Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3815 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3815 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
SENTENZA
OGGETTO:
mandato per ingaggio di calciatore improcedibilità del ricorso
RG. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 11-1-2024
sul ricorso n. 29557/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di Lui nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, (VAT REG. N. NUMERO_DOCUMENTO -REGNUMERO_DOCUMENTO N.NUMERO_DOCUMENTO), corrente in INDIRIZZO Kingdom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 4903/2018 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 12-7-2018
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-1-2024 dal consigliere relatore nella persona della AVV_NOTAIO COGNOME, udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale nella persona della AVV_NOTAIOCOGNOME , la quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 15908/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare Euro 1.600.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di rata del corrispettivo pattuito nel contratto di mandato stipulato il 20-5-2009 con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva incaricato RAGIONE_SOCIALE di trattare per suo conto l’ingaggio del calciatore NOME COGNOME NOME COGNOME.
2.L’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4903/2018 pubblicata il 12-72018, che ha condannato l’appellante anche alla rifusione delle spese di lite del grado.
La sentenza ha rigettato il motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto la devoluzione della controversia all’organismo arbitrale previsto obbligatoriamente dallo Statuto della RAGIONE_SOCIALE e l’assoggettabilità della fattispecie alle disposizioni che disciplinavano i rapporti tra affiliati e federazione, con la conseguente invalidità del contratto di mandato in quanto stipulato senza l’osservanza d elle disposizioni previste dall’ordinamento sportivo e dal regolamento degli agenti sportivi; ciò perché RAGIONE_SOCIALE non era agente munito di licenza, né tesserato o affiliato alla RAGIONE_SOCIALE, né aveva mai effettuato alcuna dichiarazione di adesione al deferimento della
contro
versia agli organi interni della RAGIONE_SOCIALE. Ha aggiunto che con l’entrata in vigore in data I -7-2014 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva era stata soppressa la Camera Arbitrale, con la conseguente inapplicabilità della clausola compromissoria prevista dal Regolamento RAGIONE_SOCIALE. Inoltre ha rilevato che, anche a ritenere RAGIONE_SOCIALE assoggettata al Regolamento RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, le questioni di carattere patrimoniale tra tesserati in ambito sportivo non erano comprese tra le materie riservate all’ordinamento sportivo e anzi l’art. 3 co. 1 legge 280/2003 riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti. Ha altresì escluso la nullità del contratto di mandato per la violazione delle regole dell’o rdinamento sportivo, in quanto RAGIONE_SOCIALE non era sottoposta a quelle regole, non essendo tesserata né affiliata né aderente spontanea.
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica e chiedendo la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ.
A seguito di proposta di definizione per manifesta infondatezza del ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ. nella formulazione all’epoca vigente è stata fissata udienza in camera di consiglio avanti alla sezione sesta -sottosezione seconda; le parti hanno depositato memorie e all’esito della camera di consiglio del 16 -1-2020 è stata emessa ordinanza interlocutoria n. 10446/2020 con la quale è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
In prossimità della pubblica udienza del giorno 11-1-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa sia la ricorrente che la controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo , rubricato ‘ violazione o errata applicazione dell’art.1 e segg. d.l. 220/03 e dei principi costituzionali vigenti in materia di ordinamento sportivo’ , la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione per la vigenza della clausola compromissoria e di nullità del contratto di mandato per violazione delle norme federali.
Evidenzia che l’ordinamento sportivo non costituisce una mera regolamentazione di un club di iscritti, ma regola lo svolgimento di tutte le attività sportive da chiunque poste in essere, in quanto lo Stato tramite il RAGIONE_SOCIALE sovraintende all’attività sportiva, dettando le disposizioni alle quali tutti i soggetti che svolgono tale attività devono attenersi. Quindi sostiene che non abbia diritto al compenso professionale il soggetto che abbia stipulato contratto di diritto comune in violazione di norme dell’ordi namento sportivo, in quanto il contratto concluso in frode alle regole proprie della RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza dell’interesse perseguito ex art. 1322 co. 2 cod. civ. Rileva che il Regolamento RAGIONE_SOCIALE vigente nel 2009 si applicava all’attività degli agenti di calciatori in possesso di licenza rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE o da altra RAGIONE_SOCIALE nazionale e operanti in ambito nazionale e internazionale, stabiliva che l’incarico poteva essere conferito solo all’agente personalm ente e doveva essere redatto esclusivamente sui modelli predisposti dalla RAGIONE_SOCIALE conformemente al modello FIFA; sostiene perciò la nullità del contratto sottoscritto nella fattispecie, per violazione delle disposizioni dell’ordinamento sportivo .
2.Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente in quanto, contrariamente a questo sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente nell’ultima memoria depositata, non vi è stato alcun
rigetto implicito dell’eccezione nell’ordinanza interlocutoria che ha disposto il rinvio alla pubblica udienza. L ‘ordinanza n. 10446/2020, esplicitamente definitasi interlocutoria, non ha assunto alcuna decisione sul ricorso, neppure in via implicita, in quanto si è limitata a escludere l’evidenza decisoria, rimettendo la decisione del ricorso alla pubblica udienza. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la rimessione alla pubblica udienza non è stata disposta sulla base dell’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto l’esistenza di tale implicito rige tto avrebbe potuto essere sostenuta solo a fronte di provvedimento che avesse deciso almeno parzialmente il ricorso e non a fronte di ordinanza avente contenuto meramente ordinatorio e incidente sul proseguo del processo.
L’eccezione è fondata e impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 16-7-2018, per cui ai sensi degli artt. 325 co. 2 e 326 cod. proc. civ., conteggiata la sospensione feriale, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 15-10-2018. Risulta che in data 15-10-2018 il ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale ai fini della notifica ex lege 53/1994 a RAGIONE_SOCIALEnel suo domicilio eletto nel giudizio di merito in Roma, presso lo studio del suo procuratore domiciliatario AVV_NOTAIO, INDIRIZZO NOME AVV_NOTAIO, 20′. Risulta altresì che l’avviso di ricevimento è stato restituito con la dizione “trasferito 18NUMERO_DOCUMENTO‘ e che il 19-10-2018 il ricorso è stato nuovamente spedito per la notifica a RAGIONE_SOCIALEnel suo domicilio eletto nel giudizio di merito in Roma presso lo studio del suo procuratore domiciliatario AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, ove la notifica è stata ricevuta il 2410-2018.
A fronte di questi dati, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica sollevata dalla controricorrente sia infondata, in applicazione dell’indirizzo secondo il quale rileva la ripresa del procedimento notificatorio entro termine ragionevole, in quanto nella fattispecie la riattivazione del procedimento è avvenuta il giorno dopo della notizia dell’esito neg ativo del primo tentativo di notifica, che era stato tempestivo.
Al contrario, si deve dare continuità al principio consolidato secondo il quale, al fine di determinare se il mancato perfezionamento della notifica eseguita entro il termine sia imputabile o meno al notificante, bisogna considerare se il difensore destinatario della notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario dove si svolge la causa, dal momento che nel primo caso è onere del notificante accertare quale sia l’effettivo domicilio del dif ensore, a prescindere dall’avvenuta comunicazione da parte di quest’ultimo (Cass. Sez. U 18 febbraio 2009 n. 3818 Rv. 607092-01, Cass. Sez. U 24-7-2009 n. 17352 Rv. 609264-01, Cass. Sez. U 15-7-2016 n. 14594 Rv. 640441-01, Cass. Sez. 2 30-8-2017 n. 20527 Rv. 645105-01, Cass. Sez. 2 11-6-2018 n. 15056 Rv. 649074-010; inoltre, non massimate, Cass. Sez. 3 3-12-2019 n. 31459, Cass. Sez. 2 9-12-2022 n. 36070, Cass. Sez. 2 28-11-2023 n. 33017, per tutte). In particolare le Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016, nel ribadire i precedenti delle Sezioni Unite n.3818/2009 e n. 17352/2009, hanno affermato nuovamente che, nel caso di errore nel domicilio presso il quale eseguire la notificazione, occorre differenziare le due ipotesi, in relazione al fatto che il difensore eserciti o meno la sua attività nel circondario nel quale deve essere eseguita la notifica, posto che « nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della
parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella r ichiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento ».
Nella fattispecie, nella quale l’AVV_NOTAIO presso la quale è stata eseguita la notifica appartiene al foro di Roma, spettava al notificante accertare quale fosse il suo effettivo domicilio prima di eseguire la notificazione, a prescindere dal dato, valorizzato dal ricorrente, che lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO a Roma fosse indicato nell’intestazione della sentenza impugnata . Quindi, non è neppure necessario valorizzare le circostanze documentate dalla controricorrente al fine di evidenziare che la conoscenza del trasferimento dell’AVV_NOTAIO nello studio in INDIRIZZO da parte della ricorrente era anche effettiva; ciò per il fatto che, prima di eseguire la notificazione del ricorso per cassazione, RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto la notificazione di quattro atti di precetto e di un atto di pignoramento presso terzi eseguiti da RAGIONE_SOCIALE difesa dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del domicilio nello studio in Roma in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si era anche costituita nella relativa procedura esecutiva, con il medesimo avvocato che ha proceduto alla notificazione del ricorso per cassazione.
L’imputabilità dell’errore fa sì che non si possa ritenere esistente la continuità tra il primo tentativo di notifica non andato a buon fine e quello successivo eseguito tardivamente (Cass. Sez. U 28-4-2022 n. 13394 Rv. 664656-01, Cass. 15056/2018 già citata, per tutte) e che di conseguenza debba essere dichiarata l ‘inammissibilità
dell’impugnazione per tardività, in quanto la notificazione del ricorso è stata eseguita allorché il termine per la notificazione era già decorso.
3.In applicazione del principio della soccombenza la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. Non ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. chiesta dalla controricorrente.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione a favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione