Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13039 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13039 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
17930/2021 r.g., proposto
da
COGNOME Paola , elett. dom.ta in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma , rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 90/2021 pubblicata in data 16/04/2021, n.r.g. 160/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Con ordinanza ingiunzione n. 19/2015, notificata in data 16/04/2015, la Direzione Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara aveva ingiunto a Nicastro Paola il pagamento della somma di euro 52.701,50 a titolo di sanzioni amministrative conseguenti a varie infrazioni accertate con verbale
OGGETTO:
sanzione amministrativa notifica del verbale di accertamento presupposto invalidità – conseguenze
unico n. MS/90/2011-7-01 richiamato nel rapporto n. 176/2011 emesso ai sensi dell’art. 17 L. n. 689/1981.
NOME COGNOME proponeva opposizione al Tribunale di Massa, eccependo la nullità della notifica del verbale unico di accertamento, con conseguente pregiudizio del suo diritto di difesa, e la conseguente nullità derivata della successiva ordinanza ingiunzione; sollevava altresì eccezione di prescrizione del credito sanzionatorio.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione, sostenendo che nel caso di notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, non ritirata dal destinatario per assenza momentanea, cui abbia fatto seguito la compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale, il procedimento notificatorio deve ritenersi validamente compiuto, non essendo rilevante la prova della spedizione e/o della ricezione della seconda raccomandata (c.d. CAD), che costituisce solo un’informativ a al destinatario, estranea al procedimento notificatorio.
3.Con sentenza n. 28/2018 la Corte d’Appello di Genova respingeva l’appello, richiamando una pronunzia di questa Corte (Cass. n. 6242/2017) e sostenendo che, nel caso di notifica a mezzo posta con raccomandata con a.r., non ritirata dal destinatario per assenza momentanea, cui abbia fatto seguito la compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente la spedizione della seconda raccomandata (c.d. CAD), nel caso in esame attestata d all’ufficiale postale come avvenuta in data 14/07/2011, non essendo necessaria anche la prova della sua ricezione.
4.- Questa Corte, con ordinanza n. 6363/2020 del 05/03/2020, accoglieva il ricorso per cassazione proposto dalla Nicastro ed affermava il seguente principio di diritto: ‘ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccom andata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto
effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa ‘.
5.- Riassunto il giudizio in sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’opposizione della Nicastro, riduceva la sanzione all’importo di euro 47.601,50.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, va dichiarata la nullità della notifica del verbale di accertamento, che costituisce l’atto presupposto dell’ordinanza ingiunzione;
tuttavia, non ne deriva la nullità anche di quest’ultimo atto, dal momento che l’instaurazione del contraddittorio prima del giudizio è sanato dalla possibilità dell’interessato di far valere dinanzi al giudice dell’opposizione tutte le ragioni di merito c he avrebbe potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo (Cass. n. 21146/2019; Cass. sez. un. n. 1786/2010);
lo stesso principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una cartella esattoriale relativa ad una sanzione per violazione del codice della strada, nel caso in cui la notifica del verbale di accertamento sia mancata (Cass. ord. n. 26843/2018);
il giudizio di opposizione introduce infatti un giudizio sul rapporto e non sull’atto, sicché l’interessato può far valere anche in funzione recuperatoria -tutte le ragioni di merito che non ha potuto far valere prima per mancata o viziata notifica dell ‘atto presupposto;
nel caso in esame la COGNOME non ha sollevato alcuna eccezione sul merito delle plurime infrazioni alle quali si riferiscono le sanzioni oggetto dell’ordinanza ingiunzione, ma si è limitata soltanto ad eccepire la prescrizione ed a prospettare la sua facoltà di chiedere la sanzione ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981;
quest’ultima facoltà doveva tuttavia essere esercitata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione, ma non è stata esercitata;
quanto alla prescrizione, la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui si sarebbe al cospetto di un illecito permanente, con conseguente
mancato decorso del termine prescrizionale, è infondata, dal momento che la Corte di Cassazione (Cass. n. 27002/2018) ha affermato che la mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro costituisce un illecito istantaneo e non permanente;
ne consegue che nella specie il termine di prescrizione non può decorrere dalla cessazione dei rapporti di lavoro (successivi al 16/04/2010), ma dalle date in cui avrebbero dovuto essere compiuti gli adempimenti omessi;
dal ricalcolo degli importi -eseguito dall’Amministrazione su richiesta di questa Corte e non contestato dalla difesa della Nicastro, che ha concluso per la nullità derivata dell’ordinanza ingiunzione, senza nulla eccepire in merito alla correttezza di quei conteggi -risulta non prescritto il credito sanzionatorio per euro 47.6001,50, in tali termini dovendo essere rideterminata dunque la sanzione.
6.Avverso tale sentenza COGNOME Paola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
5.L’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara ha resistito con controricorso.
6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 14, 16, 22 e 23 L. n. 689/1981, nonché 6 d.lgs. n. 150/2011 per avere la Corte territoriale ritenuto valida l’ordinanza ingiunzione nonostante la dichiarata nullità del verbale unico di accertamento presupposto.
Deduce che:
ai sensi dell’art. 14, ult . co., L. n. 689/1981, la mancata notifica dell’illecito comporta l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e di tale norma la Corte territoriale ha omesso l’applicazione;
il principio dell’efficacia recuperatoria dell’opposizione si riferisce all’opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di ordinanza ingiunzione notificata in modo nullo oppure non notificata, ma pur sempre sul presupposto dell’avvenuta notifica d el verbale di accertamento, che mette in condizione l’interessato di conoscere il
merito della pretesa. Solo a tale condizione è infatti possibile pretendere dall’interessato la contestazione del merito della sanzione. Invoca Cass. n. 11789/2019, secondo cui quando invece è mancata o nulla la notifica del verbale di accertamento, l’interessato può limitarsi ad eccepire tale omissione o tale nullità e non è onerato di sollevare contestazioni sul merito, che in realtà non conosce proprio a causa ed in conseguenza della mancata o nulla notifica di quel verbale.
Il motivo è fondato.
La censura sub a) è fondata.
L’art. 14 della legge n. 689/1981, rubricato ‘Contestazione e notificazione’ dispone:
fettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
Qu
Quello previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza e l’estinzione del credito sanzionatorio (di cui all’ult.co.) è rilevabile d’ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. n. 6433/1996).
Orbene, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio – non ostandovi la loro natura recettizia -tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine. Deve infatti bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo (Cass. sez. un. n. 12332/2017).
Ma è altresì vero che, nel caso in esame, pur essendo avvenuta la spedizione del plico raccomandato (contenente il verbale di accertamento) nei termini, il procedimento notificatorio non si è validamente compiuto per fatto imputabile non al notificante, bensì all’ufficiale postale, che pur avendo spedita la c.d. seconda raccomandata (c.d. CAD), non ne ha curato l’avviso di ricevimento.
Vi è decadenza perché il principio di diritto affermato da Cass. sez. un. n. 12332/2017 cit. (relativo alla c.d. scissione degli effetti per il notificante rispetto al destinatario dell’atto notificato) postula che il procedimento notificatorio sia stato validamente compiuto e si discuta soltanto del momento temporale in cui collocare gli effetti di una fattispecie valida.
Nel caso in esame invece, non vi è prova che il procedimento notificatorio si sia validamente compiuto , a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento. Ne deriva che ormai il termine di decadenza è decorso, con conseguente decadenza ed estinzione del potere sanzionatorio.
La censura sub b) è parimenti fondata.
Questa Corte ha già affermato che il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l’annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, merito che non conosce proprio a causa ed in conseguenza dei vizi afferenti alla notificazione del verbale presupposto (Cass. ord. n. 11789/2019; Cass. n. 4690/2022).
La fattispecie in esame è analoga: l’ordinanza ingiunzione è stata opposta sulla base dell’invalida notifica del verbale di accertamento (dell’illecito amministrativo) presupposto, sicché esattamente l’opponente si è limitata a dedurre tale vizio. E l a conseguenza inevitabile è l’estinzione del potere sanzionatorio a causa dell’intervenuta decadenza .
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte, oltre a cassare la sentenza impugnata, può decidere nel merito e quindi annullare l’ordinanza ingiunzione opposta.
2.- Le spese dei primi due gradi di merito e del primo giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione dell ‘oscillazione (e conseguente incertezza) giurisprudenziale, anche presso questa Corte di legittimità, circa il momento perfezionativo della notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, non ritirata dal destinatario per assenza momentanea, cui abbia fatto seguito la compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale e l’invio della c.d. seconda raccomandata (CAD) . Le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione opposta; compensa le spese dei primi due gradi di merito e del primo giudizio di legittimità; condanna il controricorrente a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità, che liquida rispettivamente in euro 3.500,00 ed in euro
4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data