Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6389 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28264 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VERONA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1134/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
26 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dall’RAGIONE_SOCIALE Riscossione, in virtù di un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura
Oggetto:
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ad. 26/02/2025 C.C.
R.G. n. 28264/2022
Rep. _________________
di Verona avente ad oggetto una pretesa creditoria derivante da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Verona. Il Tribunale di Verona ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 24 Cost. , dell’ art. 21-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 200 e ss. del codice della strada (in relazione all’ art. 360, comma 1, 3), c.p.c) ».
La società ricorrente deduce che l ‘accertamento dell’illecito amministrativo disciplinato dal codice della strada non può ritenersi valido ed efficace contro l’obbligato in solido, al quale -pur presente al momento della contestazione orale dell’infrazione al trasgressore -non sia mai stata consegnata o notificata la copia del relativo verbale, impedendogli così di esercitare, con l’opposizione, il suo diritto di difesa .
Il ricorso è fondato.
Nella decisione impugnata, il tribunale, dato atto che il legale rappresentante della società obbligata in solido al pagamento della sanzione « era presente al momento della contestazione sollevata nei confronti del trasgressore NOME COGNOME in data 16.11.2016 e che il medesimo sottoscrisse il verbale al termine della sua redazione », ha affermato che « essendo la
Ric. n. 28264/2022 – Sez. 3 – Ad. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
contestazione immediata alternativa alla notificazione -come peraltro ha dato atto la stessa RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto introduttivo -non era necessario che l’Amministrazione provvedesse alla notificazione del verbale entro 90 giorni, pena l’e stinzione della pretesa sanzionatoria ».
Tale conclusione non può ritenersi conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, secondo i quali è pur vero che « in tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore », ma ciò sempre sul presupposto necessario, sul piano logico e su quello giuridico, che, anche in tali casi, è pur sempre comunque necessario che la copia del verbale non consegnata immediatamente al trasgressore o all’obbligato in soli do, gli sia poi, quanto meno successivamente, consegnata o notificata, affinché egli possa esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa (arg. ex Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16420 del 21/11/2002, Rv. 558639 -01; Sez. 2, Sentenza n. 14668 del 03/06/2008, Rv. 603810 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 20529 del 29/09/2020, decisioni in cui si ammette la validità della contestazione immediata dell’infrazione, in forma orale, senza immediata consegna della copia del verbale, ma sempre in ipotesi in cui la stessa era stata seguita da notificazione di detta copia; cfr., inoltre: Sez. 2, Ordinanza n. 37855 del 28/12/2022, Rv. 668537 -01, nella cui motivazione si precisa espressamente che « la mancata disponibilità del
modulo è stata ritenuta da questa Corte motivo legittimo di differimento della consegna del verbale, purché vi sia stata immediata contestazione orale », affermazione che lascia chiaramente intendere che la consegna del verbale in caso di contestazione orale immediata può essere solo differita ed avvenire successivamente, mediante notifica dello stesso, ma non essere del tutto omessa).
Il particolare procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio previsto dal Codice della strada, d’altra parte, evidentemente presuppone sia che l’atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria.
La decisione impugnata va, pertanto, cassata affinché, in sede di rinvio, possa rivalutarsi la fattispecie sulla base del principio di diritto appena esposto.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-