Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30082 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30082 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27781/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione
– controricorrenti –
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
intimati –
avverso la sentenza n. 209/2018 de lla Corte d’Appello di Palermo, depositata il 20/3/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza con cui il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto le domande di cinque impiegati amministrativi (personale A.T.A.) volte all’ accertamento de l loro diritto all’assunzione a tempo indeterminato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘utile collocazione ne lla graduatoria di prima fascia, con il riconoscimento dei relativi diritti economici. La Corte territoriale non ha affrontato il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello sollevata da tre degli appellati (gli altri due essendo rimasti contumaci in appello).
Contro tale decisione in rito, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati. I controricorrenti hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso il RAGIONE_SOCIALE denuncia:
1.1. « violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015 n. 68, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »;
1.2. « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .».
1.3. Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di non avere considerato il dovere del destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione
di segnalare al notificante eventuali anomalie nell’invio degli atti mediante EMAIL elettronica certificata (EMAIL) e di avere trattato come inesistenza un’ipotesi «di mera irregolarità o, al più, di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione».
Tali motivi sono parzialmente fondati, nei termini di seguito esposti.
2.1. È opportuno premettere una precisa descrizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, per quanto di interesse ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il ricorso in appello venne depositato in cancelleria e, quindi, integrato con il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, come previsto dal rito del lavoro. L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato provvide a trasmettere a mezzo PEC al difensore comune dei cinque ricorrenti in primo grado un messaggio contenente la menzione degli atti notificati («appello depositato», «decreto fissazione udienza», «relata») e apparentemente allegati al messaggio. Tuttavia, dalla indicata dimensione degli atti («1 bytes»), la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’allegazione de i difensori dei lavoratori (costituitisi in appello per tre soltanto di loro, stando a quanto afferma la sentenza impugnata) che si trattasse di file del tutto vuoti. Sulla base di tale accertamento di fatto, il giudice ha ritenuto inesistente, e quindi non sanabile, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello, «per la totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare».
2.2. La qualificazione del vizio RAGIONE_SOCIALEa notificazione come inesistenza è stata decisiva per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, perché sono state di conseguenza rifiutate sia l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sanatoria RAGIONE_SOCIALEa nullità per effetto RAGIONE_SOCIALEa costituzione degli appellati (con riguardo a quelli di loro che si erano costituiti), sia l’ipotesi di concedere all’appellante un termine per rinnovare la notificazione, eventualmente previa rimessione in termini, che era stata infatti richiesta, sia pure in
via subordinata. Anche nel rito del lavoro, infatti, è stato da tempo superato l’orientamento che consentiva al giudice di concedere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 421, comma 1, c.p.c., un termine per procedere alla notificazione non effettuata del ricorso tempestivamente depositato in cancelleria. La concessione del termine è ora consentita solo in caso di notificazione nulla, non anche nel caso di notificazione omessa o inesistente (v. Cass. S.U. n. 20604/2008 e molte altre successive conformi).
2.3. Ciò posto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione, che distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il nonatto ed è « configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto » (Cass. S.U. n. 14916/2016 ed altre conformi).
Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto. Il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra le parti. Viene invece in rilievo l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa «totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto», perché gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata, risultano inconsistenti , come desumibile dall’indicazione RAGIONE_SOCIALEe dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici.
2.4. Con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo EMAIL, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di « informare il
mittente RAGIONE_SOCIALEa difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente » (Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. nn. 21560/2019; 4624/2020).
La Corte d’ Appello, così come la difesa dei controricorrenti, ha sottolineato che il mittente avrebbe potuto facilmente accorgersi RAGIONE_SOCIALE‘anomalia, proprio perché il sistema indicava le dimensioni inverosimili degli allegati («1 bytes»), il che escluderebbe quella incolpevolezza del notificante che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sembrerebbe un presupposto implicito del dovere di collaborazione del destinatario.
Ma non è il tema RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza o meno a governare l’accaduto, in quanto ciò che conta è se la notifica sia da considerare nulla, e quindi rinnovabile, o inesistente, e pertanto tale da rendere improcedibile il giudizio di appello.
2.5. In proposito assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati (e riportato per esteso nel ricorso per cassazione) indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE, sia i nomi degli appellati, sia l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa notificazione (« ricorso in appello per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo »), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d’Appello di Palermo («n. 467/2017 R.G.L.»). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) RAGIONE_SOCIALEa notificazione.
Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza RAGIONE_SOCIALE‘atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la
sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi estrema e residuale RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione.
Del resto, le S.U. hanno ritenuto -nel caso assimilabile RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato solo nelle pagine dispari, con conseguente impossibilità per il destinatario di comprenderne il contenuto -che, a fronte di un originale ritualmente depositato e completo, il vizio è RAGIONE_SOCIALEa notificazione, e non RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato, integrando una nullità come tale « sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione (qui, Corte d’Appello, n.d.r.) ovvero per effetto RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato (qui, appellati, n.d.r.) , salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese » (Cass. S.U. n. 18121/2016).
Principio che, una volta adattato al caso RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo Pec contenente un allegato inconsistente e dunque tale da impedire la comprensione alla controparte, porta inevitabilmente alle medesime conclusioni.
2.6. Esclusa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione, la mera nullità RAGIONE_SOCIALEa stessa avrebbe dunque imposto al giudice d’appello di fissare un termine perentorio per la rinnovazione che «impedisce ogni decadenza», perlomeno nei confronti degli appellati contumaci, secondo la regola generale contenuta nell’art. 291 c.p.c., che a differenza RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.) -prescinde da qualsiasi valutazione sulla incolpevolezza del notificante (per quanto riguarda l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. anche al rito di lavoro e, in particolare, all’appello proposto secondo il rito di lavoro, v., per tutte, Cass, n. 8125/2013).
2.7. Ma anche con riguardo agli appellati costituiti, rimane la valutazione essenziale che l’appello non avrebbe dovuto
essere dichiarato improcedibile, dovendo, a tutto concedere, la Corte d’Appello dare le opportune disposizioni (ad es., rinvio in favore degli appellati che si assumessero lesi anche nei termini a difesa) per la prosecuzione del processo nel rispetto del principio del contraddittorio.
2.8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Palermo, perché proceda alla trattazione del processo -è infatti evidente che con la regolare riassunzione in sede di rinvio ogni vizio verso gli appellati già costituiti in secondo grado sarà sanato -e decida anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La Corte territoriale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: « Nelle notificazioni a mezzo EMAIL, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali RAGIONE_SOCIALEa notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto RAGIONE_SOCIALEa notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, RAGIONE_SOCIALEa notificazione ».
È appena il caso di aggiungere che non sono d’ostacolo all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso le eccezioni preliminari in rito sollevate nel controricorso. Quanto alla prima («inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis c.p.c.»), essa non coglie l’oggetto e il significato RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, che non è volta a contestare il consolidato orientamento secondo cui non si può dare luogo alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione inesistente, ma contesta il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inesisten za, sostenendo (con buon fondamento, per come si è visto) che la notificazione era soltanto nulla.
Anche la seconda eccezione («inammissibilità ed improcedibilità – violazione degli artt. 358 c.p.c., 387 c.p.c. e
324 c.p.c.; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. carenza di interesse») ha il vizio di dare per acquisito il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per la (definitiva) improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, mentre è proprio quest’ultima a essere contestata con il ricorso per cassazione.
Infine, la terza eccezione («inammissibilità del ricorso; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 e 360 -bis c.p.c.») non considera che quello richiesto dal ricorrente non è un riesame di fatti sostanziali, il cui accertamento è riservato al giudice del merito, ma un riesame di fatti processuali, debitamente veicolati dai motivi di ricorso e come tali da verificare anche in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).
Il terzo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
4.1. Premesso che è a questo punto irrilevante l’assunto del RAGIONE_SOCIALE secondo cui tutti gli appellati si sarebbero costituiti in secondo grado (assunto che desume solo dal deposito di una memoria in corso di causa asseritamente depositata «per conto di tutti gli appellati»), il motivo può essere assorbito, in quanto anche una costituzione in ipotesi finalizzata a far rilevare un difetto notificatorio non potrebbe mai considerarsi in sé sanante, dovendosi -nel caso di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione -concedere i debiti termini a difesa, sicché quanto detto sui primi due motivi già esaurisce in ogni caso il tema processuale.
Anche il quarto motivo, che denuncia «omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini e di assegnazione di termine per la rinotificazione in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c.», può essere assorbito, in quanto la necessità di attivazione dei meccanismi di sanatoria
che consegue all’accoglimento dei primi due motivi rende superfluo ragionare su una remissione in termini.
Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 436 c.p.c.».
6.1. Il motivo, che lamenta il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale con cui gli appellati costituiti hanno provato l’anomalia RAGIONE_SOCIALEa trasmissione a mezzo EMAIL, deve intendersi parimenti assorbito, per mancanza di interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, una volta accolti i primi due motivi di ricorso, nei termini sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.9.2023.