Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, già rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME e già domiciliati presso l ‘ indirizzo di posta elettronica dello stesso;
-ricorrenti principali-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge
-controricorrente-
ricorrente incidentale-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
COGNOME NOME, quale rappresentante legale della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il 18/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere COGNOME.
Fatti di causa
1.COGNOME NOME, quale proprietaria dell’appartamento sito in Napoli INDIRIZZO, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari dell’appartamento sovrastante, a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l’immobile di sua proprietà, condotto in locazione da COGNOME NOME, infiltrazioni causate dall’occlusione della tubazione di scarico della pluviale che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell’edificio. A fondamento della domanda parte attorea deduceva anche che, a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall’intercapedine che isolava il muro sovrastante il contenimento in tufo, era stato accertato che l’occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risulta
provenienti dall’immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione.
I convenuti NOME COGNOME, nel costituirsi declinavano ogni responsabilità in merito all’evento denunciato, deducendo che: a) la fuoriuscita di acque e liquami si era verificata in concomitanza di eventi di carattere eccezionale che avevano determinato una maggiore pressione nell’impianto di scarico pluviale e quindi un rigurgito di acque attraverso gli scarichi degli appartamenti igienici installati nella cucina e nel bagno dell’immobile sottostante; b) la responsabilità era da ascrivere alla stessa attrice che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d’arte; c) una eventuale responsabilità in merito all’occlusione della tubazione era da ascrivere alla ditta RAGIONE_SOCIALE che aveva avuto in appalto i lavori di ristrutturazione del loro immobile.
La ditta RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa declinava ogni sua responsabilità per avere la stessa avuto in appalto solo lavori di ristrutturazione interna in quanto le opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta. In ogni caso procedeva alla chiamata in causa della società assicurativa RAGIONE_SOCIALE.
Istruita la causa, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite.
2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado la COGNOME proponeva appello, chiedendo ‘1. Previa declaratoria di responsabilità nella produzione dell’evento descritto in narrativa, condannare i coniugi COGNOME, ed eventualmente, in via solidale, la ditta RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni tutti subiti in seguito e in conseguenza di detti eventi, nella complessiva somma di €. 50.740,00 oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo, nonché alla restituzione della somma di €. 10.315,50 versata ai convenuti per le spese e competenze liquidate nella sentenza di primo grado; 2. Condannare i
convenuti medesimi al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio’.
Si costituivano i coniugi COGNOME, che – impugnato il contenuto dell’atto di appello; eccepita la inammissibilità delle domande nuove con esso avanzate; riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. ‘tutte le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado’ concludevano chiedendo: <>
All’udienza del 14 febbraio 2017 il giudizio veniva interrotto, in quanto il Difensore dichiarava il decesso di NOME NOME, appellato ed appellante incidentale.
La COGNOME riassumeva il processo nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME. La riassunzione del giudizio veniva effettuata dalla COGNOME anche nei confronti di NOME, sul presupposto che quest’ultima fosse erede del COGNOME NOME, figlio di NOME, deceduto nel 2011.
Si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell’art. 346 c.p.c.) depositata dall’AVV_NOTAIO per i coniugi COGNOME–COGNOME e, comunque, per eccepire l’inammissibilità dell’appello principale per mancata indicazione specifica dei motivi di gravame, nonché della domanda nuova ex art. 345, comma 1, c.p.c. giacché per la prima volta in appello la difesa della COGNOME aveva invocato la responsabilità del committente ex art. 2051 c.c.
Con distinto atto depositato si costituiva anche NOME NOME, per eccepire in via pregiudiziale il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
All’udienza 23.01.18, di precisazione delle conclusioni, il Difensore: a) per i fratelli NOME NOME e NOME: si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per COGNOME NOME: chiedeva disporsi l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subordine, rigettare il gravame, in quanto inammissibile e infondato nel merito; con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018 omettendo ogni indicazione sulla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli NOME e NOME e di NOME COGNOME (i cui nominativi non venivano indicati in epigrafe e in dispositivo) e sulle argomentazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali – a) in parziale accoglimento dell’appello della COGNOME, condannava i coniugi COGNOME–COGNOME, nonché COGNOME NOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della COGNOME della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell’ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannava la RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE dall’importo per cui quest’ultima era stata condannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli NOME NOME e NOME NOME, nonché NOME, articolando quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo con il quale ha aderito al ricorso principale proposto da NOME e NOME
NOME, nonché da NOME COGNOME, ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di NOME COGNOME, dell’ing. NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, nonché della compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi.
La compagnia RAGIONE_SOCIALE con controricorso ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi.
Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incidentali hanno resistito con distinti controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice).
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte: a) del Difensore della ricorrente incidentale COGNOME (che ha insistito nell’accoglimento del proprio ricorso, incidentale autonomo ed adesivo al ricorso principale), che ha riproposto la memoria in vista dell’odierna adunanza; b) dal Difensore della resistente COGNOME, che ha depositato note (a sostegno dell’inammissibilità e, in ogni caso, della infondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE).
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1.Il Collegio rileva che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale non risulta comunicato al Difensore dei ricorrenti principali; e che detto Difensore risulta cancellato dall’albo.
Neppure alcuna altra attività è stata svolta, successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso principale, in nome di quelli: tanto meno tale da consentire di inferire che essi abbiano avuto contezza della avvenuta fissazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza.
Per tale ragione, avuto riguardo ai principi di diritto stabiliti da Cass. n. 26856/2017 e da Cass. n. 2107/2023, rinvia il ricorso a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova adunanza camerale direttamente ai ricorrenti principali NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME.
P. Q. M.
Il Collegio rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso della rifissanda nuova adunanza camerale personalmente ai ricorrenti principali NOME NOME NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024, nella camera di consiglio