Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21579 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 21579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 13057/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti-
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti-
nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA, n. 3559/2018, pubblicata il 24 ottobre 2018.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del P.M. in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO, per la P.A. ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e l’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per i controricorrenti, che hanno domandato la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso presso il Tribunale di Cassino, esponendo che:
erano stati assunti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 31 dicembre 2010 a seguito di apposita procedura di stabilizzazione di LLSSUU;
il 25 giugno 2014 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva formalizzato la risoluzione del rapporto lavorativo in esito all’annullamento in autotutela dell’ iter assunzionale e dei consequenziali contratti di lavoro, giustificato dalla violazione di norme imperative in tema di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa del personale;
per l’esattezza, sarebbero venuti meno dei fondi regionali destinati a sovvenzionare i loro rapporti di lavoro.
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, che fossero dichiarati nulli, illegittimi e inefficaci la delibera n. 18 del 2014 e tutti gli atti conseguenti che avevano condotto alla cessazione dei rapporti di lavoro in essere, con ordine al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di reintegrarli nel posto precedentemente occupato, con le medesime mansioni e qualifica, e condanna a versare l’indennità risarcitoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, ha chiesto di chiamare in garanzia la Regione Lazio, che si è costituita a sua volta.
Nel corso del giudizio è deceduto NOME COGNOME e si sono costituiti, quali eredi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 625/2015, ha accolto il ricorso e rigettato la domanda di garanzia.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
Sono rimasti contumaci i soli NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3559/2018, ha rigettato il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi
La Regione Lazio si è difesa con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difese con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La parte ricorrente e i controricorrenti hanno tutti depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione avanzata dai dipendenti controricorrenti.
Essi sostengono di avere notificato la sentenza impugnata il 24 ottobre 2018 all’indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e
che, quindi, il ricorso per cassazione sarebbe tardivo, in quanto notificato il 19 aprile 2019.
La doglianza è fondata.
Non è contestato che la sentenza di appello sia stata notificata al difensore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il suo indirizzo PEC il 24 ottobre 2018 (la relativa prova è presente negli atti depositati nell’apposito DESK).
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso sul punto, nella sua memoria, sostenendo che, comunque, nell’atto di appello sarebbe stato indicato un avvocato domiciliatario, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto essere obbligatoriamente eseguita presso quest’u ltimo.
Questa prospettazione è priva di pregio.
Infatti, per costante giurisprudenza, la notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica non sia anche domiciliatario RAGIONE_SOCIALE parte, sicché all’eventuale elezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e, dunque, nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 10129 del 16 aprile 2021; Cass., Sez. 1, n. 20625 del 31 agosto 2017).
D’altronde, non gioverebbe alla PRAGIONE_SOCIALEA. neanche la circostanza che la notifica sia avvenuta presso la PEC del suo difensore nonostante quest’ultimo non l’avesse espressamente menzionata come luogo ove ricevere le notifiche, atteso che, come chiarito da Cass., Sez. 2, n. 3685 del 12 febbraio 2021, a seguito dell’introduzione dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla legge n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo EMAIL – risultante dal ReGindE – indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi
attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Per l’esattezza, deve ritenersi che, a seguito dell’istituzione del domicilio digitale di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15 dicembre 2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 2 del 2009, nonché dal registro AVV_NOTAIO degli indirizzi elettronici, gestito dal RAGIONE_SOCIALE e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato ReGIndE (Cass. Sez. 1, n. 2460 del 3 febbraio 2021).
Il ricorso è, quindi, inammissibile per tardività.
Il ricorso è dichiarato inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto:
‘La notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza presso l’indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, che non sia stato indicato come luogo ove ricevere le notifiche, è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che, nell’atto di costituzione, siano stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica, poiché all’eventuale elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolga attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in tale domicilio’.
Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell’ art. 92 c.p.c., in quanto la giurisprudenza in tema di notificazione presso il domicilio digitale è di recente formazione.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 2 luglio