Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20286/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO
contro
ricorrente e ricorrente incidentale (condizionato) –
e contro
Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Prestinari n. INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1636/2021 del la Corte d’Appello di Bologna, depositata il 25.6.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE venne dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara -su istanza della creditrice Banca San Giorgio Quinto Valle Agno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (attualmente divenuta Banca di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) -entro l’anno dal trasferimento della sua sede da Ferrara a Bucarest.
Contro il fallimento propose reclamo la società, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, denunciando innanzitutto la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio, posto che il ricorso era stato notificato all’indirizzo PEC ancora risultante dal Registro delle Imprese, quantunque la società risultasse già trasferita all’estero .
La Corte d’Appello di Bologna rigettò il reclamo, condannando la reclamante e il suo legale rappresentante in solido al pagamento delle spese di lite in favore sia del fallimento che della banca.
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento e la banca si sono difesi con distinti controricorsi.
A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente
comunicata alle parti, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisione del ricorso.
Soltanto i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. ha preso in considerazione i tre motivi di ricorso nei termini seguenti:
« Il primo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2909 c.c. -per avere la Corte territoriale ‘ erroneamente messo in discussione una circostanza di fatto pacificamente riconosciuta e ammessa dalle parti, e dunque un fatto non controverso ‘ , ossia ‘ che la società rumena reclamante fosse esattamente il medesimo soggetto giuridico che, in precedenza, era stato iscritto al registro delle Imprese di Ferrara ‘ -è inammissibile (anche al di là dell’eccepito difetto di autosuffici enza) per carenza di interesse, in quanto riguarda un’affermazione (la negata identità tra la società dichiarata fallita e quella trasferita a Bucarest) del tutto secondaria nell’economia della decisione, tanto che la corte territoriale l’ha espressamente dichiarata assorbita dal rilievo -ritenuto invece decisivo, ma qui non contestato -del ‘ disposto dell ‘ art. 9, secondo comma, l. fall., in base al quale permarrebbe pur sempre la competenza del tribunale di Ferrara ‘ , posto che ‘ l ‘ iniziativa per la dichiarazione di fallimento è avvenuta entro l ‘ anno dall ‘ apparente trasferimento all ‘ estero ‘ ; rilievo dal quale il giudice a quo ha contestualmente desunto ‘ la natura fittizia
del trasferimento della sede legale ‘ all’estero. Queste ultime statuizioni non sono contestate con il ricorso, e poiché il reclamo ex art. 18 l. fall. aveva avuto ad oggetto solo la ritualità della notifica (art. 15 l. fall.) e lo stato di insolvenza (art. 5 l. fall.), il giudicato interno investe, piuttosto, la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara »;
b) « Il secondo motivo -che lamenta violazione degli artt. 15 l. fall. e 1335 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo (ossia ‘le prove che dimostravano la effettiva chiusura della casella di posta elettronica, ben prima del compimento della notificazione’) s ulla ritenuta ritualità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione in sede prefallimentare -presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
In diritto, le affermazioni della corte territoriale per cui ‘se la RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi trasferita all ‘ estero, essa era dunque obbligata a mantenere la casella pec indicata al registro imprese italiano (EMAIL) ‘ e che la notifica della cancelleria a questo indirizzo pec ha ‘ avuto esito positivo, senza che sia qui dimostrato un malfunzionamento del sistema informativo giudiziario: il che comprova che al momento della notifica predetta la casella pec era ancora attiva (donde l’ irrilevanza dell ‘ istanza istruttoria della reclamante ex art. 210 c.p.c.) ‘ appaiono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente chiarito (e di recente ribadito: v. Cass. 13368/2024): i) che l’art. 15 co. 3 l. fall. introduce una disciplina speciale semplificata, la quale coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale (cfr. Corte cost. 146/2016, 162/2017), escludendo l’applica bilità della disciplina ordinaria prevista dal codice di rito
per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 7083/2022, 4030/2022, 5311/2020, 19688/2017); ii) che pertanto tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. 26333/2016, 31/2017, 16864/2018, 26481/2019, 18544/2020, 7083/2022, 3555/2023); iii) che detto indirizzo pec va mantenuto operativo anche per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle imprese, durante i quali la notific a può essere fatta all’ultimo indirizzo pec risultante dallo stesso Registro (Cass. 17946/2016, 602/2017, 23728/2017, 25701/2017, 6378/2018, 3443/2020, 18544/2020, 16775/2021).
In fatto, la corte d’appello non ha omesso di esaminare i documenti prodotti dalla reclamante, ma li ha ritenuti ininfluenti, trattandosi ‘ di una semplice richiesta al gestore ‘ (docc. 2 e 7) e ‘ di una risposta della ‘ assistente virtuale ‘ del gestore pec, senza coinvolgimento alcuno dell ‘ ufficio del registro imprese ‘ (doc. 8). È appena il caso di aggiungere, essendo notorio, che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti ( ex plurimis , Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 15276/2021).
Il rigetto del motivo esclude l’esame del correlato motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dal Fallimento
contro
ricorrente (sulla ammissibilità delle produzioni effettuate con la memoria), che resta assorbito »;
c) « Inammissibile è anche il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 5 l. fall., per avere la Corte territoriale ‘ risolto, in termini del tutto superficiali e sbrigativi, anche il tema della sussistenza dell’insolvenza del debitore’ , ritenendo ‘ di potersi fermare alla constatazione della pretesa creditoria dell ‘ istante senza alcun ulteriore approfondimento ‘ di una serie di circostanze (segnatamente che: il credito della Banca istante era stato contestato con un’azione in prevenzione di accertamento negativo; la debitrice non aveva subito alcuna azione esecutiva ed era titolare di un patrimonio di ingente valore non escusso; la banca, avendo escusso il pegno su una gestione patrimoniale del valore di euro 500.000,00, aveva incassato un importo maggiore rispetto a quello previsto dai piani di ammortamento dei due mutui; la banca ha rifiutato, pur nella fase emergenziale conseguente alla nota pandemia, una rimodulazione del piano di ammortamento). Invero, la decisione (fondata sui seguenti rilievi: l’insolvenza non viene meno in ragione degli elementi patrimoniali del debitore, ove quest ‘ ultimo non abbia le disponibilità liquide per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; oltre alle operazioni societarie descritte nella sentenza di fallimento, è proprio il mancato pagamento del residuo ingente credito vantato dalla banca che costituisce prova inequivocabile dell ‘ impossibilità della fallita di adempiere provvedere regolarmente al pagamento dei debiti scaduti; dai documenti dell ‘ istruttoria prefallimentare emerge che la Uno è anche debitore di euro 37 mila circa nei confronti dell ‘ Amministrazione finanziaria, del RAGIONE_SOCIALE e di un RAGIONE_SOCIALE: anche questi
rimasti impagati) poggia su solide basi giuridiche, mentre la censura mira a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie scrutinate dai giudici del reclamo che non può avere ingresso in questa sede, non costituendo il giudizio di legittimit à̀ un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
È vero infatti che: i) per le società non in liquidazione, è sufficiente ad integrare lo stato di insolvenza una situazione d ‘ impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie (Cass. 646/2019, 30209/2017, 19027/2013, 25961/2011, 9856/2006); ii) sebbene l ‘ insolvenza differisca dall ‘ inadempimento, la situazione di irreversibile incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (Cass. 15572/2019, 29913/2018, 2810/2018) e persino di uno solo (Cass. 19611/2014), purché l ‘ inadempimento sia complessivamente sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore (Cass. 29913/2018, 23437/2017, 5215/2008).
Orbene, risponde a consolidato indirizzo nomofilattico che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto -come nel caso di specie -da motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti decisivi (Cass. 8745/2023, 7087/2023, 480/2023, 32311/2022, 17105/2019, 7252/2014).
Difatti, il ricorrente per cassazione non può pretendere di ottenere una rivisitazione del giudizio contrapponendo il proprio
apprezzamento del quadro probatorio a quello divisato dai giudici di merito (Cass. 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), in quanto non è compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione degli elementi di fatto contenuta nella decisione impugnata, qu and’anche ne fosse prospettato un coordinamento più appagante (Cass. 12052/2007, 3267/2008); del resto, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti , si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020), la cui valutazione è invece riservata in via esclusiva al giudice di merito, che, come detto, la esercita secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass. 11511/2014, 16467/2017).
Il rigetto del terzo motivo esclude l’esame del correlato motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dal Fallimento controricorrente (sull’omesso esame di ulteriori circostanze di fatto decisive ai fini dell’insolvenza), che resta assorbito ».
A fronte di tale articolata motivazione della proposta, parte ricorrente ha formulato una mera istanza di decisione, preannunciando «argomentazioni» da sviluppare in un’apposita memoria che, però, poi non ha depositato.
Null’altro serve aggiungere, pertanto, per decidere la lite in conformità alla riportata proposta.
Rigettato il ricorso principale (e ribadito il conseguente non luogo a provvedere sul ricorso incidentale condizionato del fallimento), le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c., la ricorrente viene condannata altresì al pagamento, in favore di entrambi i controricorrenti, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380 -bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannata al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità , che liquida in € 8.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge , in favore di ciascun controricorrente;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, della ulteriore somma equitativamente determinata in € 8.000;
condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME