Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.4270/2018 proposto da COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, in persona del Curatore dr. NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza nr. 1141/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro depositata in data 16/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che la condannava al pagamento della somma di € 3.421.572,05 ritenendola responsabile, in qualità di amministratore della soc. RAGIONE_SOCIALE, di atti di mala gestio.
2 La Corte rilevava la tardività della proposizione dell’atto di appello in quanto notificato il 01/06/2011, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 25/01/2010.
2.1 Si escludeva l’applicazione della disciplina di cui all’art . 327 secondo comma c.p.c. in quanto la notifica dell’atto di citazione era stata regolarmente effettuata con le forme dell’art . 140 c.p.c. in INDIRIZZO corrispondente alla residenza di COGNOME NOME risultante dalle certificazioni anagrafiche.
2.2 L’appellante non aveva, infatti, assolto all’onere di provare che il curatore notificante fosse a conoscenza del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al domicilio anagrafico.
COGNOME NOME ha proposto ricorso Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso. Il procedimento chiamato all’adunanza camerale non partecipata del 30/5/2023 veniva rimesso a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire su una questione relativa alla notifica sollevata dal Corte.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 comma 1° nr 5 c.p.c avendo la Corte omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini della decisione costituito dalla circostanza, evidenziata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, che la notifica era stata effettuata presso un numero civico diverso da quello della residenza anagrafica (INDIRIZZO invece che 5). L’accertamento di tale fatto avrebbe comportato l’inesistenza della notifica rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio.
2 Il motivo è infondato.
2.1 Va innanzitutto disatteso l’assunto secondo il quale l’asserita notifica dell’atto ad un numero civico diverso rispetto a quello risultante dalle certificazioni anagrafiche sia causa di inesistenza e non di nullità della notifica.
2.2 Al riguardo le Sezioni Unite hanno risolto l’annosa questione della natura del vizio della notifica di un atto eseguita in un luogo diverso da quello collegato al destinatario, enunciando il seguente principio: « l ‘inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato
come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa’. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’ art. 291 cod. proc. civ.» (cfr. S.U. Cass 14916 e 14917 del 2016, oltre che tra le tante : Cass. 14840/2018, 6743/2019, 20840/2021, 26511/2022, 31085/2022 e 14692/2023).
2.3 Risultando l’atto consegnato con le modalità di cui all’art . 140 c.p.c. (sebbene in luogo che si assume non corretto) la notifica può al più ritenersi nulla, ma non inesistente.
2.4 Acclarata la riconducibilità del dedotto vizio della notifica nello schema della nullità, va rilevato che l’invalidità di un atto del processo si riflette sulla sentenza rendendola nulla con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 161 c .p.c. a tenore del quale « la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione ».
2.5 La norma testé passata in rassegna sancisce il principio della conversione della nullità della sentenza per vizio di un atto
processuale in motivi di gravame da proporsi secondo le regole proprie del tipo di impugnazione e cioè su censura di parte (cfr. Cass. 873/1968, 2033/1972, 21816/2006, 236/2010,17834/2013 ; e, più recentemente 14434/2019).
In particolare è stato chiarito (Cass. 5968/1979 e 5968/1995) che « il principio cardine del processo civile affermato dall’art. 161 c.p.c., circa la conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, conduce, nel giudizio d’appello, alla configurazione di un duplice concorrente ordine di preclusioni relativamente alle nullità verificatesi nel grado precedente e risolventisi in motivi di nullità della sentenza che l’ha concluso: a carico del soccombente che non abbia fatto valere tali nullità con specifico motivo del tempestivo gravame; a carico del vincitore, assolto dalla domanda di merito in primo grado, che – pur senza necessità di appello incidentale – non abbia pregiudizialmente eccepito le medesime nullità nel costituirsi in giudizio » ( cfr. anche Cass. 30485/2022).
2.6 La questione del rilievo d’ufficio delle nullità della notifica dell’atto di citazione si pone solo nel giudizio di primo grado ma ogni qualvolta sopraggiunge la sentenza cede il passo all’applicazione della regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, ogni qualvolta sopraggiunge la sentenza.
2.7 Il principio di conversione delle cause di nullità in motivi di gravame, trova applicazione anche nella disciplina dell’appello tardivo del contumace involontario di cui all’art . 327 2° comma c.p.c. con la conseguenza che, la parte rimasta contumace, una volta venuta a conoscenza della sentenza (nel caso di specie ciò è avvenuto con la notifica andata a buon fine del precetto) ha l’onere di denunciare tempestivamente il vizio di notifica dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell’impugnazione, così
che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. 2.8 Nel caso di specie, come ammesso dalla stessa ricorrente la questione, non esaminata dalla Corte, inerente alla validità e/o inesistenza della notifica essendo stato l’atto recapitato ad un numero civico diverso dalla residenza anagrafica è stata sollevata da NOME COGNOME solo con la comparsa conclusionale, essendosi l’appellante nell’atto introduttivo del giudizio di appello lamentato della invalidità della notifica dell’atto di citazione di primo grado del 26 maggio 1998 e della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE del 18 maggio 1999 « in quanto eseguita ai sensi dell’art 140 cpc presso la residenza di INDIRIZZO e non presso quella effettiva » ossia in INDIRIZZO. In particolare, l’appellante tardivo aveva evidenziato di essersi allontanato dal luogo di formale residenza andando ad abitare dapprima nella suindicata località e successivamente in Milano e che tali circostanze erano conosciute dal curatore notificante.
2.9 L’ulteriore e diversa allegazione secondo la quale la notifica sarebbe stata effettuata in INDIRIZZO ma presso un numero civico diverso dal 5 costituisce un nuovo profilo di nullità della notificazione , non dedotto nell’atto di appello, che comporta una immutazione della causa petendi e non poteva essere introdotto per la prima volta con la comparsa conclusionale.
2.10 Per costante insegnamento di questa Corte « esercitando il potere di impugnazione la parte rimasta in tutto o in parte soccombente consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica, per cui non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti » (Cass. S.U. 7841/1993 e 13062/2007) ed ancora « In considerazione, del principio del “tantum devolutum quantum appellatum” di cui all’art. 342 c.p.c., si deve ribadire quanto già
pacificamente statuito da questa C.S., e cioè che in ossequio a tale principio, che importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata, ma anche l’identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall’impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione, i motivi debbono essere tutti specificati nell’atto di appello, con cui si consuma il diritto d’impugnazione, sicchè restano precluse nel corso dell’ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell’atto di appello in modo generico (v. Cass. civ., sez. 2^, 11/07/2003, n. 10937) che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (v. Cass. Civ., sez. 2^, 11/06/2001, n. 7849) » ( cfr. Cass. nr 6330/2006).
2.11 E’ inoltre fermo l’insegnamento secondo cui le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l’ampliamento del thema decidendum , non rilevando neanche l’accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (cfr. Cass. 315/2012 e 20723/2018).
2.12 Le suesposte argomentazioni valgono anche per l’ulteriore profilo di difformità della notificazione dell’atto di citazione a COGNOME NOME eseguita con le forme dell’art 140 c.p.c., senza che vi fosse la prova della ricezione della raccomandata contenente l’avviso di deposito non risultando depositata la cartolina che attesta il ricevimento del plico da parte del destinatario – al parametro legale di tale norma per come integrata dall’intervento manipolativo della sentenza nr.3/2010 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede che la notifica si perfeziona, per il
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
2.13 Tale vizio, come più volte affermato da questa Corte, può essere fatto valere anche nelle ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale (cfr. Cass. 10519/2019 e 25351/2020).
2.14 Ora, la giurisprudenza di questa Corte, tenuto conto anche della sensibile riduzione dei casi di inesistenza di un atto operate dagli arresti delle Sezioni Unite sopra richiamati (cfr. S.U. Cass 14916 e 14917 del 2016), ha ricondotto le ipotesi in cui non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento notificatorio nello schema della nullità, in quanto trattasi di notifica non conforme al modello legale, e non in quello dell’inesistenza (cfr. Cass. 25079/2014, 9782/2018, 2683/2019 e 10672/2020).
2.15 Dunque anche tale vizio sarebbe dovuto essere fatto valere come motivo di atto di appello tardivo ed invece la ricorrente non lo ha mai dedotto in giudizio.
3 Il ricorso è rigettato.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 20.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.