Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1744 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31101/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO, in persona dell ‘ amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di CAGLIARI n. 153/2020 depositata il 28/02/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
in un giudizio di risarcimento dei danni subiti dall ‘ appartamento di proprietà di NOME COGNOME, nel Condominio sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, per le infiltrazioni provenienti dalla terrazza, il Condomino e il proprietario, NOME COGNOME, dell ‘ appartamento con uso esclusivo della terrazza chiamavano in causa l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE, a cui erano stati appaltati i lavori di manutenzione della terrazza;
nel corso del processo di primo grado, il difensore dell ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE decedeva e il processo era dichiarato interrotto;
NOME COGNOME riassumeva il processo, con atto depositato in cancelleria il 10/01/2014 e, nella fase di prosecuzione del giudizio, la cui udienza era fissata dal Tribunale con decreto dello stesso 10/01/2014 per il 25/03/2014, si costituivano solo il Condominio e il proprietario dell ‘ appartamento da cui derivavano le infiltrazioni d ‘ acqua, NOME COGNOME;
il processo si concludeva con pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a carico del Condominio, del COGNOME e dell ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ ultima ai sensi dell ‘ art. 1669 cod. civ.;
l ‘ impresa appaltatrice RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello, proposto dal Condominio, eccependo che la notificazione del ricorso in riassunzione e del relativo decreto non le era stata ritualmente compiuta, in quanto era stata effettuata ove non vi era più la sede della società, in quanto trasferita sin dal 2012, come da iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE ritenne l ‘ eccezione non fondata, affermando la regolarità della notifica e la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione, in quanto l ‘ agente addetto alla notifica aveva esattamente individuato l ‘ indirizzo di destinazione, dando atto fosse solo temporaneamente assente il destinatario;
nel merito, la Corte d ‘a ppello, in ordine alla responsabilità dell ‘ impresa appaltatrice, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la RAGIONE_SOCIALE responsabile dei danni derivati al Condominio per l ‘ inadempimento del contratto di manutenzione;
avverso la sentenza n. 153 del 28/02/2020 della Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con tre motivi;
rispondono con separati controricorsi NOME e il Condominio;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
per l ‘ adunanza camerale del 23/11/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, NOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie;
Considerato che:
i motivi di ricorso proposti dalla RAGIONE_SOCIALE sono i seguenti.
violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 145 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la violazione dell ‘ art. 145, comma 1, cod. proc. civ., da parte della sentenza della Corte d ‘ appello n. 153 del 2020, si palesa laddove ritiene perfezionata la notifica del ricorso per la riassunzione del processo di primo grado, interrotto a seguito del decesso dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, procuratore costituito dell ‘ odierna ricorrente, in luogo diverso dalla sede legale della medesima RAGIONE_SOCIALE, benché risultasse provato
documentalmente come la sede fosse stata trasferita per atto pubblico iscritto nei registri della RAGIONE_SOCIALE, da oltre due anni prima;
II) violazione e (o) falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 145, 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la violazione degli artt. 145, 156 e 160 cod. proc. civ. da parte della sentenza n. 153 del 28/02/2020 della Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE deriva dal fatto che, pur provato documentalmente che la sede legale della fosse stata trasferita per atto pubblico iscritto nei registri della RAGIONE_SOCIALE, da oltre due anni prima, la Corte territoriale non ha accertato e dichiarato la nullità della notifica del ricorso per la riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell ‘ udienza, effettuata presso la vecchia sede dell ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente estinzione del processo di primo grado nei suoi confronti e nullità della sentenza n. 2278 del 2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
III) violazione degli artt. 32, 106, 269, 307, 332 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la violazione degli art. 32, 106, 269, 307 e 332 cod. proc. civ. discende dalla circostanza che la riassunzione del processo interrotto in primo grado, a seguito del decesso del procuratore costituito della chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE, è stata richiesta dalla NOME e non dai convenuti, Condominio di INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME NOME, chiamanti in causa l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE e il socio accomandatario NOME COGNOME;
il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi;
i motivi sono entrambi fondati;
questa Corte ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide e al quale si intende dare seguito, che (Cass. n. 25885 del 02/09/2022 Rv. 665620 – 01) che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l ‘ ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all ‘ indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all ‘ esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione;
dal ricorso in questa sede di legittimità, pag. 12, risulta che, con l ‘ atto di costituzione in appello, la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto, allegando visura strica della camera di RAGIONE_SOCIALE, che la sede legale della società era stata trasferita sin dall ‘ anno 2012, da INDIRIZZO INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
applicando l ‘ orientamento di questa Corte sopra richiamato al caso di specie, ne risulta che l ‘ attestazione dell ‘ ufficiale giudiziario di non avere rinvenuto nessuno alla sede della RAGIONE_SOCIALE, ossia per « temporanea assenza del destinatario » non doveva essere impugnata con querela di falso da detta società, dovendosi ritenere sufficiente, a infirmare la asserita ritualità della notifica del decreto di prosecuzione del giudizio la circostanza che il mutamento della sede legale risultava pacificamente iscritto nel Registro delle imprese presso la RAGIONE_SOCIALE da oltre due anni prima della detta attività notificatoria;
la Corte territoriale ha, pertanto, errato nel ritenere perfezionata, per compiuta giacenza, la notifica dell ‘ atto di
riassunzione e del decreto di prosecuzione del giudizio nei confronti della società oggi ricorrente, in quanto l ‘ attività di notificazione era stata invalidamente posta in essere in luogo diverso dalla sede per come risultante dal Registro delle imprese e, quindi, l ‘ atto non aveva raggiunto il suo scopo;
il primo e il secondo motivo del ricorso sono, in conclusione, fondati e devono essere accolti;
il terzo mezzo è assorbito;
la sentenza impugnata è cassata e, trattandosi di nullità che, se rilevata a suo tempo dal giudice di appello, avrebbe comportato la rimessione al primo giudice, ai sensi dell ‘ art. 354, comma 1, cod. proc. civ., la causa deve, in applicazione dell ‘ art. 383, comma 3, codice di rito, essere rimessa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, affinché pronunci nel contraddittorio, che non era stata ritualmente reintegrato dopo il verificarsi dell ‘ evento interruttivo, con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la statuizione sulle spese di questa fase di legittimità;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di