova offerti siano idonei a privare di efficacia probatoria il documento impugnato, ma non gli è precluso dichiarare la manifesta infondatezza potendo i gravi effetti sullo svolgimento e sulla durata del processo essere in parte evitati dalla interpretazione restrittiva e sistematica dell’art. 355 cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 23899 del 2016; Cass. n. 15699 del 2002, che richiama anche Cass. n. 2403 del 1998 e Cass. n. 688 del 1984).
4.3.1. Ne consegue, pertanto, che del tutto legittimamente la corte distrettuale ha proceduto all’apprezzamento, nei termini suddetti, dell’ammissibilità, o non, della querela di falso proposta dalla COGNOME, ed il suo esito negativo, in quanto derivante da una valutazione discrezionale pure esaustivamente motivata, non è ulteriormente sindacabile in questa sede.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, infine, denunciano, rispettivamente:
IV) « Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ». Si lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere la corte di appello, con una motivazione omessa, ovvero del tutto illogica e contradditoria, e con palese malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenuto la responsabilità della COGNOME COGNOME COGNOME rzia nell’agire giudizialmente per il recupero del credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale società nata dalla scissione della RAGIONE_SOCIALE, quando, viceversa, trattavasi di una mera scelta imprenditoriale del tutto insindacabile e, comunque, coerente con la decisa eseguita scissione della ISA, tramite la costituzione della RAGIONE_SOCIALE;
« Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ. ». Si contesta alla corte territoriale la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la stessa invertito gli oneri probatori posti a carico delle parti, con riguardo alla contestata responsabilità degli amministratori, spettando esclusivamente all’attore danneggiato provare il danno ed il nesso causale con il comportamento dell’amministratore a cui sia stata imputata una condotta negligente e, comunque, non rientrante nelle scelte imprenditoriali.
5.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.
5.2. Invero, come emerge dalla sentenza oggi impugnata ( cfr . pag. 10-11 dello ‘ Svolgimento del Processo ‘), la COGNOME, al fine di escludere la propria responsabilità in ordine alla mancata riscossione del credito di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di importo pari ad € 774.685,34, verso RAGIONE_SOCIALE (società nata dalla scissione parziale della stessa RAGIONE_SOCIALE), aveva prospettato, in quella sede, le medesime circostanze fattuali su cui ancora oggi insiste particolarmente nel quarto motivo.
5.2.1. La corte distrettuale, a sua volta, come si è già riferito nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, ha rimarcato, quanto alla confermata responsabilità dell’appellante per il mancato recupero del credito suddetto, che « l’appellante, contumace in primo grado, adduce circostanze che dovrebbero giustificare l’inerzia della società RAGIONE_SOCIALE nel recuperare da RAGIONE_SOCIALE il credito medesimo e pertanto escludere la propria responsabilità. Invero, il Tribunale ha espressamente statuito che dal materiale acquisito al processo non è possibile trarre alcun elemento idoneo a giustificare l’inerzia. L’appellante non ha censurato tale affermazione contenuta in sentenza indicando su quali elementi acquisiti in giudizio il tribunale avrebbe dovuto giudicare diversamente. Nel contempo ha introdotto e prospettato con l’atto di appello le circostanze che avrebbero dovuto indurre un diverso giudizio, ma pur avendone l’onere, non ha addotto alcun elemento di prova per consentire a questa Corte di verificare la fondatezza delle circostanze medesime e pervenire ad un giudizio difforme da quello espresso dal giudice di primo grado. Ne consegue che la censura in commento non può trovare accoglimento ».
5.2.2. Appare evidente, dunque, che, così argomentando, quella corte ha inteso opinare che nessuna prova concreta la COGNOME aveva fornito quanto alle circostanze fattuali da lei ivi descritte al fine di consentire alla corte medesima di giungere, con riguardo al mancato recupero del menzionato credito, ad una diversa valutazione rispetto a quella resa dal tribunale. Si è al cospetto, dunque, di un accertamento chiaramente di natura fattuale, non ulteriormente sindacabile, in questa sede, se non per vizio motivazionale nel ristretto limite in cui ciò è ancora consentito dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui, peraltro, non dedotto).
5.2.3. Né può realisticamente ravvisarsi, nel riportato passaggio della sentenza impugnata, una omissione di pronuncia sullo specifico, corrispondente motivo di gravame dell’appellante (insussistente, quindi, rivelandosi la pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. di cui al quarto motivo) oppure una carenza motivazionale ascrivibile in quelle fattispecie radicali di vizio di motivazione di cui si è ampiamente dato conto nei precedenti §§ da 3.3. a 3.3.2.
5.2.4. La ricorrente insiste oggi nel sostenere la legittimità del proprio operato in relazione alla mancata riscossione del credito de quo , mostrando così di mirare ad ottenere, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge processuale, una diversa valutazione, sul punto, di quanto sancito dalla corte di merito, totalmente dimenticando, però, i princìpi tutti già ampiamente esposti nei §§ 3.4.1. e 3.4.2. di questa motivazione, da intendersi qui nuovamente trascritti (per intuibili ragioni di sintesi) unitamente alle conclusioni da essi lì ricavate ed alla giurisprudenza di legittimità ivi pure richiamata.
5.3. Resta solo da dire, con specifico riferimento al quinto motivo, che un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto, o meno, tale onere, poiché in questi casi vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi in thesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui, come si è già detto, applicabile ratione temporis ).
6. In conclusione, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico, in forza del principio di soccombenza, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal RAGIONE_SOCIALE (unico controricorrente ritualmente costituitosi, non altrettanto potendo dirsi quanto ad NOME COGNOME, atteso quanto si è chiarito al § 1. di questa motivazione), dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del
contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della