Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8451/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. 2250/2022 depositato il 22/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno notificava a RAGIONE_SOCIALE un verbale di accertamento con cui contestava l’illecito amministrativo di cui agli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5bis , d. lgs. 8/2016, considerando illegittimi i vari contratti di appalto stipulati fra la medesima compagine e RAGIONE_SOCIALE perché integranti una somministrazione fraudolenta di mera mano d’opera.
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 111.541,13 vantato da RAGIONE_SOCIALE in ragione, in conseguenza di tale verbale, della possibile irrogazione di sanzioni amministrative, della richiesta da parte dell’I.N.P.S. di contributi e sanzioni e del pagamento all’I.N.A.I.L. di contributi e sanzioni.
Il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE in quanto la domanda si riferiva a debiti o possibili debiti di pertinenza della società istante per sanzioni e contributi a lei attribuiti quale unico ed effettivo datore di lavoro e non potevano essere ammessi al passivo di RAGIONE_SOCIALE, neppure a titolo di manleva.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 22 febbraio 2022, prospettando quattro motivi di doglianza.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso, in assenza della dimostrazione della sua rituale notifica alla procedura rimasta intimata.
Invero, risulta agli atti che il difensore di RAGIONE_SOCIALE ha richiesto all’UNEP di Roma, in data 23 marzo 2022, la notifica del ricorso al curatore del fallimento, che non si è perfezionata in Roma (INDIRIZZO, stante l’avvenuto trasferimento del destinatario, ed è stata effettuata (il giorno successivo) ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. mediante la spedizione di un piego raccomandato in Livorno (INDIRIZZO.
L’odierna ricorrente, tuttavia, non ha mai depositato presso questa Corte l’avviso di ricevimento del piego raccomandato con cui la notifica a mezzo posta è stata effettuata.
Ora, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149
cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza materiale della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 20778/2021, Cass. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiarito da Cass., Sez. U., 627/2008).
Il ricorso risulta, perciò, inammissibile, in ragione della mancata produzione dell’avviso di ricevimento; l’avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato (Cass. 26399/2021, Cass. 8291/2005.
5. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 13 marzo 2025.