Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27252 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20074/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, che personalmente quale avvocato si difende (CODICE_FISCALE) , domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 66/2022 depositata il 10/1/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 20074/2022
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15968/2014, a seguito di domanda del sig. NOME COGNOME di dichiarare la risoluzione del contratto tra l’acquirente RAGIONE_SOCIALE – che aveva poi concesso in leasing il bene all’attore – e il venditore/produttore RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto una imbarcazione da diporto o, in subordine, di condannare alla eliminazione dei difetti del natante – entrambe le società convenute si erano costituite resistendo -, rigettava ogni domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo invece parzialmente la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
L’AVV_NOTAIO proponeva appello per ottenere l’accoglimento integrale delle domande; RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace, mentre RAGIONE_SOCIALE si costituiva resistendo.
Il difensore di quest’ultima, con atto depositato il 13 dicembre 2020, dichiarava poi intervenuto il suo fallimento, per cui il giudice d’appello a sua volta dichiarava l’interruzione del giudizio.
L’appellante proponeva ricorso in riassunzione, e gli veniva concesso termine per la notifica del ricorso con il relativo decreto del 16 marzo 2021 all’udienza del 14 settembre 2021.
A tale udienza il giudice d’appello incamerava la causa e con sentenza del 10 gennaio 2022 dichiarava l’estinzione del giudizio tra l’appellante e RAGIONE_SOCIALE, accogliendo l’appello quanto al rapporto tra l’appellante e RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, articolato in due motivi, da cui si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE ‘in procedura di fallimento’. Avverso il
contro
ricorso di COGNOME il COGNOME ha depositato ‘controricorso’. COGNOME ha infine depositato memoria.
Considerato che:
Va premesso che la forma di atto difensivo del controricorso può essere utilizzata esclusivamente avverso un ricorso, e quindi non avverso un altro controricorso, rispetto al quale è dunque inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. per non avere, sia in sentenza che nell’ordinanza pronunciata all’udienza del 14 settembre 2021, il giudice d’appello tenuto conto della sua dichiarazione secondo cui ‘parte appellante ha documentato l’intervenuta notifica del ricorso per la riassunzione’.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito afferma infatti che ‘il ricorrente ha notificato … ai soli difensori nominati dalla società appellata prima del fallimento’ , ‘senza che comunque, sulla base della documentazione depositata, risulti l’effettivo perfezionamento del procedimento notificato, essendo stata provata la sola spedizione dell’atto’.
Argomenta in ordine alla sussistenza della prova della notificazione del ricorso/decreto di riassunzione che lo stesso giudice d’appello avrebbe riconosciuto come effettuata mediante l’ordinanza del 14 settembre 2021.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 101, secondo comma, 112 e 115 c.p.c.: la sentenza sarebbe stata pronunciata ‘a sorpresa’, e perciò sarebbe nulla in quanto la questione dell’avvenuta notifica dell’atto a RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata accertata e superata con le verifiche compiute dalla stessa corte territoriale, come risulterebbe dall’ordinanza del 14 settembre 2021.
Denunzia altresì violazione del contraddittorio e falsa applicazione e/o omesso esame su un fatto discusso e decisivo, ‘con motivazione palesemente contraddittoria’ e con ‘mancata valutazione corretta dei fatti e delle prove’ (si richiamano gli articoli 111, 112, 115, 116 c.p.c., 2697 e 2700 c.c.) in violazione dell’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
P ur inserendo nella motivazione della sentenza anche l’inciso ‘senza che comunque, sulla base della documentazione depositata, risulti l’effettivo perfezionamento del procedimento notificato, essendo stata provata la sola spedizione dell’atto’ ( inciso che non verte, in realtà, su alcuna una questione già decisa, in quanto ex articolo 177, primo comma, c.p.c. un’ordinanza non conclusiva del giudizio e comunque priva di ogni peculiarità nei suoi effetti non è pari alla sentenza, per cui non è configurabile al cuna ‘sorpresa’ in quest’ultima ), la corte di merito ha fondato la sua decisione relativa al rapporto tra l’attuale ricorrente e RAGIONE_SOCIALE su una diversa ratio decidendi : il dato che la sopravvenuta ‘procedura di insolvenza’ in un giudizio genera effetti i quali vanno disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro ove il giudizio è pendente (articolo 18 del regolamento UE 2015/48). Pertanto – rileva ancora il giudice d’appello -, nel caso in esame, ai sensi dell’articolo 43 l.fall., la legittimazi one processuale passa ‘all’organo definito sulla base dell’art. 2 del predetto regolamento -come l'<>’; e di ciò non ha tenuto conto l’appellante, che ‘ha notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza ai soli difensori nominati dalla società appellata prima del fallimento ed ha, altresì, provveduto alla notifica – ai sensi del regolamento CE 1393/2007 – presso la sede della società in bonis …’ : di qui l’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell’articolo 307, terzo comma, c.p.c.
A tale stregua la corte territoriale non ha negato, nonostante il successivo inciso sopra riportato relativo al perfezionamento del procedimento notificatorio, la perfezionata notifica compiuta, bensì ha osservato che la notifica del ricorso/decreto avrebbe dovuto rivolgere la in jus vocatio a un soggetto diverso rispetto a quello che rivestiva la funzione di parte nel giudizio prima dell’interruzione; il che non è nella specie avvenuto.
L’erronea identificazione della suddetta ratio decidendi comporta l’inammissibilità del ricorso, il cui contenuto risulta a tale stregua del tutto eccentrico.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i requisiti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui euro 7.00,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di € 7.000,00 ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024