Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10543-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2579/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 189/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.10543/2021
COGNOME
Rep.
Ud 04/06/2025
CC
La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva condannato la società a pagare a COGNOME la somma di E. 107.114,68, per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE dal 8.5.2003 e la RAGIONE_SOCIALE succeduta alla prima società dal gennaio 2012, e sino al 30.5.2012, data di cessazione del rapporto.
La corte di merito, dopo aver ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata presso la residenza del legale rappresentante della società, come risultante dalla visura camerale (INDIRIZZO, non dando ingresso alle contestazioni della società, risultata contumace nel primo grado del giudizio, riteneva provata la data di inizio del rapporto di lavoro al 8.5.2003, all’esito delle risultanze testimoniali, nonchè provata l’esis tenza delle condizioni del trasferimento d’azienda, come regolato dall’art. 2112 c.c., nel subentro della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente responsabilità della subentrante nei debiti della originaria datrice di lavoro, fallita nelle more del processo.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la RAGIONE_SOCIALE cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti depositavano successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 co.1 nn. 3,4,5, per violazione delle norme processuali e travisamento della prova.
Il motivo si occupa della decisione della corte di merito sulla regolarità della notifica del ricorso introduttivo, lamentando che la ricorrente era rimasta contumace in quanto invalida la notifica effettuata presso il vecchio indirizzo del legale rappresentante che, invece, aveva residenza stabile in Cerveteri INDIRIZZO come dimostrato dai certificati di residenza, dalla carta d’identità e dal certificato elettorale.
La corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica effettuata a Roma, INDIRIZZO quale indirizzo risultante dalla visura camerale prodotta in prime cure. Rilevava che la prova del cambio di residenza avrebbe dovuto essere provato attraverso la doppia dichiarazione fatta al comune di residenza attuale e quello di residenza che si abbandona (art. 31 disp attuaz. C.p.c.).
Soggiungeva che all’indirizzo risultante dalla visura camerale era presente la denominazione del legale rappresentante nella cassetta postale e che, pertanto, il notificatore aveva adempiuto a tutte le formalità richieste in caso di assenza della persona.
Si osserva che, correttamente, la corte di merito, abbia fatto riferimento all’indirizzo risultante dalla visura camerale e abbia accertato la regolarità di siffatta notifica con apprezzamento che non confligge con i principi somministrati, sul punto, da questa Corte di legittimità, secondo cui <> ( Cass.n. 10170/2016).
Nel caso in esame, dunque, il giudice del merito, con apprezzamento non censurabile in questa sede di legittimità, ha valutato che ci fossero elementi concreti e sufficienti (cassetta postale indicativa della presenza del destinatario nel luogo risultante dalla visura camerale) per avvalorare la giusta destinazione della notificazione in questione.
Per completezza di esame, deve altresì aggiungersi che, comunque, il motivo di censura è inammissibilmente proposto con indicazione di una pluralità di vizi non singolarmente specificati. A riguardo si osserva che << nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono
inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure' (Cass.n. 18021/2016; conforme Cass.n. 28541/2024). Nel caso di specie, sono enucleati in un unico motivo molteplici profili di vizi, non singolarmente enunciati rispetto al rispettivo punto decisorio della decisione.
2)- Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 co.1 nn. 2,3, 4, per violazione delle norme processuali ed in particolare degli artt. 103, 300,302,303 e 305 cpc nonché art. 1292, 1294 cc e 102,331,332 cpc, artt. 2112,2120 cc e artt. 23 e 43 legge fall.
Anche per tale censura valgono i principi sopra esposti circa la 'mescolanza' dei vizi denunciati (Cass.n. 18021/2016; Cass 28541/2024) e la conseguente inammissibilità del motivo.
Peraltro, la stessa risulta anche infondata nel merito, allorchè lamenta la errata valutazione della corte sulla scelta adottata dal lavoratore di continuare l'azione nei confronti della sola ditta ceduta una volta fallita la cedente COGNOME. Si rammenta in proposito il principio secondo cui <> (Cass n. 16125/2006). 3)- Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 co.1 nn. 3,4,5, per violazione delle norme processuali e travisamento della prova. Violazione artt. 2112 e 2120 cc e 115,116 cpc.
Con il motivo è contestata la decisione di inammissibilità dell’accertamento della data di inizio del rapporto di lavoro e le valutazioni istruttorie svolte sul punto. Anche per tale censura devono preliminarmente richiamarsi le osservazioni sopra svolte circa la pluralità dei vizi denunciati (Cass.n. 18021/2016; Cass 28541/2024), nonché sottolinearsi che la valutazione circa la data di inizio del rapporto di lavoro, svolta dalla corte territoriale sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, è frutto di una tipica determinazione di merito, sottratta ad ogni possibile ri-valutazione in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e sono da distrarre all’antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione all’antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 4 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME