Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 8416  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8451/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  e  NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. 2250/2022 depositato il 22/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
LRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE un verbale di accertamento con cui contestava l’illecito amministrativo di cui agli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5bis , d. lgs.  8/2016,  considerando  illegittimi  i  vari  contratti  di  appalto stipulati  fra  la  medesima compagine e RAGIONE_SOCIALE perché integranti una somministrazione fraudolenta di mera mano d’opera.
Il  giudice  delegato  al  fallimento  di  RAGIONE_SOCIALE  non  ammetteva  al passivo della procedura il credito di € 111.541,13 vantato da RAGIONE_SOCIALE  in  ragione,  in  conseguenza  di  tale  verbale,  della  possibile irrogazione  di  sanzioni  amministrative,  della  richiesta  da  parte dell’I.N.P.S. di contributi e sanzioni e del pagamento all’I.N.A.I.L. di contributi e sanzioni.
Il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE,  in  quanto  la  domanda  si  riferiva  a  debiti  o  possibili debiti di pertinenza della società istante per sanzioni e contributi a lei attribuiti quale unico ed effettivo datore di lavoro e non potevano essere ammessi al passivo di RAGIONE_SOCIALE, neppure a titolo di manleva.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 22 febbraio 2022, prospettando quattro motivi di doglianza.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Occorre  rilevare  l’inammissibilità  del  ricorso,  in  assenza della dimostrazione della sua rituale notifica alla procedura rimasta intimata.
Invero, risulta agli atti che il difensore di RAGIONE_SOCIALE  ha richiesto all’UNEP di Roma, in data 23 marzo 2022, la notifica del ricorso al curatore  del  fallimento,  che  non  si  è  perfezionata  in  Roma  (INDIRIZZO), stante l’avvenuto trasferimento del destinatario, ed è stata effettuata (il giorno successivo) ai sensi dell’art. 149 cod. proc.  civ.  mediante  la  spedizione  di  un  piego  raccomandato  in Livorno (INDIRIZZO).
L’odierna ricorrente, tuttavia, non ha mai depositato presso questa Corte  l’avviso  di  ricevimento  del  piego  raccomandato  con  cui  la notifica a mezzo posta è stata effettuata.
Ora, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149
cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza materiale della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 20778/2021, Cass. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiarito da Cass., Sez. U., 627/2008).
Il  ricorso  risulta,  perciò,  inammissibile,  in  ragione  della  mancata produzione  dell’avviso di ricevimento; l’avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato (Cass. 26399/2021, Cass. 8291/2005.
5. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  si  dà  atto  della sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 13 marzo 2025.