Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 961 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 961 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4613/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 5082/2021 pubblicato il 04/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art.445bis cod. proc. civ., ha
omologato la insussistenza dei requisiti sanitari che ne costituivano l’oggetto e ha condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, ritenendo la insussistenza dei presupposti per l’esenzione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ.;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a un unico motivo , l’ RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 152, delle disposizioni attuative al codice di procedura civile e degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, per aver condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, pur sussistendo le condizioni per l’esonero RAGIONE_SOCIALE parte privata dalle spese di lite ex art. 152 Disp. Att. C.p.c.»;
dalla relata di notifica ex art.3 bis RAGIONE_SOCIALE legge n.53/1994 risulta il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo EMAIL, all’indirizzo EMAIL dichiarato dal «difensore al momento RAGIONE_SOCIALE sua costituzione in giudizio e tratto dall’elenco pec tenuto dal registro degli indirizzi di posta elettronica www.inipec.gov.it»;
nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE stia in giudizio per mezzo di una suo dipendente, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata deve essere effettuata in conformità delle speciali prescrizioni dettate dal combinato disposto dell’art.16 comma 7 e comma 12 del d.l. n.179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012);
in forza di tali disposizioni speciali, che integrano quelle generali dettate dagli artt.170 e 330 cod. proc. civ., la notificazione deve essere compiuta «esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12», ossia gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultimo inseriti « in una
speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio»;
dalla relata di notificazione non risulta che l’indirizzo al quale è stato inviato il ricorso per cassazione sia stato estratto dalla speciale sezione dell’elenco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riservato ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE abilitati alla costituzione in giudizio e alla ricezione delle notificazioni degli atti giudiziari;
ai sensi dell’art.11 RAGIONE_SOCIALE legge n.53/1994 deve rilevarsi d’ufficio la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, perché non sono state rispettate le disposizioni dettate dall’art.3 bis comma 1 RAGIONE_SOCIALE medesima legge, in combinato disposto con l’art.16 commi 7 e 12 del d.l. n.179/2012;
per l’effetto deve ordinarsi la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione, nei termini di cui al dispositivo, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso per cassazione all’RAGIONE_SOCIALE, nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME